Cassazione Penale, Sentenza n. 37852/2023 del 15/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida del DASPO/obbligo di presentazione emesso dal Questore. Il ricorrente deduce: 1) omessa analisi della memoria difensiva depositata tramite PEC (ricevuta comprovante la ricezione) che conteneva censure nuove e decisive relative alla procedura e alla legittimità del provvedimento; 2) vizio di motivazione eccesso di potere e violazione del principio di gradualità rispetto alla durata quinquennale dell'obbligo di presentazione; 3) carenza di motivazione circa l'estensione dell'obbligo anche alle partite amichevoli; 4) mancanza di adeguata motivazione sulle ragioni di necessità e urgenza, stante il decorso di circa quattro mesi dall'evento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per il primo, preliminare motivo (omessa analisi della memoria difensiva) e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Genova per un nuovo esame. La Corte ha dichiarato sospesa l'efficacia della misura degli obblighi di presentazione. La decisione si fonda sul principio che la mancata valutazione di memorie tempestive contenenti deduzioni specifiche e inedite incide sul diritto di difesa e determina la nullità dell'ordinanza di convalida.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (art. 6)
art. 6; art. 6, comma 2-bis
L'art. 6 disciplina la convalida del divieto di accesso a manifestazioni sportive e l'obbligo di presentazione; la Corte interpreta che il giudice deve considerare le deduzioni difensive tempestivamente depositate e che la presentazione tramite PEC è ammessa e valida al momento della ricezione, pertanto il giudice non può ignorare memorie ricevute per PEC senza incidere sul diritto di difesa.
Legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 3 e 10)
Richiamate in relazione al dovere di motivazione e alla correttezza del procedimento amministrativo: la mancata motivazione sulle scelte di misura (es. durata, gradualità, ambito di applicazione) integra vizio di legge ed eccesso di potere se non adeguatamente giustificata.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.)
art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
Limita l'estensione della motivazione nella cassazione ai motivi strettamente necessari per la decisione; la Corte ha comunque esaminato il motivo preliminare per verificare la lesione del diritto di difesa.
Codice di procedura penale (art. 309, comma 6, c.p.p.)
art. 309, comma 6, c.p.p.
Richiamato in giurisprudenza per distinguere le memorie che riproducono argomentazioni già note da quelle che contengono censure nuove e autonome: solo queste ultime sono in grado di rendere decisiva l'omessa valutazione e determinare la nullità.
Massime di principio
- La memoria difensiva tempestivamente depositata via PEC è valida dal momento della ricezione e il giudice di convalida deve tenerne conto: l'ignoramento di memorie che contengono deduzioni specifiche e inedite può determinare la nullità dell'ordinanza per violazione del diritto di difesa.
- Se la memoria contiene censure nuove e decisive (non semplicemente un approfondimento di argomentazioni già note), il giudice è tenuto ad esaminarle espressamente; l'omessa valutazione comporta annullamento e spesso sospensione della misura.
- Il difensore deve conservare e produrre prova della ricezione della PEC (ricevuta di consegna) e chiedere esplicitamente che il giudice consideri le deduzioni inviate; in caso di omissione, va prospettata la violazione del diritto di difesa.
- Le questioni di proporzionalità, gradualità e durata della misura (es. obbligo quinquennale) richiedono motivazione specifica: la semplice affermazione che la sanzione è "equa" non è sufficiente.
- L'estensione dell'obbligo di presentazione a eventi non facilmente identificabili (es. partite amichevoli) deve essere adeguatamente motivata; in assenza di motivazione il provvedimento può risultare viziato.
- In caso di omessa valutazione di memorie rilevanti, la strategia utile è chiedere l'annullamento e la sospensione dell'efficacia della misura e il rinvio per nuovo esame, ponendo l'accento sul pregiudizio del diritto di difesa.
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