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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20710/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un precetto notificato per il pagamento di dodici assegni bancari emessi su un conto corrente intestato a una società cooperativa e sottoscritti da un soggetto che, secondo i ricorrenti, operava solo come delegato alla firma e non come legale rappresentante. Il debitore originario aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., sostenendo che il credito potesse essere fatto valere solo nei confronti della società titolare del conto e che, comunque, il prenditore degli assegni conosceva la spendita del nome della cooperativa. Deduceva inoltre che gli assegni sarebbero stati emessi in un contesto di minacce e intimidazioni, con conseguente vizio del consenso e annullabilità dei titoli. Il tribunale aveva accolto l'opposizione, ma la corte d'appello l'aveva riformata, ritenendo che l'azione fosse cartolare e che, in mancanza di una chiara spendita del nome della società sul titolo, l'obbligato fosse il sottoscrittore. In cassazione i ricorrenti hanno articolato tre motivi: 1) violazione delle norme sull'assegno bancario e sul rappresentante/delegato, sostenendo che la corte territoriale aveva erroneamente valorizzato il solo dato formale dell'assenza del timbro sociale e aveva ignorato la spendita del nome desumibile da atti e comportamenti; 2) violazione delle norme sui titoli di credito e sulla rappresentanza, perché la corte d'appello non avrebbe considerato tutti gli elementi che, a loro avviso, provavano che il debito era riferibile alla società e non al firmatario; 3) in subordine, violazione dell'art. 1993 c.c. e vizio di omessa pronuncia, per non aver la corte valutato l'eccezione di violenza/minaccia quale vizio del consenso idoneo ad annullare l'emissione degli assegni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso perché tardivo, ma ha esaminato il ricorso e lo ha rigettato nel merito per i primi due motivi e dichiarato inammissibile il terzo. Ha affermato che, nell'opposizione all'esecuzione fondata su assegni bancari, l'obbligato cartolare va individuato secondo le risultanze letterali del titolo nel soggetto che lo ha sottoscritto, salvo che dal titolo risulti in modo espresso e univoco che egli abbia agito in nome e per conto della società correntista. Ha poi ribadito che il giudice di merito non è tenuto a valutare il rapporto causale sottostante quando viene fatta valere l'azione cartolare. Quanto al terzo motivo, lo ha ritenuto inammissibile perché la censura presupponeva una domanda di annullamento per violenza non chiaramente e univocamente dedotta nei gradi di merito e non specificamente riproposta in appello. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata, per la tardività del controricorso; è stato invece dato atto del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    Il controricorso deve essere depositato nel termine previsto; se tardivo è inammissibile.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Regola il procedimento camerale in cassazione e il deposito dell'ordinanza.

  • art. 615, comma 1, c.p.c.

    L'opposizione è stata proposta contro il precetto fondato su titoli di credito.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda di risarcimento per responsabilità aggravata è stata respinta nel giudizio di merito.

  • R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 14

    Richiamato dai ricorrenti, ma la Corte ha chiarito che l'obbligato cartolare si individua in base al titolo e non mediante il solo dato della mancanza del timbro sociale.

  • R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 55

    L'azione cartolare su assegno si fonda esclusivamente sul titolo e non sul rapporto causale sottostante.

  • R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 58

    Richiamato per distinguere l'azione causale da quella cartolare.

  • R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 75

    Richiamato per la prescrizione dell'azione cartolare sull'assegno.

  • art. 2733 c.c.

    Invocato come confessione, ma non idoneo a mutare l'impostazione cartolare se il titolo non reca la spendita espressa del nome.

  • art. 2735 c.c.

    Invocato in combinazione con la confessione, ma ritenuto non decisivo ai fini dell'azione cartolare.

  • art. 1388 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di rappresentanza; la Corte ne ha escluso l'utilizzabilità in assenza di spendita espressa del nome sul titolo.

  • art. 1992 c.c.

    Distingue titolarità del diritto e legittimazione all'esercizio; il possessore del titolo è legittimato se ne ha il possesso secondo le forme di legge.

  • art. 1993 c.c.

    Il debitore può opporre solo le eccezioni personali, quelle fondate sul contesto letterale del titolo o sulla falsità della firma.

  • art. 1994 c.c.

    Ribadisce il principio di autonomia e l'acquisto del titolo secondo le regole di circolazione.

  • art. 1153 c.c.

    Richiamato in via analogica per l'acquisto a titolo originario del possesso di buona fede.

  • art. 1147 c.c.

    Usato per spiegare la presunzione di buona fede del possessore e la prova contraria della mala fede.

  • art. 1260 ss. c.c.

    Richiamati per contrapporre la circolazione dei crediti alla circolazione dei titoli di credito.

  • art. 2003 c.c.

    Richiamato in tema di circolazione dei titoli al portatore.

  • art. 2008 c.c.

    Richiamato nella disciplina generale della circolazione dei titoli di credito.

  • art. 2011 c.c.

    Richiamato per la circolazione dei titoli all'ordine, come l'assegno.

  • art. 2022 c.c.

    Richiamato per la circolazione dei titoli nominativi.

  • art. 2023 c.c.

    Richiamato per la circolazione dei titoli nominativi.

  • art. 11 R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669

    Richiamato come principio consolidato sulla valida assunzione di obbligazioni cambiari in nome altrui, necessitante legittimazione e spendita della qualità.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura sul mancato esame della domanda di annullamento è stata letta come omessa pronuncia.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato per la riproposizione in appello delle domande non accolte.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Parametro per la misura del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nell'opposizione all'esecuzione fondata su assegno bancario, l'obbligato cartolare si individua in base alle risultanze letterali del titolo: se il firmatario non ha speso in modo espresso e univoco il nome del rappresentato, egli resta personalmente obbligato nei confronti del portatore.
  • L'azione cartolare sull'assegno è autonoma rispetto al rapporto causale sottostante: il giudice non deve ricostruire la causa del rapporto se il creditore agisce soltanto sulla base del titolo.
  • Nei titoli di credito, il possessore è legittimato all'esercizio del diritto secondo le forme di circolazione previste dalla legge, e il debitore può opporre soltanto le eccezioni consentite dalla disciplina cartolare.
  • La delega ad operare sul conto corrente o ad emettere assegni per conto altrui non equivale, di per sé, a spendita del nome sul titolo né esonera il sottoscrittore dalla responsabilità cartolare se il titolo non lo indica come rappresentante.
  • La violenza quale vizio del consenso deve essere dedotta in modo univoco come domanda di annullamento del negozio; una mera descrizione del contesto intimidatorio non basta se non è chiaro che si chieda l'annullamento e se la questione non risulti ritualmente introdotta e riproposta nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTitoli di creditoMandato
RamiProcesso civileCommercialeContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàAnnullabilità

Testo integrale

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