Sentenza del 21/02/2022 n. 5515 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Notifica avviso di accertamento IRES e IRAP anno 2006 con rideterminazione del reddito per indeducibilità di costi: utilizzo di un fondo svalutazione crediti ritenuto "tassato" per Euro 626.523,00 e quote di ammortamento dell'avviamento "DuPont" per Euro 108.944,80. La società ha impugnato anche per mancata redazione/notifica del Processo Verbale di Costatazione e per omessa instaurazione del contraddittorio preventivo, nonché per vizio di legittimazione del firmatario dell'atto.
La decisione
Il giudice di primo grado (CTP Milano) aveva accolto il ricorso della società e annullato l'avviso. La CTR Lombardia, in appello, ha invece accolto l'impugnazione dell'Agenzia e confermato l'accertamento. La Corte di Cassazione ha accolto i secondi e terzi motivi di ricorso della contribuente (omesso esame di fatti e documenti decisivi relativi al fondo svalutazione crediti e all'ammortamento dell'avviamento), rilevando che la CTR non ha dato motivazione adeguata sul rigetto della documentazione prodotta. Ha invece rigettato i motivi relativi alla violazione del diritto di difesa/contraddittorio (stante l'assenza di obbligo generale per tributi non armonizzati come IRES e IRAP) e quello sulla presunta illegittima sottoscrizione dell'atto (ritenuta valida la delega di firma). La sentenza di appello è stata cassata e rinviata alla CTR di Milano in diversa composizione per nuovo giudizio; le spese di legittimità saranno regolate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 42, commi 1 e 3
Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva; la delega di firma è valida anche se non indicato il nominativo/durata, purché sia possibile ex post verificare la legittimazione.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 62, comma 1
Il giudice deve esaminare i fatti e le produzioni documentali rilevanti; l'omesso esame di fatti controversi e decisivi è motivo di cassazione.
TUIR (D.P.R. 917/1986), art. 68, comma 3 e art. 103, comma 3
art. 68, comma 3; art. 103, comma 3
Norme rilevanti per la determinazione della deducibilità/ammortamento degli oneri e dell'avviamento; il giudice deve valutare la corretta applicazione delle regole fiscali e la documentazione probatoria prodotta.
Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente), art. 7
Riconosce diritti di difesa del contribuente, ma non impone un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale per tributi non armonizzati; l'applicabilità del contraddittorio preventivo è più stringente per tributi armonizzati.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 41
Richiamata in relazione al diritto di buona amministrazione e garanzie procedimentali, ma la Corte sottolinea la distinzione tra obblighi comunitari per tributi armonizzati e disciplina nazionale per tributi non armonizzati.
Costituzione, artt. 3, 53, 97
Richiami costituzionali in tema di uguaglianza, capacità contributiva e buon andamento/trasparenza dell'amministrazione; non hanno portato alla dichiarazione di nullità dell'atto in assenza di specifico obbligo procedimentale violato.
Cass. Sez. VI-V, 31.5.2016, n. 11283 (e Sez. U, 9.12.2015, n. 24823)
Cass. Sez. VI-V, 31.5.2016, n. 11283; Cass. Sez. U, 9.12.2015, n. 24823
Giurisprudenza richiamata per il principio che l'obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale grava l'Amministrazione solo per i tributi armonizzati; per i non armonizzati occorre una specifica previsione normativa.
Cass. sez. V, 29.3.2019, n. 8814 e Cass. sez. V, 26.2.2020, n. 5177
Cass. sez. V, 29.3.2019, n. 8814; Cass. sez. V, 26.2.2020, n. 5177
Precisazioni sul requisito della 'carriera direttiva' e sulla natura della delega di firma: la delega è di firma e ordini di servizio possono essere idonei ad individuare l'impiegato legittimato alla sottoscrizione.
Massime di principio
- Per tributi non armonizzati (es. IRES, IRAP) non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale: l'assenza di contraddittorio non determina automaticamente nullità dell'atto salvo specifica previsione normativa.
- Se il contribuente produce documentazione contabile e giustificativa per deduzioni o ammortamenti, il giudice d'appello deve esaminare espressamente tale prova e motivare il motivo per cui la ritiene inidonea; l'omesso esame è vizio decisivo rilevabile in cassazione.
- Sulle questioni tecniche di deducibilità (utilizzo di fondi svalutazione crediti) e di ammortamento dell'avviamento, l'onere valutativo ricade sul giudice che deve verificare le scritture, i trasferimenti e le tabelle contabili prodotte e motivare in caso di disconoscimento.
- La sottoscrizione dell'avviso di accertamento è valida se risultano atti che dimostrino la delega di firma a funzionario appartenente alla carriera direttiva o figura equivalente prevista; la delega può risultare da ordini di servizio/documenti che consentano la verifica ex post.
- In casi di contrasto tra decisioni di primo e secondo grado, la Cassazione può cassare per omesso esame di prove e rinviare alla CTR/CTP per nuovo esame motivato nel rispetto dei principi giurisprudenziali richiamati.
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