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Sentenza

Sentenza del 23/05/2017 n. 114 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha chiesto il rimborso di euro 114.171,00, oltre interessi, relativi a IRPEF, addizionale regionale e addizionale comunale versate per gli anni d'imposta 2011 e 2012 sul rimborso forfettario ricevuto dal Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti per l'attività di istruttore pilota svolta presso le forze armate emiratine. A suo avviso, tali somme erano imponibili esclusivamente negli Emirati Arabi Uniti ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera a), della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia ed Emirati Arabi Uniti. L'Agenzia sosteneva invece che si trattasse di un distacco di personale non disciplinato dalla Convenzione e che, in quanto residente in Italia, il contribuente fosse tassabile sui redditi ovunque prodotti.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Udine aveva accolto il ricorso e disposto il rimborso integrale delle somme, condannando l'Ufficio alle spese. La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato integralmente la decisione di primo grado. Ha ritenuto applicabile l'art. 19, comma 1, lettera a), della Convenzione, poiché ricorrevano tutti i presupposti: esercizio di funzioni pubbliche, remunerazione pagata da uno Stato contraente e servizi resi a tale Stato. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata a rifondere al contribuente le spese del grado d'appello, liquidate in euro 4.500,00 oltre IVA, cassa previdenziale e spese generali del 15%.

Norme richiamate

  • Art. 38 del D.P.R. n. 602/1973

    La norma costituisce la base procedurale per chiedere la restituzione delle imposte versate ma non dovute.

  • Art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992

    ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell'Ufficio

    Trascorso il termine previsto senza risposta dell'Amministrazione, il contribuente può impugnare il silenzio-rifiuto davanti al giudice tributario.

  • Art. 51, comma 8, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    tassazione nella misura del 50% dell'importo percepito

    La disposizione era stata applicata in dichiarazione per assoggettare a imposizione una quota del rimborso forfettario percepito all'estero; il giudice ha tuttavia ritenuto prevalente la disciplina convenzionale internazionale.

  • Art. 3 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    i soggetti fiscalmente residenti in Italia sono tassati sui redditi ovunque prodotti

    Esprime il principio generale della tassazione mondiale dei residenti italiani, fatta salva l'applicazione di deroghe previste da convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

  • Art. 19, comma 1, lettera a), della Convenzione Italia-Emirati Arabi Uniti contro le doppie imposizioni

    le remunerazioni pagate da uno Stato contraente in corrispettivo di servizi resi a detto Stato sono imponibili soltanto in questo Stato

    La norma attribuisce potestà impositiva esclusiva allo Stato che paga la remunerazione quando essa riguarda funzioni pubbliche e servizi resi a quello stesso Stato. Nel caso concreto, tale disciplina ha escluso la tassazione italiana del rimborso pagato dalle forze armate emiratine.

Massime di principio

  • In presenza di una convenzione contro le doppie imposizioni, la disciplina convenzionale prevale sulle regole interne italiane, inclusa la tassazione mondiale dei residenti.
  • Per applicare la clausola relativa alle funzioni pubbliche occorre verificare concretamente che il reddito derivi da servizi pubblici, che sia pagato da uno Stato contraente e che i servizi siano resi a quello Stato.
  • La qualificazione formale del rapporto come distacco o comando non è decisiva se, in concreto, risultano integrati i presupposti della disposizione convenzionale applicabile.
  • Quando una convenzione attribuisce potestà impositiva esclusiva allo Stato estero, le imposte italiane eventualmente versate sul medesimo reddito possono essere chieste a rimborso mediante apposita istanza.
  • Il contribuente deve documentare il rapporto con l'ente pubblico estero, la natura delle funzioni svolte, il soggetto che ha effettuato il pagamento e il collegamento tra la remunerazione e i servizi resi.

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