Sentenza del 21/02/2022 n. 382 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Nullità dell'avviso di accertamento notificato prima del termine indicato nel PVC della Guardia di Finanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo al 2003 che trae origine dal PVC redatto dalla Guardia di Finanza. Il contribuente aveva proposto ricorso davanti alla CTP che aveva annullato l'avviso perché notificato dall'Ufficio prima dello spirare del termine di 60 giorni previsto dall'art.12 comma 7 della legge 212/2000 dal rilascio della copia del PVC, senza che nell'atto fossero indicate le "particolari e motivate ragioni di urgenza" che giustificassero l'anticipazione. L'Ufficio, in appello, ha contestato anche la tardività del ricorso del contribuente (art.21 D.Lgs.546/1992) e ha sostenuto che l'anticipo era dovuto all'imminente azione di recupero del credito erariale.
La decisione
La Commissione di grado d'appello ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate confermando l'annullamento dell'avviso di accertamento. Il Collegio ha ritenuto che l'avviso sia stato emanato prima della scadenza del termine dei 60 giorni indicato nel PVC e che mancassero nell'atto le "particolari e motivate ragioni dell'urgenza". Le motivazioni addotte dall'Ufficio non sono state ritenute esaustive per giustificare l'anticipazione. Si è fatta anche richiamo a precedenti giurisprudenziali di merito e di legittimità che confermano il principio. Nulla per le spese.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Dopo il rilascio della copia del PVC la parte può presentare osservazioni entro 60 giorni; l'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di tale termine salvo casi di particolare e motivata urgenza che devono essere specificamente indicate.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Stabilisce il termine per proporre ricorso contro l'atto impositivo (60 giorni dalla notificazione). Nel caso di specie l'Ufficio contestava la tardività del ricorso del contribuente sulla base di questo articolo, ma il Collegio ha ritenuto prevalente la nullità dell'atto per violazione dell'art.12 comma 7.
Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)
Consente al Collegio di decidere sulla base degli atti quando nessuna delle parti insiste per la discussione; applicato per decidere il processo senza udienza orale.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione e CTR
Cass. n. 22320/2010; Cass. n. 19667/2014; CTR Puglia n.67/2008; CTR Lombardia n.303/2008
Sostengono il principio che l'avviso di accertamento emanato prima del decorso del termine di osservazioni previsto nel PVC è illegittimo se non è motivata e documentata l'urgenza.
Massime di principio
- Il PVC consegnato dalla Guardia di Finanza attribuisce al contribuente un termine di 60 giorni per formulare osservazioni; l'Amministrazione non può emanare l'avviso di accertamento prima della scadenza di tale termine, salvo che nell'atto siano indicate e motivate specifiche ragioni di urgenza.
- La mera affermazione di un "interesse" al recupero del credito non vale a giustificare l'anticipazione dell'atto: l'urgenza deve essere concreta, documentata e esplicitata nell'avviso.
- Se l'avviso è emanato in violazione dell'art.12 comma 7, tale vizio può comportare la nullità dell'atto impugnato e il contribuente può ottenere l'annullamento anche se l'Ufficio sostiene la tardività del suo ricorso.
- In controversie dove le parti non richiedono udienza, il Collegio può decidere sulla base degli atti (art.27 co.2 D.L.137/2020); ciò non incide sui principi sostanziali che regolano la legittimità della notifica anticipata.
- In caso di contrasto sui termini, è importante verificare le date effettive di consegna del PVC e di notificazione dell'avviso: la decorrenza dei termini processuali segue la data di notifica effettiva valida (la quale può essere annullata se l'atto è viziato).
- Per l'Amministrazione: se si ritiene indispensabile anticipare la notifica per urgenza, indicare dettagliatamente i motivi nell'atto (es. rischio concreto di dissesto patrimoniale, immanente pignoramento, esigenze indifferibili) e conservarne la documentazione probatoria.
- Per il contribuente: sollevare tempestivamente l'eccezione di nullità per violazione dei termini indicati nel PVC e chiedere l'annullamento dell'atto; verificare inoltre i termini processuali collegati alla notifica dell'avviso.
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