Cassazione Civile, Ordinanza n. 33814/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Un pensionato già dipendente Enel aveva ottenuto in appello la dichiarazione del diritto alla riliquidazione della pensione, con applicazione dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 562/1996 e calcolo dell'80% dell'ultima retribuzione su tutte le voci retributive pensionabili secondo l'art. 12 l. n. 153/1969. La Corte d'appello aveva escluso la decadenza triennale di cui all'art. 47 d.P.R. n. 639/1970. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 e dell'art. 252 disp. att. c.c., sostenendo che la decadenza era applicabile alla domanda di riliquidazione perché, al momento della domanda amministrativa e dell'introduzione del giudizio (2015), la novella del 2011 era già vigente da anni. L'Istituto ha contestato il richiamo della Corte territoriale a precedenti non pertinenti, relativi a processi già pendenti al momento dell'entrata in vigore della novella, e ha invocato l'orientamento consolidato inaugurato dalle Sezioni Unite n. 15352/2015, secondo cui la decadenza triennale si applica anche ai trattamenti pensionistici riconosciuti in epoca anteriore, computando però il termine solo dal 6 luglio 2011. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo, affermando che la decadenza opera per le differenze relative ai ratei anteriori di oltre tre anni rispetto alla domanda giudiziale, non per l'intero trattamento.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione perché si uniformi al principio secondo cui la decadenza triennale ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970, come modificato, si applica anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già riconosciuti, con decorrenza del termine dal 6 luglio 2011, e colpisce solo le differenze dei ratei maturati oltre il triennio anteriore alla domanda giudiziale.
Norme richiamate
La decadenza triennale introdotta o estesa dalla novella si applica anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici; il termine decorre dal 6 luglio 2011 per i trattamenti già riconosciuti prima di tale data e opera solo per i ratei anteriori di oltre tre anni rispetto alla domanda giudiziale.
Il termine di decadenza va computato dal momento di entrata in vigore della novella, non potendo retroagire a periodi precedenti.
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 562/1996
Norma posta a fondamento della pretesa di riliquidazione della pensione del già dipendente Enel.
Richiamata quale norma generale per il calcolo della pensione sulle voci retributive pensionabili.
art. 38, comma 4, d.l. n. 98/2011
È la novella che ha inciso sulla disciplina della decadenza; nel caso concreto era già vigente al momento della domanda amministrativa e del giudizio, sicché non rileva il problema dell'applicabilità ai processi in corso.
Richiamata per analogia dall'INPS tramite il precedente delle Sezioni Unite sulla decadenza dell'azione di indennizzo.
Massime di principio
- La decadenza triennale prevista in materia previdenziale può operare anche per domande di riliquidazione di trattamenti già in essere, se la domanda giudiziale è proposta quando la disciplina decadenziale è già in vigore.
- In presenza di una novella che introduce una decadenza, il dies a quo del termine per i trattamenti già riconosciuti va individuato nella data di entrata in vigore della nuova disciplina, salvo diversa previsione normativa.
- Quando la domanda riguarda la riliquidazione di una pensione, la decadenza non travolge l'intero diritto al trattamento, ma incide solo sulle differenze di ratei maturate oltre il periodo triennale anteriore alla domanda giudiziale.
- Non sono pertinenti i precedenti che escludono l'applicazione della novella ai processi già pendenti quando, invece, il giudizio è stato introdotto dopo l'entrata in vigore della disciplina decadenziale.
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