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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23664/2021 del 31/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (possessore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione possessoria proposta per ottenere tutela contro il dedotto spoglio del possesso di una cappella funeraria, spoglio che sarebbe stato realizzato mediante la sostituzione della serratura d'ingresso. Il giudice di merito ha ritenuto tempestiva l'azione, escludendo la decadenza annuale. In cassazione il soccombente ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per essere stata redatta a mano con grafia incomprensibile; 2) omesso esame del fatto decisivo della decadenza dell'attrice ex artt. 1168 e 1170 c.c.; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 1168 e 1170 c.c., assumendo che la sostituzione della serratura fosse avvenuta nei primi giorni di dicembre 2007 e che quindi il ricorso, depositato oltre un anno dopo, fosse tardivo; 4) omesso esame dell'inattendibilità di un testimone decisivo, la cui deposizione era stata valorizzata per collocare il momento della conoscenza dello spoglio in data successiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità della sentenza d'appello osservando che la motivazione, pur faticosa da leggere, era comprensibile e non indecifrabile; ha ritenuto infondati i motivi attinenti alla decadenza e alla valutazione della prova testimoniale perché, sotto la veste del vizio di omesso esame e della violazione di legge, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la corte territoriale aveva effettivamente esaminato la questione della tempestività dell'azione e motivato sull'attendibilità del teste. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La sentenza scritta a mano non è nulla se, nonostante una lettura difficoltosa, consente comunque di individuare in modo univoco il contenuto decisorio e di esercitare il diritto di difesa.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo quando indichi un fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito; non può essere usato per contestare la valutazione complessiva delle prove o per ottenere una nuova ricostruzione del fatto.
  • La deduzione di violazione di legge non può essere impiegata per mascherare una critica al giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • L'apprezzamento dell'attendibilità del testimone e la scelta tra diverse ricostruzioni istruttorie appartengono al merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione non illogica o giuridicamente erronea.
  • Quando il giudice di merito ha effettivamente esaminato la questione della tempestività dell'azione possessoria, non sussiste omesso esame del fatto decisivo se la censura del ricorrente mira soltanto a ottenere una diversa valutazione delle prove.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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