Cassazione Civile, Ordinanza n. 23664/2021 del 31/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (possessore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione possessoria proposta per ottenere tutela contro il dedotto spoglio del possesso di una cappella funeraria, spoglio che sarebbe stato realizzato mediante la sostituzione della serratura d'ingresso. Il giudice di merito ha ritenuto tempestiva l'azione, escludendo la decadenza annuale. In cassazione il soccombente ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per essere stata redatta a mano con grafia incomprensibile; 2) omesso esame del fatto decisivo della decadenza dell'attrice ex artt. 1168 e 1170 c.c.; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 1168 e 1170 c.c., assumendo che la sostituzione della serratura fosse avvenuta nei primi giorni di dicembre 2007 e che quindi il ricorso, depositato oltre un anno dopo, fosse tardivo; 4) omesso esame dell'inattendibilità di un testimone decisivo, la cui deposizione era stata valorizzata per collocare il momento della conoscenza dello spoglio in data successiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità della sentenza d'appello osservando che la motivazione, pur faticosa da leggere, era comprensibile e non indecifrabile; ha ritenuto infondati i motivi attinenti alla decadenza e alla valutazione della prova testimoniale perché, sotto la veste del vizio di omesso esame e della violazione di legge, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la corte territoriale aveva effettivamente esaminato la questione della tempestività dell'azione e motivato sull'attendibilità del teste. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la nullità per motivazione o testo grafico incomprensibile ricorre solo se la sentenza sia assolutamente indecifrabile e quindi inidonea a esteriorizzare la decisione
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il sindacato di legittimità consente solo di denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non una rivalutazione del merito o delle prove
disciplinano le azioni possessorie e il relativo termine di esercizio, rispetto al quale la parte ricorrente invocava la decadenza
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, è precluso in presenza di doppia conforme, nel caso richiamato come applicabile ratione temporis
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
parametro per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto
Massime di principio
- La sentenza scritta a mano non è nulla se, nonostante una lettura difficoltosa, consente comunque di individuare in modo univoco il contenuto decisorio e di esercitare il diritto di difesa.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo quando indichi un fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito; non può essere usato per contestare la valutazione complessiva delle prove o per ottenere una nuova ricostruzione del fatto.
- La deduzione di violazione di legge non può essere impiegata per mascherare una critica al giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito.
- L'apprezzamento dell'attendibilità del testimone e la scelta tra diverse ricostruzioni istruttorie appartengono al merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione non illogica o giuridicamente erronea.
- Quando il giudice di merito ha effettivamente esaminato la questione della tempestività dell'azione possessoria, non sussiste omesso esame del fatto decisivo se la censura del ricorrente mira soltanto a ottenere una diversa valutazione delle prove.
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