Cassazione Civile, Ordinanza n. 37817/2022 del 27/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministratore)
La controversia
La curatela fallimentare aveva agito ex art. 146 l. fall. per ottenere la condanna dell'ex amministratore di fatto al risarcimento dei danni asseritamente causati da una serie di operazioni di mala gestio: acquisti di merce in grandi quantità e a prezzi superiori a quelli di mercato, successiva rivendita a prezzi non remunerativi, compensazioni con debiti/crediti legati a pagamenti eseguiti nell'interesse di una fornitrice, riduzione del capitale sociale con rimborso ai soci del capitale esuberante e restituzione di finanziamenti. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello ha riformato la decisione, ritenendo che le scelte contestate rientrassero nella discrezionalità gestoria protetta dalla business judgement rule oppure che, comunque, non fosse dimostrato un danno per la società. Il ricorso per cassazione deduceva, con cinque motivi, la violazione delle norme sulla responsabilità degli amministratori e dell'onere della prova, nonché vizi motivazionali e processuali: (1) illegittimità della qualificazione come lecita dell'operazione di compensazione/pagamento dei debiti della fornitrice; (2) erronea esclusione del danno derivante dalla vendita sottocosto, nonostante l'inosservanza dei doveri di diligenza; (3) erronea affermazione della non illiceità della riduzione del capitale e dei rimborsi connessi; (4) omesso esame delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio sulla restituzione del capitale; (5) contraddittorietà della motivazione sui flussi di pagamento effettuati per conto della fornitrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato la curatela ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto infondato il motivo sulla pretesa contraddittorietà della motivazione, osservando che eventuali imprecisioni o incompletezze nella ricostruzione contabile non integrano il vizio denunciato ma, al più, un difetto motivazionale non più censurabile nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Dopo aver escluso tale vizio, la Corte ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il primo motivo, perché non coglieva la ratio decidendi: la corte territoriale non aveva affermato la correttezza delle scelte, ma l'assenza di prova del danno; inoltre le scelte di acquisto e di gestione commerciale sono state ricondotte alla business judgement rule, mancando allegazioni specifiche di irragionevolezza. Il secondo motivo è stato respinto perché la vendita a prezzi inferiori alle aspettative o al ricarico usuale è stata considerata una scelta imprenditoriale insindacabile, in assenza di elementi di manifesta irragionevolezza. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva indicato dove e come avesse allegato il dato fattuale decisivo delle perdite di esercizio alla data della delibera di riduzione del capitale. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la consulenza tecnica non aveva affermato in modo univoco l'effettiva restituzione del capitale esuberante, ma aveva prospettato scenari alternativi, dei quali il giudice di merito aveva legittimamente scelto uno. Conseguentemente il ricorso è stato integralmente respinto.
Norme richiamate
legittima l'esercizio da parte della curatela dell'azione di responsabilità contro amministratori e altri soggetti responsabili per il danno arrecato alla società e ai creditori.
richiamato come base della responsabilità degli amministratori per violazione dei doveri gestori e di diligenza.
richiamato quale azione sociale di responsabilità per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi dell'amministratore.
richiamato quale azione dei creditori sociali per la tutela dell'integrità patrimoniale della società.
invocato dal ricorrente per l'inadempimento agli obblighi gestori, ma la Corte non ne ha ravvisato violazione nei termini prospettati.
richiamato ai fini del risarcimento del danno, che presuppone un pregiudizio causalmente collegato alla condotta contestata.
richiamato in relazione all'onere probatorio; la Corte ha valorizzato la mancata specifica allegazione di fatti decisivi.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per i vizi processuali e motivazionali denunciati, che però sono stati ritenuti insussistenti o inammissibili nei termini dedotti.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la Corte ha ribadito che il controllo di legittimità sulla motivazione è oggi ristretto al solo omesso esame di fatti decisivi, non essendo più deducibili mere insufficienze o incompletezze argomentative.
art. 111 Cost.
richiamato come parametro di corretta motivazione della decisione giudiziale.
richiamato in relazione al dovere del giudice di decidere secondo diritto.
richiamato con riguardo al contenuto della sentenza e alla motivazione.
richiamato per il requisito della motivazione della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il presupposto del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nell'azione di responsabilità contro l'amministratore, non ogni scelta economicamente sfavorevole integra mala gestio: le decisioni gestorie discrezionali non sono sindacabili nel merito se non risultano irragionevoli, imprudenti o adottate in violazione di doveri specifici, secondo la business judgement rule.
- Per ottenere il risarcimento non basta allegare una condotta astrattamente scorretta; occorre dimostrare anche l'effettivo danno patrimoniale e il nesso causale tra condotta e pregiudizio.
- In sede di legittimità, le censure sulla motivazione non possono ridursi a contestare singoli passaggi o eventuali incongruenze non decisive della ricostruzione fattuale: dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Le doglianze di violazione di legge devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se il giudice di merito ha respinto la domanda per difetto di danno, è inammissibile censurare solo la presunta liceità della condotta senza attaccare quel presupposto decisivo.
- Chi denuncia errori nella valutazione della consulenza tecnica o nella ricostruzione dei fatti deve indicare specificamente dove tali fatti sono stati allegati e in quale misura la CTU li abbia effettivamente accertati; il giudice di merito può scegliere, tra più ipotesi ricostruttive, quella ritenuta più convincente.
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