Salta al contenuto
Parere

Parere n. 1553/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Luigi Auriemma contro il Comune di Somma Vesuviana (NA) per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione e rimessione in ripristino dello stato dei luoghi n. 5 in data 11 gennaio 2019 (rs 4381/p).

Giustizia amministrativa202500530

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’ordinanza di demolizione e rimessione in pristino n. 5 dell’11 gennaio 2019, relativa a un fabbricato abusivo, nonché degli atti connessi e conseguenziali

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza comunale deducendo cinque motivi: la violazione della disciplina sul condono edilizio per avere il Comune adottato la demolizione durante la pendenza di una domanda di condono del 1986; il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché la mancata dimostrazione dell’interesse pubblico attuale alla demolizione a fronte del tempo trascorso; la violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; la mancata valutazione della sanzione pecuniaria sostitutiva prevista dall’art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001; infine, la mancata indicazione dell’area di sedime da acquisire al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Il Comune ha contestato l’esistenza stessa della domanda di condono indicata dal ricorrente, producendo la documentazione relativa all’annullamento dei protocolli dal n. 6515 al n. 6554 del 1986, tra i quali rientrava il presunto protocollo n. 6520, e dimostrando che l’unica domanda di condono intestata al dante causa riguardava un diverso complesso agricolo sito in altra località. Ha inoltre documentato l’accertamento dell’inottemperanza e la successiva acquisizione dell’opera e dell’area di sedime al patrimonio comunale.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha proposto il rigetto. Il primo motivo è stato respinto perché non risultava alcuna domanda di condono valida ed efficace relativa all’immobile: il protocollo indicato dal ricorrente risultava annullato e l’unica pratica esistente aveva oggetto e ubicazione diversi. Le ulteriori risultanze, comprese le aerofotogrammetrie, rafforzavano l’inesistenza della pratica dedotta. Il secondo motivo è stato respinto perché l’ordinanza era adeguatamente motivata mediante l’indicazione delle norme violate, della natura abusiva delle opere e della collocazione dell’immobile in area soggetta a vincoli urbanistici, paesaggistici, ambientali e sismico-vulcanici. L’interesse pubblico alla demolizione è insito nella natura vincolata dell’ordine di demolizione e il decorso del tempo non determina, da solo, un affidamento tutelabile né consolida l’illecito edilizio. Il terzo motivo è stato respinto perché l’ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede necessariamente la comunicazione di avvio quando l’accertamento dell’abuso sia tecnico e inequivoco; inoltre, il ricorrente aveva avuto conoscenza del procedimento e aveva potuto rappresentare le proprie ragioni. Anche un eventuale vizio sarebbe stato comunque irrilevante ai sensi della disciplina sui vizi procedimentali non invalidanti, non potendo la partecipazione modificare il contenuto dell’atto. Il quarto motivo è stato respinto perché la sanzione pecuniaria sostitutiva opera soltanto in caso di oggettiva impossibilità tecnica della demolizione, non allegata né dimostrata, mentre la struttura risultava demolibile. Il quinto motivo è stato respinto perché l’ordinanza conteneva l’avvertenza relativa all’acquisizione e l’area era individuabile catastalmente; la successiva ordinanza n. 126 del 15 ottobre 2019 aveva completato la procedura di acquisizione.

Osservazioni

Primo motivo - Pendenza della domanda di condono

La domanda di condono con protocollo n. 6520 del 30 aprile 1986 non risultava esistente o valida: il relativo numero rientrava nella serie di protocolli annullati dal Comune, mentre l’unica pratica intestata al dante causa riguardava un diverso complesso agricolo. In assenza di una procedura di condono pendente, non operava alcun effetto sospensivo o preclusivo dell’attività repressiva previsto dall’art. 38 della legge n. 47/1985.

Secondo motivo - Motivazione, istruttoria e interesse pubblico

L’ordinanza indicava le norme violate, la natura abusiva delle opere e la collocazione dell’immobile in zona B2, in area di notevole interesse pubblico e nella zona rossa vesuviana soggetta a rischio sismico e vulcanico. L’ordine di demolizione è atto vincolato e l’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica è insito nell’accertamento dell’abuso. Il tempo trascorso non consolida l’illecito né genera, di per sé, un legittimo affidamento.

Terzo motivo - Omessa comunicazione di avvio del procedimento

L’ordine di demolizione, fondato su un accertamento tecnico inequivoco e imposto dalla legge, non richiede necessariamente la comunicazione di avvio del procedimento. Il ricorrente era comunque a conoscenza della vicenda e aveva potuto rappresentare le proprie ragioni. Anche ipotizzando un vizio procedimentale, esso non avrebbe determinato l’annullamento poiché il contenuto dell’atto era vincolato.

Quarto motivo - Sanzione pecuniaria sostitutiva

La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 è applicabile soltanto quando il ripristino sia oggettivamente impossibile per motivi tecnici. Tale impossibilità non è stata allegata né provata; le caratteristiche del fabbricato rendevano possibile la demolizione.

Quinto motivo - Indicazione dell’area di sedime

L’ordinanza richiamava l’acquisizione gratuita dell’opera, dell’area di sedime e dell’area necessaria per opere analoghe. L’area era individuabile mediante il riferimento catastale al foglio 15, particella 670, e la successiva ordinanza n. 126 del 15 ottobre 2019 aveva completato la procedura di acquisizione. La legge non impone necessariamente che ogni dettaglio dell’area sia contenuto già nell’ordinanza di demolizione.

Norme richiamate

  • artt. 27, 31 e 34 d.P.R. n. 380/2001

    Disciplinano il potere repressivo degli abusi edilizi, l’ordine di demolizione e i relativi effetti acquisitivi; l’ordine di demolizione è stato qualificato come atto vincolato una volta accertata l’assenza del titolo abilitativo.

  • art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380/2001

    La sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione è applicabile restrittivamente soltanto quando il ripristino dello stato dei luoghi sia oggettivamente impossibile per motivi tecnici.

  • art. 38 l. n. 47/1985

    La pendenza di una valida domanda di condono può impedire o sospendere l’adozione di iniziative repressive fino alla definizione del procedimento; tale effetto non opera se la domanda non esiste o non è valida.

  • artt. 39 l. n. 724/1994 e 32 l. n. 326/2003

    Sono richiamati dal ricorrente nel quadro della disciplina delle sanatorie edilizie, ma non risultano decisivi poiché è stata esclusa l’esistenza della domanda di condono relativa all’immobile.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    L’ordinanza è stata ritenuta sufficientemente motivata perché indicava le opere abusive, le norme violate, la localizzazione dell’immobile e i vincoli gravanti sull’area.

  • artt. 7 e 8 l. n. 241/1990

    La mancata comunicazione di avvio non comporta l’annullamento dell’ordine di demolizione quando l’atto è vincolato e la partecipazione non avrebbe potuto modificarne il contenuto.

  • d.lgs. n. 42/2004

    La collocazione dell’immobile in area dichiarata di notevole interesse pubblico costituisce elemento rilevante per motivare la demolizione e per escludere che il decorso del tempo fondi un affidamento prevalente.

  • l.r. n. 21/2003

    Il richiamo alla disciplina della zona rossa vesuviana concorre a evidenziare la particolare vulnerabilità e il rilievo degli interessi pubblici tutelati.

Massime di principio

  • La sospensione o preclusione dell’attività repressiva edilizia derivante dalla pendenza di una domanda di condono presuppone l’esistenza di un’istanza effettivamente presentata, riferibile all’immobile interessato e dotata di consistenza documentale; una domanda inesistente, invalida o riferita a un diverso bene non produce effetti sospensivi.
  • L’ordine di demolizione di opere eseguite in assenza di titolo edilizio è un provvedimento vincolato e, una volta accertato l’abuso, l’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica è normalmente insito nella stessa natura dell’illecito, senza necessità di una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico attuale.
  • Il decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso non determina di per sé la sanatoria dell’illecito permanente né fonda un legittimo affidamento del responsabile sulla tolleranza dell’abuso, soprattutto quando l’opera ricade in aree sottoposte a vincoli ambientali, paesaggistici o di sicurezza.
  • La mancata comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullamento dell’ordine di demolizione quando l’accertamento dell’abuso sia inequivoco, il potere esercitato sia vincolato e la partecipazione del privato non avrebbe potuto incidere sul contenuto finale dell’atto.
  • La sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione può essere applicata soltanto in presenza di un’impossibilità oggettiva e tecnica di ripristino, da accertare e motivare specificamente; non è sufficiente una generica invocazione della disposizione.
  • L’indicazione dell’area di sedime funzionale all’acquisizione può risultare dall’ordinanza di demolizione anche mediante elementi catastali e può essere precisata o completata negli atti successivi della procedura acquisitiva, purché l’area sia concretamente individuabile.

Impugnazione di un’ordinanza di demolizione per abuso edilizio

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal proprietario di un immobile contro il Comune di Somma Vesuviana (NA), per l’annullamento dell’ordinanza n. 5 dell’11 gennaio 2019, con cui era stata ingiunta la demolizione di un fabbricato abusivo e il ripristino dello stato dei luoghi.

Premesse e domanda di condono dedotta dal ricorrente

Il ricorrente sosteneva che il manufatto, realizzato dalla dante causa, fosse stato oggetto di una domanda di condono ai sensi della legge n. 47/1985, presentata il 30 aprile 1986 con protocollo n. 6520. Da ciò deduceva che il Comune non avrebbe potuto adottare la demolizione prima di definire la domanda di sanatoria.

Il Comune ha però prodotto documentazione dalla quale risultava che i protocolli dal n. 6515 al n. 6554 del 1986 erano stati annullati, ricomprendendo anche il presunto protocollo n. 6520. L’unica domanda intestata al dante causa risultava essere la pratica n. 1595, protocollo n. 7974 del 28 aprile 1986, relativa a un complesso di fabbriche destinato ad azienda agricola e allevamento di suini, sito in una diversa località. Ulteriori incongruenze emergevano dalle aerofotogrammetrie, nelle quali il fabbricato non risultava presente negli anni 1991, 1995, 1998 e 2008.

Motivi del ricorso

Il ricorrente aveva articolato cinque censure:

  • violazione della disciplina sul condono edilizio e adozione della demolizione durante la pendenza della domanda di sanatoria;
  • carenza di motivazione, difetto di istruttoria e mancata dimostrazione dell’interesse pubblico attuale, in considerazione del tempo trascorso;
  • omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990;
  • mancata valutazione della sanzione pecuniaria sostitutiva prevista dall’art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001;
  • mancata indicazione dell’area di sedime da acquisire al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.

Esistenza della domanda di condono

La Sezione ha ritenuto decisivo l’accertamento documentale del Comune. Il presunto protocollo n. 6520 risultava compreso nella serie di protocolli annullati e non era associato ad alcuna pratica di condono relativa all’immobile. La diversa domanda con protocollo n. 7974 aveva oggetto e ubicazione incompatibili con il fabbricato oggetto dell’ordinanza.

È stato inoltre valorizzato il dato anomalo della numerazione dei protocolli e l’assenza dell’immobile nelle aerofotogrammetrie prodotte dal Comune. Ne è derivata l’esclusione di una domanda di condono valida ed efficace e, quindi, di qualsiasi effetto sospensivo dell’attività repressiva derivante dall’art. 38 della legge n. 47/1985.

Motivazione, istruttoria e interesse pubblico

L’ordinanza è stata ritenuta adeguatamente motivata. Essa richiamava le norme edilizie violate, descriveva l’abuso e indicava che l’immobile ricadeva in zona B2 del piano regolatore, in area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e nella zona rossa vesuviana sottoposta a rischio sismico e vulcanico ai sensi della legge regionale n. 21/2003.

Secondo la Sezione, tali elementi non costituiscono un generico richiamo normativo, ma individuano concretamente le ragioni del provvedimento. L’interesse pubblico alla demolizione è insito nella natura vincolata dell’ordine di demolizione, che costituisce atto dovuto una volta accertata la realizzazione di opere senza titolo abilitativo.

Il lungo tempo trascorso non è stato ritenuto sufficiente a consolidare l’illecito o a generare un legittimo affidamento. La particolare rilevanza dei vincoli ambientali, paesaggistici e di sicurezza gravanti sull’area rafforza l’interesse pubblico al ripristino della legalità. Inoltre, non era stata fornita la prova di una conoscenza qualificata dell’abuso da parte dell’amministrazione e di una prolungata inerzia idonea a fondare un affidamento tutelabile.

Comunicazione di avvio del procedimento

La Sezione ha escluso la fondatezza della censura relativa agli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990. L’ordine di demolizione, quando si fonda su un accertamento tecnico inequivoco e costituisce applicazione vincolata della legge, non richiede necessariamente una preventiva comunicazione di avvio, poiché la partecipazione non potrebbe modificare l’esito del procedimento.

Nel caso concreto, il ricorrente aveva comunque avuto conoscenza della vicenda attraverso il sopralluogo e l’accesso agli atti. L’ordinanza prevedeva inoltre la possibilità di presentare memorie e documenti entro dieci giorni dalla notifica. La Sezione ha aggiunto che, anche ipotizzando un vizio procedimentale, esso non avrebbe comportato l’annullamento dell’atto, essendo il contenuto della demolizione predeterminato dalla legge.

Sanzione pecuniaria sostitutiva

La richiesta di applicazione dell’art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 è stata respinta. La sanzione pecuniaria sostitutiva ha carattere eccezionale e può essere applicata soltanto quando il ripristino sia oggettivamente impossibile per motivi tecnici, da accertare e motivare specificamente.

Nel caso esaminato, il fabbricato era descritto come una struttura in cemento armato, ultimata, intonacata e dotata di impianti e rifiniture. Non risultava quindi alcuna particolare difficoltà tecnica di demolizione. Il ricorrente, inoltre, non aveva allegato elementi concreti a sostegno dell’impossibilità del ripristino.

Indicazione dell’area di sedime e acquisizione

Anche la censura relativa all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 è stata respinta. L’ordinanza conteneva l’avvertenza relativa all’acquisizione gratuita dell’opera, dell’area di sedime e dell’area necessaria per opere analoghe. L’area risultava individuabile attraverso il riferimento catastale al foglio 15, particella 670.

Dopo l’accertamento dell’inottemperanza, il Comune aveva adottato l’ordinanza n. 126 del 15 ottobre 2019, dichiarando l’acquisizione dell’opera abusiva e dell’area di sedime al patrimonio comunale. Tale atto, non impugnato dal ricorrente, aveva completato la procedura acquisitiva. La Sezione ha ritenuto non necessario che ogni dettaglio dell’area fosse già contenuto nell’ordinanza di demolizione, purché l’area fosse concretamente individuabile attraverso l’atto e la documentazione catastale.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato, condividendo la relazione istruttoria ministeriale, ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso e ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoVizi formali non invalidanti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.