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Sentenza

Sentenza del 23/05/2017 n. 53 - Comm. Trib. II grado di Bolzano

IVA - Acquisto prima abitazione - Aliquota agevolata - Vendita seguita da riacquisto - Credito di imposta utilizzato e successivamente disconosciuto - Restituzione mediante cartella di pagamento - Inammissibilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva venduto la precedente abitazione e acquistato una nuova prima casa entro l'anno, maturando il relativo credito d'imposta. Il credito era stato utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi, ma successivamente l'Amministrazione lo aveva ritenuto non spettante e aveva emesso una cartella di pagamento per recuperarne l'importo. La questione riguardava la possibilità di riscuotere mediante cartella un credito d'imposta non ancora materialmente rimborsato, ma soltanto utilizzato dal contribuente in compensazione o in diminuzione delle imposte dovute.

La decisione

La pretesa è stata ritenuta inammissibile. Il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, qualora sia stato utilizzato per ridurre le imposte sul reddito ma non sia stato effettivamente rimborsato, non può essere richiesto in restituzione mediante cartella di pagamento come se si trattasse di una somma già erogata dall'Erario. L'Amministrazione può eventualmente contestare l'indebita riduzione delle imposte e recuperare le maggiori imposte dovute attraverso il corretto procedimento impositivo, ma non può qualificare il credito come già rimborsato e pretenderne la restituzione tramite cartella.

Norme richiamate

  • Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa

    Il credito spetta, in presenza dei requisiti previsti, a chi aliena l'abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa e acquista entro un anno un'altra abitazione destinata a prima casa. Il credito può essere utilizzato, tra l'altro, in diminuzione delle imposte sui redditi.

  • Disciplina della riscossione mediante cartella di pagamento

    La cartella di pagamento può essere utilizzata per riscuotere somme effettivamente dovute e determinate secondo il procedimento previsto dalla legge, ma non per ottenere la restituzione di un credito d'imposta soltanto utilizzato in diminuzione delle imposte e mai materialmente rimborsato.

Massime di principio

  • Un credito d'imposta utilizzato per ridurre un debito fiscale non equivale necessariamente a una somma ricevuta o rimborsata dal contribuente.
  • Se l'Amministrazione ritiene non spettante un credito utilizzato in compensazione o in diminuzione delle imposte, deve recuperare le maggiori imposte eventualmente dovute mediante il corretto atto e procedimento impositivo, non mediante una richiesta di restituzione di somme mai erogate.
  • La cartella di pagamento non può trasformare automaticamente un'agevolazione fiscale disconosciuta in un credito pecuniario già rimborsato al contribuente.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere tra credito effettivamente pagato o rimborsato e credito utilizzato soltanto per abbattere imposte: solo nel primo caso si configura, in linea generale, una vera restituzione di somme ricevute.

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