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Sentenza

Sentenza del 23/05/2017 n. 116 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate contestava alla società, con tre avvisi di accertamento relativi agli anni 2009, 2010 e 2011, la partecipazione consapevole a una frode carosello IVA nel commercio di prodotti informatici. Secondo l’Ufficio, la società avrebbe operato come società filtro o beneficiaria, utilizzando fatture soggettivamente inesistenti emesse da società cartiere e detraendo indebitamente l’IVA. La società negava il coinvolgimento, sostenendo che non vi fossero elementi oggettivi sufficienti, che le operazioni fossero effettive e che il proprio comportamento fosse conforme alle prassi del settore. Contestava inoltre la mancata allegazione delle segnalazioni che avevano originato il controllo e richiamava l’archiviazione del procedimento penale relativo all’amministratore.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva inizialmente accolto il ricorso, ritenendo insufficienti gli elementi forniti dall’Ufficio. In appello, invece, la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate, riformato la decisione di primo grado e respinto integralmente il ricorso della società. La mancata allegazione delle segnalazioni è stata ritenuta legittima, trattandosi di atti interni di impulso dell’attività di controllo. La CTR ha ritenuto gravi, precise e concordanti gli indici della consapevolezza o conoscibilità della frode: utilizzo di operatori e logistici comuni, assenza di una struttura operativa e di dipendenti, mancata consegna diretta della merce, pagamenti estremamente tempestivi per ingenti stock, prezzi inferiori a quelli di mercato, margini anomali, cambiamenti merceologici collegati al reverse charge e mancato utilizzo del plafond IVA. La società è stata inoltre condannata a rifondere le spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 15.000 per ciascun grado, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 19, comma 1, D.P.R. 633/1972

    La detraibilità dell’IVA relativa alle fatture ricevute è subordinata all’effettività dell’acquisto.

    L’IVA non è detraibile quando le fatture si riferiscono a operazioni inesistenti o quando l’acquirente partecipa consapevolmente, o avrebbe dovuto riconoscere con l’ordinaria diligenza, il meccanismo fraudolento.

  • Art. 7, comma 1, Legge 212/2000

    L’obbligo di allegare gli atti richiamati nella motivazione dell’avviso sussiste quando tali atti sono necessari a integrare la motivazione. Non è necessaria l’allegazione di una segnalazione interna che abbia soltanto dato impulso al controllo e non costituisca fondamento motivazionale dell’accertamento.

  • Art. 15, D.Lgs. 546/1992

    La compensazione delle spese di lite costituisce un’eccezione; nel caso concreto è stata superata dalla soccombenza integrale della società, condannata alle spese di entrambi i gradi.

  • Direttiva del Consiglio 77/388/CEE

    Nel contesto dell’IVA armonizzata, il diritto alla detrazione può essere negato quando è dimostrato, sulla base di elementi oggettivi, che il soggetto sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un’operazione collegata a una frode.

  • Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte di Cassazione richiamata nella sentenza

    L’Amministrazione deve provare, anche tramite presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, l’inesistenza delle operazioni o la consapevolezza/conoscibilità della frode. Una volta forniti tali indizi, il contribuente deve dimostrare l’effettività delle operazioni e di avere adottato la diligenza ragionevolmente esigibile nel settore.

Massime di principio

  • Nelle frodi carosello IVA, la regolarità formale di fatture, contabilità, pagamenti e consegne non è sufficiente, da sola, a dimostrare il diritto alla detrazione.
  • L’Amministrazione finanziaria può fondare l’accertamento su una pluralità di presunzioni gravi, precise e concordanti; gli indizi devono essere valutati nel loro complesso e non isolatamente.
  • Dopo che l’Ufficio ha fornito indizi concreti della frode e della sua conoscibilità, il contribuente deve dimostrare non solo che la merce e i pagamenti siano effettivi, ma anche di avere adottato adeguate verifiche sulla controparte e sulle condizioni dell’operazione.
  • Prezzi anormalmente bassi, margini incompatibili con il mercato, assenza di una struttura aziendale, logistica condivisa, consegne anomale, pagamenti immediati e frequenti cambi di prodotto possono integrare indicatori della conoscibilità della frode.
  • L’archiviazione o l’esito favorevole del procedimento penale non determina automaticamente l’infondatezza dell’accertamento tributario, poiché i procedimenti hanno regole probatorie e finalità differenti.
  • Le segnalazioni interne che avviano un controllo non devono necessariamente essere allegate all’avviso di accertamento se non sono utilizzate per integrare la motivazione dell’atto.

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