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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17123/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile della violazione delle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Casavatore, misura di prevenzione cui era sottoposto. Il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, articolava tre censure: 1) violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) violazioni di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto frutto di una errata valutazione degli elementi di segno positivo; 3) violazioni di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, in particolare sulla determinazione della pena con riconoscimento della continuazione interna per ciascuna delle violazioni contestate. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità e perché la motivazione della sentenza impugnata era ritenuta congrua e non illogica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione di merito avesse motivato in modo sufficiente sia sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, valorizzando la pluralità degli episodi violativi, sia sul diniego delle attenuanti generiche, per assenza di elementi positivamente valutabili, sia sul trattamento sanzionatorio, rientrante nella discrezionalità del giudice di merito e non censurabile con richiesta di nuova valutazione in fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Norma incriminatrice contestata per la violazione delle prescrizioni connesse alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

  • art. 131-bis c.p.

    La non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione adeguata che dia conto dell'assenza anche di uno solo dei presupposti richiesti, se ritenuto decisivo; nel caso concreto la pluralità delle violazioni ha giustificato il diniego.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Le censure sono state proposte deducendo violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che erano in realtà dirette a contestare il merito della valutazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Il vizio di motivazione non è configurabile quando la doglianza mira a una rivalutazione del fatto e la motivazione del giudice di merito risulta congrua e non manifestamente illogica.

  • art. 133 c.p.

    Per la determinazione della pena il giudice di merito gode di discrezionalità e non è tenuto a esaminare necessariamente tutti i parametri, purché la motivazione sia coerente e logicamente sufficiente.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto le parvenze della violazione di legge o del vizio di motivazione, mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale fattuale già apprezzato dai giudici di merito.
  • Ai fini del diniego della particolare tenuità del fatto, è sufficiente una motivazione che escluda uno dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis c.p. se tale elemento è decisivo nel caso concreto.
  • Il giudice di merito può negare le attenuanti generiche valorizzando l'assenza di elementi positivi, senza essere tenuto a confutare analiticamente ogni possibile dato favorevole prospettato dalla difesa, purché la motivazione sia congrua.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è logica, coerente e ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p., senza necessità di esplicitare singolarmente tutti i parametri considerati.
  • La pluralità e reiterazione delle violazioni delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione può costituire ragione sufficiente per escludere l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza specialeImpugnazioniCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiMisure di prevenzioneProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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