Cassazione Civile, Ordinanza n. 19328/2022 del 15/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso conseguente all'adesione alla definizione agevolata e del pagamento integrale del debito rateizzato, dichiarando estinto il giudizio di cassazione e cessata la materia del contendere. Ha inoltre disposto le spese a carico di chi le aveva anticipate e ha escluso la debenza del doppio contributo unificato, trattandosi di causa di rinuncia sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggiori redditi per la plusvalenza realizzata dalla cessione a titolo oneroso di un terreno edificabile. I contribuenti avevano visto rigettare il ricorso in primo grado e poi l'appello in CTR. In Cassazione hanno proposto ricorso con sette motivi, ma prima della decisione hanno depositato atto di rinuncia, dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 e di avere versato integralmente le somme dovute. L'Avvocatura dello Stato ha confermato l'avvenuto pagamento e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
convertito in legge 1° dicembre 2016, n. 225
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, seguita dal pagamento integrale del debito e dalla rinuncia al giudizio, comporta l'estinzione del processo di cassazione.
In presenza di rinuncia del ricorrente, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica il doppio contributo unificato quando la rinuncia al ricorso deriva da una causa sopravvenuta rispetto alla sua proposizione.
La comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3, unitamente alla dichiarazione del debitore e al pagamento integrale, consente di dichiarare l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando il ricorrente in cassazione aderisce alla definizione agevolata prevista dalla legge di rottamazione, deposita rinuncia al ricorso e risulta il pagamento integrale delle somme dovute, il giudizio deve essere dichiarato estinto e deve prendersi atto della cessazione della materia del contendere.
- La rinuncia al ricorso per adesione a definizione agevolata, se determinata da un presupposto sopravvenuto rispetto alla proposizione del ricorso, esclude la condanna al pagamento del doppio contributo unificato.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese seguono il criterio indicato dalla Corte e possono essere poste a carico di chi le ha anticipate.
- rami
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