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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05491/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Rimane ferma la sentenza impugnata, che aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato per il reato contestato e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la sua responsabilità penale per il reato di porto/detenzione di arma ricadente nell'art. 4, secondo comma, della legge n. 110 del 1975. Nel ricorso si contestavano, in modo però ritenuto dalla Corte del tutto generico, sia la configurabilità del reato sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Cassazione non entra nel merito delle doglianze, rilevando la loro totale genericità.

Norme richiamate

  • art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975

    norma incriminatrice richiamata come base della responsabilità penale confermata in appello; la Corte non ne esamina il merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità dei motivi

  • art. 62-bis c.p.

    norma sulle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego è stato impugnato, ma la censura è stata ritenuta totalmente generica

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a censure totalmente generiche, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, sia quanto alla sussistenza del reato sia quanto al trattamento sanzionatorio.
  • La doglianza relativa al diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. deve essere dedotta con motivi specifici e argomentati; una contestazione meramente assertiva non consente il vaglio di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza di merito resta ferma e al ricorrente sono normalmente poste a carico le spese processuali e la somma a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieDetenzione di armiImpugnazioni
RamiArmiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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