Cassazione Penale, Sentenza n. 4364/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della riqualificazione operata in appello in materia di riciclaggio/autoriciclaggio e della ritenuta sussistenza dell'aggravante di transnazionalità. La difesa ha dedotto: violazione degli artt. 178 lett. c) e 521 c.p.p. per mancata prevedibilità e pregiudizio alla difesa in relazione alla riqualificazione in autoriciclaggio (art. 648ter.1 c.p.), carenza probatoria circa il reimpiego delle somme e l'operatività delle società estere, applicazione indebita dell'aggravante ex art. 61-bis (transnazionalità) senza adeguati accertamenti.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittima la riqualificazione del fatto in autoriciclaggio/riciclaggio: la nuova qualificazione era prevedibile alla luce dell'imputazione e delle deduzioni difensive in appello; la condotta di autoriciclaggio è stata ritenuta provata dal trasferimento di 388.000 euro con bonifici a una società estera (Lashari Nolo) amministrata dal ricorrente sotto falso nome; l'assenza di specifici accertamenti sull'operatività della società estera non impedisce la configurabilità dell'illecito. Anche l'aggravante di transnazionalità è stata confermata perché emersa l'esistenza di un nucleo organizzato con ramificazioni estere. Conseguenze: ricorso respinto, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000; in appello la pena era stata rideterminata in 3 anni e 4 mesi di reclusione e 8.000 euro di multa.
Norme richiamate
Riferimento alla truffa quale reato presupposto: la Corte ha richiamato che la prima parte dell'incolpazione descriveva il concorso nel reato di truffa a danno di Olicar S.p.A., elemento noto e prevedibile per la difesa.
art. 648-bis c.p. (riciclaggio)
Distinzione tra riciclaggio e autoriciclaggio: la Corte ha rilevato che non sussiste un rapporto di specialità tale da impedire la riqualificazione, e che il reimpiego del profitto tramite società terze può integrare la fattispecie rilevante.
art. 648-ter.1 c.p. (autoriciclaggio)
Applicata alla condotta consistente nel trasferimento del profitto illecito mediante bonifici a una società estera amministrata dal ricorrente sotto falso nome; la Corte afferma che l'intestazione a terzi societari è una forma di dissimulazione del reimpiego e rende configurabile l'autoriciclaggio.
art. 61 n. 7 e art. 61-bis c.p. (aggravanti, transnazionalità)
L'aggravante della transnazionalità è stata ritenuta applicabile sulla base della sussistenza di un'organizzazione stabile con attività distribuite in più Stati e finalizzata al profitto, anche se non configurante un autonomo delitto associativo.
Richiamato dalla difesa per contestare la riqualificazione; la Corte ha ritenuto infondata la censura rilevando che la nuova qualificazione era ragionevolmente prevedibile dall'imputato.
La norma sulla correlazione tra accusa e sentenza non è stata ritenuta violata: la Corte ha affermato che la riqualificazione in appello è lecita se la nuova definizione era nota o prevedibile e non ha concretamente lesionato i diritti di difesa.
legge n. 146/2006 art. 4 (transnazionalità)
Interpretazione giurisprudenziale richiamata: per l'aggravante transnazionale occorre la partecipazione consapevole di un gruppo stabile con attività in più Stati; la Corte d'appello ha correttamente applicato tali criteri.
art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
Richiamati in chiave sistemica dalla difesa per sostenere la violazione dei diritti di difesa; la Corte ha ritenuto tali garanzie non violate dato che la riqualificazione era prevedibile e non ha impedito il contraddittorio.
Massime di principio
- La riqualificazione del fatto in sede d'appello non viola automaticamente l'art. 521 c.p.p. se la nuova qualificazione era nota o prevedibile per l'imputato e non ha prodotto un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- L'autoriciclaggio può essere configurato anche quando il reinvestimento avviene tramite l'intestazione a una società terza: l'uso di soggetti societari per trasferire il profitto illecito può costituire elemento dissimulatorio sufficiente.
- La mancata verifica puntuale dell'operatività economica di una società estera non esclude di per sé la configurabilità del reato se sussistono elementi che mostrano la destinazione dei fondi al circuito societario come mezzo di occultamento.
- Per l'aggravante di transnazionalità è sufficiente la presenza di un nucleo organizzato stabile che agisce in più Stati e mira al profitto; non è necessario che si configuri un autonomo delitto associativo.
- In difesa, se si teme una riqualificazione, conviene far emergere tempestivamente l'eventuale novità rispetto all'incolpazione e richiedere specifici accertamenti (es. rogatorie, verifiche sull'operatività societaria) per impedire che la mancanza di indagini venga superata dalla valutazione giudiziale.
- Le censure sull'applicazione di aggravanti transnazionali richiedono di contestare la prova dell'organizzazione stabile e dei rapporti internazionali; basteranno intercettazioni e dichiarazioni che dimostrino collegamenti e finalità economiche per consolidare l'aggravante.
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