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Sentenza

Sentenza del 21/02/2022 n. 384 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

La parte contumace in primo grado può costituirsi e produrre prove documentali in secondo grado

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Equitalia ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente contro due iscrizioni ipotecarie relative a cartelle esattoriali, chiedendo: 1) il riconoscimento della legittimità delle ipoteche per i crediti ancora esigibili; 2) la declaratoria di regolare notifica e dunque la definitività delle cartelle prodromiche; 3) preliminarmente, il parziale difetto di giurisdizione per i crediti non tributari. In corso d'appello il contribuente è deceduto; l'erede ha trasmesso la costituzione durante l'udienza; è stata inoltre discussa la questione della possibilità per la parte rimasta contumace in primo grado di proporre e provare in appello.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato inammissibile la costituzione del nuovo difensore pervenuta durante l'udienza in violazione dei termini dell'art.32 D.Lgs. n.546/92. Ha inoltre rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello basata sulla contumacia in primo grado, richiamando la giurisprudenza che consente all'agente della riscossione, rimasto contumace in primo grado, di proporre appello e produrre documenti. Ha dichiarato il parziale difetto di giurisdizione rispetto ai crediti di natura contributiva/previdenziale e la competenza per i crediti tributari. Sul merito ha accolto l'appello: le tre cartelle esattoriali risultano regolarmente notificate e non impugnate, le relative iscrizioni ipotecarie sono quindi legittime e i titoli divenuti definitivi. Conseguentemente ha accolto l'appello, ha condannato l'appellato alle spese in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art.58 D.Lgs. n.546/1992

    Consente la produzione in appello di documenti anche se già disponibili in precedenza; permette alla parte rimasta contumace in primo grado di produrre documentazione in appello, pur nel rispetto del divieto di nuove prove sostanziali.

  • art.32 D.Lgs. n.546/1992

    Stabilisce i termini per la costituzione e la produzione documentale; la costituzione inviata durante l'udienza è stata ritenuta tardiva e quindi inammissibile.

  • art.40 D.Lgs. n.546/1992

    Regola l'interruzione del processo per morte della parte; nell'occasione è stata dichiarata l'interruzione ex art.40 in vista della prosecuzione con l'erede.

  • art.2 D.Lgs. n.546/1992

    Richiamato per definire i limiti della giurisdizione tributaria; il Collegio ha applicato il principio per riconoscere il difetto di giurisdizione sui crediti non tributari.

  • Cass. sent. n. 3611/2006

    Giurisprudenza di legittimità che ammette che la parte rimasta contumace in primo grado possa proporre appello e far valere le proprie ragioni in appello.

  • Cass. sent. n. 29568/2018 e n. 27774/2017

    Confermano l'orientamento secondo cui il contumace in primo grado può partecipare all'appello e produrre documenti.

  • Cass. sent. n. 8313/2018

    Ribadisce che l'art.58 consente la produzione in appello di qualsiasi documento, anche se già disponibile in precedenza, anche per la parte rimasta contumace.

  • Cass. sent. n. 3001/2008

    Affermata la regola che l'opposizione a una cartella deve essere proposta davanti al giudice competente rispetto al rapporto cui la cartella è funzionale; richiamata per la determinazione della giurisdizione.

  • Cass. sent. n. 14072/2011

    Stabilisce che l'esibizione della sola relata di notifica è sufficiente a provare l'avvenuta notificazione; usata dal Collegio per ritenere provate le notifiche delle cartelle.

Massime di principio

  • La parte rimasta contumace in primo grado può proporre appello e produrre documenti in appello: la giurisprudenza ammette la produzione documentale in appello anche per il contumace, purché non si tratti di nuove prove che elidano il divieto previsto per l'appello.
  • L'art.58 va letto nel senso che in appello sono ammessi documenti già esistenti che chiariscano o integrino le prove documentali offerte in primo grado, ma non sono ammesse prove nuove che mutino il quadro probatorio sostanziale.
  • La costituzione della parte o del suo difensore deve rispettare i termini procedurali (art.32): costituzioni tardive, inviate durante l'udienza, possono essere dichiarate inammissibili.
  • Il giudice tributario ha competenza sui crediti di natura tributaria; per crediti non tributari (contributivi/previdenziali o altri) può sussistere difetto di giurisdizione da eccepire preliminarmente.
  • La relata di notifica, se esibita in giudizio, è prova sufficiente dell'avvenuta notificazione della cartella esattoriale; cartelle non impugnate entro i termini diventano titoli definitivi e rendono legittime le azioni esecutive (es. iscrizione ipotecaria).
  • In sede di appello l'agente della riscossione può legittimamente chiedere conferma delle iscrizioni ipotecarie se dimostra la regolarità delle cartelle e la loro definitività.

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