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Sentenza

Sentenza del 23/05/2017 n. 2278 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

PROCESSO TRIBUTARIO - Appello - Motivazioni della sentenza impugnata - Plurime ragioni tra loro interconnesse - Mancata impugnazione di tutte le ragioni - Effetto - Passaggio in giudicato.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente riducendo il reddito sintetico accertato ai fini IRPEF e addizionali 2007 da Euro 66.906,49 a Euro 39.243,17. L'Ufficio sosteneva che il giudice di primo grado avesse erroneamente escluso dal calcolo redditometrico tre autovetture, ritenendo rilevante il loro trasporto in Albania, mentre secondo l'Agenzia esse rimanevano nella disponibilità del contribuente, intesa come possibilità di trarne utilità economica o sopportarne i costi. La sentenza di primo grado, tuttavia, aveva fondato l'esclusione delle autovetture anche sulla loro vetustà. Tale autonoma ragione non è stata specificamente contestata nell'appello.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando integralmente la sentenza di primo grado. La CTR ha rilevato che la motivazione della CTP si fondava su più ragioni tra loro idonee a sostenere la decisione, ossia il trasporto delle autovetture in Albania e, soprattutto, la loro vetustà, con immatricolazioni risalenti agli anni 1991, 1987 e 1992. Poiché l'Agenzia aveva contestato soltanto la prima ragione e non la seconda, quest'ultima è divenuta definitiva e ha comportato il passaggio in giudicato della decisione. Non sono state liquidate spese di lite, poiché il contribuente non si è costituito in appello.

Norme richiamate

  • Art. 38, commi 4, 5 e 6, D.P.R. 600/1973

    Norma richiamata con riferimento all'accertamento sintetico del reddito e al redditometro.

    La disponibilità di beni, tra cui gli autoveicoli, può concorrere alla determinazione sintetica del reddito, ma deve essere valutata in concreto, considerando se il contribuente possa effettivamente utilizzarli o trarne un'utilità economica.

  • Principio processuale della specificità dei motivi di appello e del giudicato interno

    Se una sentenza si fonda su una pluralità di autonome ragioni, la mancata contestazione anche di una sola di queste ragioni comporta il passaggio in giudicato della sentenza stessa.

    L'appellante deve censurare specificamente ogni autonoma motivazione idonea a sostenere la decisione. Se una di tali ragioni non viene impugnata, essa diventa definitiva e può rendere inammissibile o comunque infondato l'appello sull'intera decisione.

Massime di principio

  • Quando una sentenza è fondata su più motivazioni autonome, l'impugnazione deve contestarle tutte in modo specifico: trascurarne anche una sola può determinare il giudicato interno e impedire la riforma della decisione.
  • Non è sufficiente contestare genericamente la conclusione del giudice; occorre individuare e confutare ogni singola ragione giuridica o fattuale che sostiene il dispositivo.
  • Nel redditometro, la mera titolarità formale o la precedente disponibilità di un bene non è necessariamente decisiva: occorre verificare la concreta possibilità di utilizzo e l'effettiva idoneità del bene a rappresentare una capacità contributiva.
  • La vetustà, l'inutilizzabilità o l'assenza di concreta disponibilità di un bene possono escludere, in determinate circostanze, che esso costituisca un valido elemento presuntivo ai fini dell'accertamento sintetico.
  • L'assenza di costituzione della parte privata in appello non comporta automaticamente l'accoglimento dell'impugnazione dell'Amministrazione, che deve comunque superare i motivi e le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata.

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