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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27496/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore aveva agito in giudizio sostenendo che il rapporto formalmente instaurato a tempo parziale dal 23 luglio 2012 con una società fosse in realtà simulato e che, già dal 2009, esistesse un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società resistente, con svolgimento di attività di addetto alla lavanderia e conseguenti differenze retributive. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'Appello aveva confermato il rigetto, rilevando la genericità delle allegazioni e l'assenza di elementi idonei a giustificare l'ammissione della prova testimoniale. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo per la mancata ammissione della prova testimoniale; 2) error in procedendo e violazione degli artt. 421 e 244 c.p.c. e 2721 ss. c.c. sempre in relazione al mancato ingresso della prova per testi; 3) motivazione assente o apparente sul procedimento probatorio seguito.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto i motivi formulati in modo promiscuo e quindi inammissibili, osservando che le censure miravano sostanzialmente a contestare l'accertamento di merito sulla genericità delle allegazioni e sulla conseguente non ammissibilità della prova testimoniale. Ha inoltre precisato che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di riesaminare il merito della valutazione probatoria, specie in presenza di sentenza di appello confermativa di quella di primo grado (doppia conforme), e che nella specie la motivazione della corte territoriale era comunque sufficiente e non apparente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione e non consente di censurare la mera rivalutazione del materiale probatorio o del convincimento del giudice di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è censurabile solo quando manchi del tutto o sia meramente apparente, perplessa, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria, così da integrare nullità della sentenza.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiede il c.d. minimo costituzionale della motivazione, superato se il provvedimento contiene una motivazione non apparente e intelligibile.

  • art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.

    Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile contro la sentenza d'appello che confermi la decisione di primo grado quando ricorra la c.d. doppia conforme.

  • art. 421 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per contestare la mancata ammissione della prova testimoniale nel rito del lavoro.

  • art. 244 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla prova testimoniale.

  • artt. 2721 ss. c.c.

    Richiamati dalla parte ricorrente come norme sulla prova per testimoni e sui relativi limiti.

  • art. 116 c.p.c.

    La deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di sindacare la valutazione delle prove e il convincimento formato dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito, né per sostituire al convincimento del giudice di merito una diversa lettura delle prove raccolte.
  • Il vizio di motivazione è oggi configurabile solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; restano esclusi i meri dissensi sulla valutazione delle risultanze istruttorie.
  • Quando la sentenza d'appello conferma integralmente la decisione di primo grado, il controllo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se si è in presenza di doppia conforme sui fatti rilevanti.
  • Le censure formulate in modo promiscuo, mescolando violazioni di legge, errori processuali e vizi motivazionali senza separarne chiaramente i presupposti, sono inammissibili se impediscono la sussunzione delle doglianze.
  • La mancata ammissione della prova testimoniale non è censurabile in cassazione quando il giudice di merito abbia ritenuto le allegazioni troppo generiche e abbia escluso in radice la rilevanza di un approfondimento istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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