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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33217/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un'avvocata, munita di titolo esecutivo rappresentato da una sentenza di condanna alle spese con distrazione in suo favore ex art. 93 c.p.c., aveva promosso espropriazione immobiliare contro due persone rimaste soccombenti nel giudizio presupposto. Le esecutate avevano proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., sostenendo in sostanza che il credito azionato dal difensore dovesse essere neutralizzato mediante compensazione, anche impropria, con un loro contrapposto credito restitutorio relativo alle spese del primo grado, che erano state pagate in eccesso (e in concreto accreditate sul conto del legale) ma non erano state oggetto di distrazione; inoltre deducevano che l'accredito diretto al legale integrasse una cessione del credito o comunque rendesse applicabili al legale i principi del "distrattario di fatto". La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, rigettando l'opposizione. In cassazione le ricorrenti articolavano tre motivi: (1) errata qualificazione del credito del procuratore distrattario e negazione della compensazione impropria tra le partite di dare/avere per spese di due gradi di giudizio; (2) violazione degli artt. 287-288 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., per asserito giudicato derivante dalla correzione di errore materiale e per erronea applicazione delle regole della compensazione impropria; (3) erronea sussunzione della fattispecie, sostenendo che il legale fosse un "distrattario di fatto" o addirittura cessionario pro soluto del credito relativo alle spese del primo grado, con conseguente possibilità di compensazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il credito del difensore distrattario ex art. 93 c.p.c. ha natura propria, diretta e autonoma verso il soccombente, sicché non è aggredibile da eccezioni di compensazione fondate su crediti verso la parte assistita e non si può operare alcuna compensazione, neppure impropria, tra tale credito e un eventuale credito restitutorio del soccombente per spese di altri gradi non distratte. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile nella parte in cui evocava il giudicato e la correzione di errore materiale, perché la decisione impugnata non si era fondata su quel giudicato ma sui principi relativi all'autonomia del credito del distrattario; infondato nella parte coincidente con il primo motivo. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: infondato quanto alla pretesa assimilazione del legale non distrattario al distrattario ex art. 93 c.p.c., poiché in mancanza di distrazione la parte vittoriosa resta l'unica legittimata passiva alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte e non è configurabile compensazione con crediti del difensore; inammissibile, per novità e comunque per insussistenza, quanto alla dedotta cessione di credito, essendo l'interpretazione della dichiarazione negoziale del tutto coerente con la mera autorizzazione alla riscossione quale adiectus solutionis causa e non già con una cessione della titolarità del credito. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 93 c.p.c.

    Il provvedimento di distrazione attribuisce al difensore un credito proprio, diretto e autonomo verso il soccombente; la sua semplice dichiarazione di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto gli onorari è sufficiente e non è sindacabile dal giudice.

  • art. 615 c.p.c.

    opposizione all'esecuzione

    È il rimedio esperito dalle debitrici esecutate contro l'azione esecutiva fondata sulla sentenza di condanna alle spese.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La Corte esamina i motivi di ricorso come censure di falsa applicazione di norme sostanziali e processuali.

  • artt. 287-288 c.p.c.

    correzione degli errori materiali

    La decisione di merito non è stata fondata su un giudicato derivante dal provvedimento di correzione, sicché la censura è stata ritenuta in parte priva di interesse e in parte non pertinente.

  • art. 2909 c.c.

    La Corte ha escluso che la ratio decidendi della sentenza impugnata si basasse su un giudicato sostanziale formatosi a seguito della correzione di errore materiale.

  • art. 375 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Regola il procedimento camerale nel quale il ricorso è stato trattato e la memoria è stata depositata.

  • art. 86 c.p.c.

    Il controricorso è stato proposto dall'avvocata personalmente in giudizio.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il credito del difensore distrattario ex art. 93 c.p.c. è un credito proprio, diretto e autonomo nei confronti del soccombente: non deriva da cessione del credito del cliente e non è assimilabile a una mera sostituzione del legittimato alla riscossione.
  • Il soccombente non può opporre in compensazione al difensore distrattario crediti che vanta verso la parte assistita, né può operare una compensazione impropria tra il credito del distrattario e un eventuale credito restitutorio relativo ad altre spese di giudizio non oggetto di distrazione.
  • In mancanza di provvedimento di distrazione, il pagamento delle spese processuali eseguito direttamente al difensore non trasferisce la titolarità del credito: la parte vittoriosa resta l'unica legittimata passiva rispetto alla domanda di restituzione delle somme indebitamente corrisposte.
  • La qualificazione di una dichiarazione negoziale come semplice autorizzazione alla riscossione, e non come cessione del credito, è un apprezzamento di merito censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di interpretazione o per motivazione non coerente, non per una diversa lettura fattuale proposta dal ricorrente.
  • In sede di opposizione all'esecuzione, le questioni nuove o non tempestivamente introdotte nei limiti delle preclusioni proprie del rito non possono essere utilmente dedotte per la prima volta in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveEspropriazione forzataMandato
RamiProcesso civileEsecuzioniContratti
IstitutiOnere della provaGiudicatoCompensatio lucri cum damno

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