Cassazione Civile, Ordinanza n. 33152/2025 del 18/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'ente di formazione aveva ottenuto in primo grado la conferma del decreto ingiuntivo per il pagamento di un saldo finanziario che assumeva dovuto in base a un protocollo di intesa del 19 maggio 2004 e a un successivo decreto assessoriale del 24 novembre 2004, ritenuti dal giudice di pace/provinciale come titolo per una anticipazione rispetto all'importo complessivo spettante. L'amministrazione aveva poi impugnato la decisione sostenendo che il pagamento fosse dovuto solo nei limiti delle somme effettivamente stanziate e disponibili e che non vi fosse stato alcun impegno per risorse ulteriori o assunzione di debiti fuori bilancio; inoltre aveva annullato in autotutela il decreto del 24 novembre 2004, vicenda poi scrutinata anche dal giudice amministrativo. In cassazione l'ente ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del tantum devolutum quantum appellatum, assumendo che la corte d'appello avesse deciso su un profilo diverso da quello devoluto in appello; con il secondo motivo denunciava violazione delle norme regionali richiamate e dell'art. 1372 c.c., contestando l'interpretazione del protocollo e del decreto assessoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che l'appello dell'amministrazione mirava chiaramente a contestare l'esistenza di un titolo idoneo a fondare la pretesa creditoria e che la decisione di merito si era mantenuta entro tale perimetro. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, si risolveva nella richiesta di una diversa lettura degli atti, senza indicare specificamente quale canone ermeneutico fosse stato violato. Conseguentemente ha confermato la condanna alle spese in favore della resistente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Invocato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ne esclude la violazione perché la decisione d'appello è rimasta nel perimetro delle questioni devolute.
Richiamato insieme all'art. 437 c.p.c. e al principio del tantum devolutum quantum appellatum; la censura è respinta perché la Corte d'appello ha deciso su un tema effettivamente devoluto.
Richiamato insieme all'art. 434 c.p.c. come parametro del devolutum; non risulta violato.
art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, c.p.c.
Usato come base formale dei motivi di ricorso, ma la censura sul secondo motivo è ritenuta inammissibile perché maschera una rivalutazione del merito.
artt. 4, 5, 6 e 13 l.r. n. 24 del 1976
Norme regionali invocate per sostenere il diritto al pagamento; la Corte non entra nel merito della loro interpretazione, ritenendo inammissibile la censura per difetto di specificazione del canone ermeneutico violato.
Richiamato per contestare la lettura del protocollo di intesa e del decreto; la Corte non ravvisa una violazione deducibile, perché la doglianza mira a ottenere una diversa interpretazione degli atti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando la sentenza d'appello si fonda su un tema già chiaramente devoluto dalla parte appellante, anche se la motivazione sviluppa il profilo in termini diversi da quelli prospettati dalla controparte.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di violazione dei canoni ermeneutici degli atti o del contratto è inammissibile se il ricorrente non indica puntualmente quale canone interpretativo sia stato violato e si limita a contrapporre una lettura alternativa del contenuto negoziale o provvedimentale.
- Quando il titolo della pretesa dipende da atti che prevedono limiti di spesa o disponibilità di bilancio, la questione decisiva è verificare se tali atti abbiano effettivamente impegnato l'amministrazione oltre le risorse stanziate; in difetto, non può pretendersi il pagamento di somme ulteriori.
- Il giudizio di cassazione non consente una nuova valutazione del significato degli atti negoziali o amministrativi, salvo denuncia specifica e corretta di violazione dei criteri legali di interpretazione.
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