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Sentenza

Sentenza del 21/02/2022 n. 394 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Valutazione delle spese e dei mezzi del professionista per il pagamento dell'IRAP

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Richiesta di rimborso dell'IRAP versata (1.072,275 euro per il 2007 e 530,35 euro per il 2008) basata sull'eccezione che il professionista non disponeva di una autonoma organizzazione di mezzi richiesta per l'applicazione dell'IRAP; valutazione di elementi quali compensi a terzi, spese per libri/aggiornamento e presenza/assenza di beni strumentali e impiego di lavoro altrui.

La decisione

La CTP di Foggia aveva accolto il ricorso; l'Agenzia ha fatto appello ma la CTR di Puglia ha rigettato l'appello e confermato il diritto al rimborso. Il Collegio ha valutato la dichiarazione dei redditi (rigo RE12: compensi a terzi 2.907,00 euro; rigo RE20: spese 7.448,00 euro) e le fatture prodotte (una collaborazione professionale isolata e spese per libri/materiale di aggiornamento) ritenendo non sussistente l'autonoma organizzazione. Di conseguenza l'IRAP non è applicabile al caso, il rimborso è dovuto e le spese di giudizio sono compensate.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (disciplinante l'IRAP)

    L'applicazione dell'IRAP richiede la sussistenza di una autonoma organizzazione di mezzi: presenza di beni strumentali rilevanti, impiego continuativo di lavoro altrui o struttura organizzativa. In assenza di tali requisiti il lavoratore autonomo non è soggetto all'imposta.

  • Cassazione, Ordinanza n. 11043 del 2012

    Giurisprudenza richiamata per il principio che la verifica dell'autonoma organizzazione è essenziale e che elementi quali spese per formazione e collaborazioni occasionali possono escludere l'applicazione dell'IRAP; conferma l'importanza del materiale probatorio prodotto dal contribuente.

Massime di principio

  • L'applicazione dell'IRAP al professionista richiede un accertamento fattuale della 'autonoma organizzazione' basato su elementi concreti (beni strumentali, impiego non occasionale di terzi, strutture/condivisione dello studio).
  • Spese documentate per libri e aggiornamento professionale e una sola collaborazione occasionale sono indizi a favore della non sussistenza di autonoma organizzazione e quindi dell'esclusione dall'IRAP.
  • Importi limitati indicati in dichiarazione (compensi a terzi e spese) vanno analizzati nella loro entità e continuità: importi esigui/sporadici rafforzano la posizione del contribuente.
  • La valutazione è sempre caso per caso: è essenziale conservare fatture, contratti e ogni documento che dimostri la natura occasionale o non strutturata delle collaborazioni e delle spese.
  • In contenziosi simili l'onere di prova può gravare sul contribuente che deve dimostrare l'assenza dei requisiti organizzativi; se il contribuente lo fa, il rimborso è fondato e l'Ufficio può vedersi rigettato l'appello.

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