Cassazione Civile, Ordinanza n. 20366/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’attività svolta da una società incaricata, su direttiva commissariale collegata al Grande Giubileo del 2000, di prestare servizi di igiene urbana. La società sosteneva di non avere ricevuto il corrispettivo pattuito e, in via subordinata, di avere diritto quantomeno all’importo corrispondente all’asserito ingiustificato arricchimento delle amministrazioni. Le amministrazioni si costituivano resistendo e proponevano a loro volta una domanda riconvenzionale di restituzione di contributi erogati in anticipo, deducendo l’assenza di rendicontazione delle somme. Dopo il percorso processuale tra tribunale, appello, primo giudizio di cassazione con rinvio e nuovo appello in sede di rinvio, la corte territoriale aveva accolto la domanda restitutoria delle amministrazioni per mancanza di prova della rendicontazione. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 394 e 112 c.p.c., sostenendo che nel giudizio di rinvio non potevano essere prodotti nuovi documenti e che la decisione si era fondata su documentazione nuova; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che fosse onere delle amministrazioni provare i presupposti della ripetizione dell’indebito e non della società dimostrare la rendicontazione; 3) omesso esame di fatti decisivi, deducendo che la corte non aveva considerato il necessario procedimento amministrativo e il provvedimento motivato di definanziamento previsti dalla disciplina speciale del Giubileo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la questione della produzione documentale nuova in sede di rinvio era irrilevante rispetto alla ratio decidendi: la corte territoriale aveva fondato la decisione non su quei documenti, ma sul mancato assolvimento, da parte della società, dell’onere di provare l’avvenuta rendicontazione; il richiamo ai documenti era quindi soltanto argomentazione ad abundantiam. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che, nel quadro della disciplina speciale del finanziamento per il Giubileo, spettava alla società dimostrare di aver impiegato le somme erogate per le finalità previste e di avere rendicontato l’utilizzo dei fondi; non era quindi applicabile, in modo meccanico, la logica dell’azione di ripetizione dell’indebito con onere probatorio integralmente a carico dell’amministrazione. Ha inoltre escluso il vizio di omesso esame del terzo motivo, osservando che la cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria sulla pretesa restitutoria non era limitata al controllo della legittimità formale del procedimento amministrativo di definanziamento e che i fatti allegati non erano decisivi. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Nel giudizio di rinvio il procedimento ha natura chiusa e non consente nuove allegazioni e, di regola, nuovi documenti, salvo sopravvenienze o necessità derivanti dalla sentenza di cassazione; tuttavia la violazione è irrilevante se il giudice di rinvio non ha deciso sulla base di quei documenti.
La censura è stata ritenuta infondata perché il passaggio contestato non integrava la ratio decidendi, ma era argomentazione accessoria.
La Corte ha ritenuto che, nella specifica disciplina dei finanziamenti per il Giubileo, gravasse sulla beneficiaria la prova dell’utilizzo delle somme per le finalità previste e della rendicontazione, trattandosi di fase esecutiva del rapporto e non di ordinaria ripetizione dell’indebito.
art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c.
È il parametro formale invocato per la doglianza di nullità della sentenza e/o del procedimento, poi respinta.
art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.
È stato invocato per la denuncia di violazione di legge in materia di riparto dell’onere della prova, ma il motivo è stato rigettato.
art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame richiede un fatto decisivo; la Corte ha escluso che i fatti allegati avessero tale carattere, perché la cognizione del giudice ordinario non era limitata al solo controllo formale del provvedimento amministrativo.
Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente dalla Corte nel contesto di un finanziamento soggetto a rendicontazione.
La domanda subordinata era stata prospettata come azione di arricchimento senza causa, ma la decisione di legittimità non si è soffermata su questo profilo nel merito.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
Richiamato come parametro per la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Richiamato come disciplina speciale delle misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000, che imponeva il controllo dell’utilizzo dei finanziamenti e la rendicontazione.
Indicata come legge di conversione del d.l. n. 551/1996 e base normativa della disciplina speciale del finanziamento.
legge n. 396/1990, art. 2, comma 1
Richiamata solo nel motivo di ricorso per sostenere la necessità di un procedimento amministrativo di definanziamento.
Massime di principio
- Nei rapporti di finanziamento pubblico soggetti a rendicontazione, la prova dell’impiego delle somme secondo le finalità previste può gravare sul soggetto beneficiario, poiché la rendicontazione appartiene alla fase esecutiva del rapporto ed è funzionale al controllo pubblico sull’utilizzo dei fondi.
- Nel giudizio di rinvio non è ammessa, di regola, la produzione di nuovi documenti; tuttavia la censura è priva di rilievo se la decisione impugnata non ha effettivamente fondato la ratio decidendi su quei documenti, limitandosi a richiamarli in via accessoria.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile o comunque infondato quando colpisce argomentazioni svolte ad abundantiam e non il nucleo decisorio della sentenza impugnata.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto dedotto non è idoneo, se esaminato, a determinare un esito diverso della controversia, specie se la cognizione del giudice ordinario non è limitata al solo controllo della legittimità formale di un provvedimento amministrativo.
- In presenza di una domanda di restituzione collegata alla mancata rendicontazione di contributi pubblici, non è sufficiente richiamare in astratto la disciplina della ripetizione dell’indebito, se il rapporto è regolato da regole speciali che distribuiscono diversamente gli oneri probatori.
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