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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17830/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ruggerini impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il suo appello cautelare avverso l'ordinanza del Tribunale di Paola del 29/6/2023, che disponeva la restituzione al Comune di Praia a Mare di suolo e strutture fisse e funzionali di un parco acquatico precedentemente sottoposto a sequestro nell'ambito di un procedimento penale. Deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 52-59 del d.lgs. 6/9/2011, n.159 ("codice antimafia"), sostenendo che tale disciplina si applichi ai sequestri preventivi a fini di confisca e tuteli i terzi creditori anche prima del giudicato; censura inoltre mancanza di motivazione e violazione del diritto di difesa per la restituzione disposta prima della cristallizzazione delle posizioni nel processo di cognizione. Richiama anche la sentenza "Muscari" delle Sezioni Unite (20/7/2017) per sostenere che, prima del giudicato, il titolo che rende indisponibile il bene è il sequestro preventivo e che il rimedio esperibile è l'appello cautelare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione: il ricorrente, indagato ma non titolare né legale rappresentante della società fallita ("Aquafans s.r.l."), non ha un interesse concreto ed attuale alla restituzione dei beni e dunque non può impugnare con successo l'ordinanza che ha disposto la restituzione al Comune. La Corte ha osservato che, anche in ipotesi di accoglimento del ricorso, i beni non potrebbero essere restituiti a Ruggerini perché non ha alcun titolo sugli stessi. È stato inoltre richiamato che altri soggetti (es. il coindagato De Luca) hanno proposto impugnazioni in relazione a titoli diversi. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (artt. 52-59)

    Il ricorrente sostiene che tale disciplina, relativa alla tutela dei terzi e ai rapporti con le procedure concorsuali, si applichi uniformemente ai sequestri preventivi a fini di confisca; la Corte non si pronuncia nel merito sull'applicabilità perché ha rigettato il ricorso per difetto di legittimazione.

  • art. 321, comma 2, c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come categoria normativa dei sequestri; la sentenza non risolve la questione sostanziale sull'applicazione delle norme al caso concreto a causa dell'inammissibilità.

  • disp. att. cod. proc. pen. art. 104-bis, comma 1-quinquies

    Il ricorrente denuncia la violazione del principio secondo cui la restituzione non dovrebbe avvenire prima della cristallizzazione del giudizio; la Corte non ha però valutato il merito di tale censura per mancanza di interesse del ricorrente.

  • art. 322 c.p.p.

    Norma sul riesame del titolo cautelare: la Corte richiama che l'indagato non titolare del bene può impugnare solo se dimostra un interesse concreto ed attuale alla restituzione della cosa.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per l'onere delle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non colposa; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00.

  • art. 416 c.p., comma 3; d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-quater

    Richiamate a descrivere le contestazioni penali mosse al ricorrente (associazione per delinquere finalizzata a reati tributari); hanno carattere fattuale nel provvedimento ma non hanno inciso sulla decisione di inammissibilità.

  • Sentenza delle Sezioni Unite "Muscari" (20 luglio 2017)

    Citata dal ricorrente per sostenere che fino al giudicato il bene è indisponibile in quanto sequestrato e che l'appello cautelare è il rimedio esperibile; la Corte non si è soffermata sull'interpretazione di tale precedenza giurisprudenziale perché ha deciso per inammissibilità.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per valutare la responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussista colpa tale da escludere il beneficio previsto dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Per impugnare un provvedimento che dispone la restituzione di beni sottoposti a sequestro, il ricorrente deve avere un interesse concreto ed attuale collegato al risultato dell'impugnazione (in genere la restituzione dei beni); l'indagato privo di titolo reale o rappresentanza formale della società detentrice non è legittimato.
  • Se si contesta l'applicabilità di norme speciali (es. artt. 52-59 d.lgs. n.159/2011) in relazione a sequestri preventivi, il giudice può non affrontare il merito se rileva un vizio procedurale formale come la carenza di legittimazione; dunque va dimostrato prima il requisito soggettivo per poter ottenere una pronuncia sul merito.
  • Nei procedimenti concorsuali o fallimentari, il curatore e i titolari di diritti reali o contrattuali risultano in posizione più idonea a impugnare provvedimenti che dispongono la restituzione di beni rispetto ad indagati privi di titoli.
  • La giurisprudenza consolidata richiede che il rimedio impugnatorio sia funzionale al risultato previsto dall'ordinamento (es. restituzione della cosa); se l'accoglimento dell'impugnazione non può materialmente produrre quel risultato in favore dell'attore, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
  • Quando si teme la violazione del diritto di difesa per restituzioni disposte prima del giudicato, bisogna far valere tale censura da soggetti legittimati e connessi al bene (es. terzi proprietari, curatore), altrimenti la questione processuale non verrà esaminata sul merito.

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