Sentenza del 23/05/2017 n. 2285 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRPEF - Rinuncia al compenso professionale - Onere della prova - Esplicita rinuncia - Iscrizione in bilancio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni 2007 e 2008, contestando principalmente la ricostruzione sintetica del reddito basata su indici di capacità contributiva. Ha sostenuto di aver finanziato le spese mediante la vendita di una precedente moto, un mutuo, disponibilità liquide, un'eredità e di non aver percepito compensi per gli incarichi di amministratore o liquidatore ricoperti in diverse società. In particolare, ha invocato l'assenza di compensi risultante dai bilanci societari e la possibilità di rinunciare unilateralmente al compenso professionale. L'Agenzia ha eccepito la regolare notifica del questionario, la mancata risposta del contribuente e l'onere di quest'ultimo di dimostrare l'effettiva provenienza delle somme e la rinuncia ai compensi.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che l'appello riguardasse entrambi gli avvisi e ha escluso la formazione del giudicato interno. Ha considerato valido il questionario notificato al custode e ha ritenuto legittimo l'accertamento fondato sugli indici di capacità contributiva, gravando sul contribuente l'onere della prova contraria. Quanto ai compensi degli amministratori o liquidatori, la mera assenza di compensi nei bilanci non è stata ritenuta sufficiente a provare la rinuncia. La rinuncia avrebbe dovuto essere esplicita, con riconoscimento del credito del contribuente e del corrispondente debito societario, iscrizione nei libri contabili e apposita delibera sociale. L'appello è stato quindi rigettato, la sentenza di primo grado confermata e il contribuente è stato condannato al pagamento di 5.000 euro di spese di giudizio.
Norme richiamate
Cassazione civile, sentenza n. 19714/2012
La natura del compenso professionale rientra fra quelle disponibili e pertanto rinunciabili mediante semplice dichiarazione unilaterale da parte del suo titolare.
Il compenso professionale, essendo un diritto disponibile, può essere oggetto di rinuncia. Tuttavia, secondo la decisione, nel caso di compensi spettanti a un amministratore o liquidatore la rinuncia deve essere effettiva, esplicita e documentata, non potendo essere desunta soltanto dall'assenza di pagamenti o dalla mancata esposizione del compenso nei bilanci.
Art. 28 D.M. 140/2012
È stato richiamato per la liquidazione delle spese di giudizio poste a carico del contribuente soccombente.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione ricostruisce sinteticamente il reddito mediante indici di spesa o di capacità contributiva, il contribuente deve fornire una prova concreta e documentata della provenienza delle somme, ad esempio mediante mutui, disinvestimenti, eredità o disponibilità pregresse.
- La mancata percezione di un compenso da parte di un amministratore o liquidatore non prova automaticamente la rinuncia al compenso. Occorre dimostrare una rinuncia esplicita e coerente con la documentazione societaria.
- Per rendere opponibile la rinuncia al compenso è opportuno che essa risulti da una specifica delibera sociale, dal riconoscimento del debito della società e del credito dell'amministratore, nonché dalla relativa iscrizione nei libri e nelle scritture contabili.
- La semplice assenza di compensi nei bilanci può essere considerata insufficiente se non è accompagnata da una spiegazione documentata circa la rinuncia o l'inesistenza originaria del diritto al compenso.
- La mancata risposta a un questionario regolarmente notificato può rafforzare la posizione dell'Amministrazione e rendere più difficile fornire successivamente la prova contraria, soprattutto quando la documentazione non sia stata prodotta tempestivamente.
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