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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19822/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La Corte di appello di Milano aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano nei confronti dell'imputato per il reato di esercizio di impianto in assenza di autorizzazione ambientale. Il fatto riguarda un'attività svolta dalla società oltre la scadenza dell'autorizzazione, senza che fosse stata neppure avviata la pratica di rinnovo, fino al rilascio dell'AUA. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 40 e 43 c.p., sostenendo che la sentenza non avrebbe escluso la colpa in capo all'imputato; 2) violazione dell'art. 131-bis c.p., per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; 3) violazione dell'art. 133 c.p., in relazione alla determinazione della pena; 4) violazione dell'art. 545 c.p.p. sulla liquidazione del danno morale in favore della parte civile. La parte civile ha chiesto il rigetto o l'inammissibilità del ricorso, con conferma delle statuizioni civili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero una mera riproposizione di censure già formulate in appello e già disattese in modo puntuale dai giudici di merito, quindi prive della necessaria specificità. Nel merito delle singole doglianze ha osservato che la prolungata attività senza autorizzazione integrava anche l'elemento soggettivo del reato; che il lungo arco temporale e la gravità delle molestie olfattive e delle problematiche di inquinamento atmosferico escludevano la particolare tenuità del fatto; che la pena era stata congruamente motivata e non era sindacabile in cassazione sotto il profilo della mera congruità; e che era legittima la liquidazione equitativa del danno morale e del danno all'immagine/organizzativo in favore dell'ente territoriale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 279 d.lgs. 152/2006

    norma incriminatrice contestata per l'esercizio dell'attività in assenza delle prescritte autorizzazioni ambientali

  • art. 40 c.p.

    richiamato dalla difesa per contestare la sussistenza del profilo di colpa/rapporto tra condotta e fatto

  • art. 43 c.p.

    richiamato dalla difesa per contestare la configurabilità della colpa nel reato contestato

  • art. 131-bis c.p.

    invocato per ottenere il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, esclusa per durata del fatto e gravità delle conseguenze

  • art. 133 c.p.

    richiamato per censurare la determinazione della pena; la Corte ribadisce che è sufficiente una motivazione sintetica se la pena non è arbitraria o illogica

  • art. 545 c.p.p.

    richiamato per contestare la liquidazione del danno morale in favore della parte civile

  • artt. 581 e 591 c.p.p.

    richiamati per affermare che il ricorso deve contenere motivi specifici e non meramente riproduttivi delle censure d'appello

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • Corte cost. n. 186/2000

    richiamata per escludere la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende solo in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza un confronto critico specifico, i motivi già dedotti in appello e disattesi dal giudice di merito, perché difetta della funzione tipica dell'impugnazione di legittimità.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso è necessario un confronto puntuale con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, indicando specificamente gli elementi di fatto e di diritto che sorreggono la richiesta di riforma.
  • Nel reato contestato, la prosecuzione dell'attività senza autorizzazione per un periodo prolungato integra non solo l'elemento oggettivo, ma anche quello soggettivo, e rende irrilevanti mere assicurazioni informali non seguite da un'effettiva attivazione procedurale.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta si sviluppi per un lungo arco temporale e presenti un grado di offensività non modesto, desumibile anche dagli effetti pregiudizievoli sull'ambiente e sulla collettività.
  • La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o illogicità manifesta; è sufficiente una motivazione sintetica che richiami i criteri di cui all'art. 133 c.p. quando la pena è congrua rispetto ai fatti.
  • La liquidazione del danno morale e del pregiudizio all'immagine di un ente pubblico può avvenire in via equitativa, con motivazione sufficiente basata sui fatti considerati e sul percorso logico seguito, senza necessità di calcoli analitici.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGestione rifiuti
RamiProcesso penaleReati ambientali
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

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