Sentenza del 23/05/2017 n. 113 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti hanno impugnato l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate richiedeva imposta di registro, sanzioni e accessori relativi a un atto di compravendita immobiliare del 1 marzo 2013. Essi sostenevano di non essere più obbligati al pagamento perché avevano già versato le somme al notaio rogante, incaricato della registrazione telematica dell'atto, ritenendo tale pagamento liberatorio ai sensi dell'art. 1188 cod. civ. Il notaio, tuttavia, aveva omesso di riversare all'Erario le imposte dovute.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso dei contribuenti, ritenendo che il notaio fosse l'unico soggetto abilitato al versamento tramite la procedura telematica e quindi il responsabile del pagamento. In appello, la Commissione tributaria regionale ha riformato tale decisione e respinto i ricorsi dei contribuenti. Ha stabilito che il notaio è responsabile d'imposta, ma che le parti sostanziali dell'atto restano obbligate al pagamento dei tributi e sono debitori solidali con il notaio. Di conseguenza, l'avviso di liquidazione poteva essere notificato legittimamente ai contribuenti, indipendentemente dal loro precedente versamento al notaio e dai rapporti privatistici con quest'ultimo. I contribuenti sono stati condannati al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 350,00 per ciascun grado, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
I contribuenti lo avevano invocato per sostenere che il pagamento effettuato al notaio fosse liberatorio. La decisione, tuttavia, ha ritenuto prevalenti le regole tributarie sul rapporto tra Erario, parti dell'atto e notaio, escludendo che il versamento al notaio impedisse all'Amministrazione finanziaria di chiedere il tributo ai contribuenti.
D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463
Disciplina la registrazione telematica degli atti notarili. L'utilizzo della procedura telematica rende il notaio responsabile d'imposta, ma non trasferisce su di lui in via esclusiva l'obbligazione tributaria sostanziale delle parti.
Art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
In materia di imposta di registro, individua le parti sostanziali dell'atto come soggetti obbligati al pagamento del tributo. Il notaio rogante è responsabile d'imposta e obbligato in solido, ma l'Amministrazione può notificare l'avviso di liquidazione direttamente alle parti contraenti.
Cass. civ., ord. n. 5016 del 12 marzo 2015
Ha affermato che il notaio che utilizza la registrazione telematica è responsabile d'imposta, mentre le parti dell'atto restano obbligate al pagamento dell'imposta di registro; pertanto l'avviso di liquidazione può essere notificato a queste ultime.
Cass. civ., sent. n. 12759 del 21 giugno 2016
Ha qualificato il notaio come responsabile d'imposta estraneo al rapporto tributario principale e obbligato in solido con i contraenti quale fideiussore ex lege. I contribuenti effettivi restano le parti sostanziali dell'atto.
Massime di principio
- Nel pagamento dell'imposta di registro, il fatto che il contribuente abbia consegnato le somme al notaio non esclude, di per sé, la responsabilità tributaria delle parti dell'atto verso l'Erario.
- Il notaio che registra telematicamente l'atto è normalmente responsabile d'imposta, ma non sostituisce integralmente le parti quali debitori sostanziali del tributo.
- In caso di mancato riversamento delle somme da parte del notaio, l'Amministrazione finanziaria può richiedere il pagamento anche direttamente alle parti contraenti, in virtù della solidarietà prevista dalla disciplina dell'imposta di registro.
- I rapporti privatistici tra contribuente e notaio, inclusi il pagamento anticipato e l'eventuale inadempimento professionale, sono distinti dal rapporto tributario e possono eventualmente fondare una richiesta di restituzione o risarcimento nei confronti del notaio, ma non impediscono necessariamente la riscossione del tributo da parte dell'Erario.
- La procedura telematica di registrazione incide sulle modalità operative e sulla responsabilità del notaio, ma non modifica l'individuazione delle parti come soggetti sostanzialmente obbligati al pagamento dell'imposta.
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