Cassazione Civile, Ordinanza n. 23386/2022 del 26/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministratore)
La controversia
La controversia nasce da un atto di irrogazione di sanzioni notificato a una persona fisica nella qualità di amministratore unico di una società di capitali, per l’anno d’imposta 2004. L’atto gli addebitava, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, la sottoscrizione del modello unico della società e la riferibilità di condotte connesse a un procedimento penale richiamato dall’amministrazione. La Commissione tributaria regionale aveva escluso la responsabilità del soggetto ritenendo che, essendosi dimesso nel dicembre 2004, egli non avesse sottoscritto la dichiarazione relativa a quell’anno e non fosse quindi sanzionabile. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate denunciava violazione degli artt. 2, comma 2, e 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la responsabilità dell’amministratore solo perché non aveva sottoscritto la dichiarazione dei redditi, mentre le condotte contestate sarebbero comunque riferibili all’attività da lui svolta durante il periodo in cui era in carica. Nel controricorso la parte resistente eccepiva anche profili di inammissibilità del motivo. La Corte ha ritenuto il motivo ammissibile ma infondato, correggendo la motivazione della sentenza impugnata: ha affermato che ogni attività compiuta dall’amministratore fino alle dimissioni resta a lui riferibile, anche se la dichiarazione viene formalmente redatta e sottoscritta l’anno successivo; tuttavia ha osservato che, per effetto dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003, le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. Poiché nel caso concreto l’Agenzia non aveva allegato che l’amministratore avesse agito nel proprio esclusivo interesse, circostanza che secondo la giurisprudenza limita l’operatività della regola di riferibilità alla persona giuridica, il ricorso è stato rigettato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha però precisato che la motivazione della CTR andava corretta ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., perché l’esclusione della responsabilità non dipendeva dal fatto che l’amministratore non avesse sottoscritto la dichiarazione, ma dall’applicazione dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003, che attribuisce alla persona giuridica le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio della società. La Corte ha inoltre rilevato che l’eventuale eccezione al principio, fondata sull’azione dell’amministratore nel proprio esclusivo interesse, non era stata allegata nel giudizio di merito. Ne è seguita la condanna dell’Agenzia alla rifusione delle spese di lite in favore del controricorrente; è stato anche richiamato il regime del contributo unificato, con esclusione dell’ulteriore importo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento mediante prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato dall’Agenzia come norma sulla responsabilità personale dell’autore della violazione; la Corte ne richiama il rapporto con la deroga introdotta dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003.
art. 9 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Invocato nel ricorso come ulteriore base della responsabilità sanzionatoria; la Corte non vi fonda la decisione ma esamina la censura nel quadro della disciplina della riferibilità delle sanzioni.
art. 7, comma 1, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif. dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
"Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica"
La Corte lo applica come regola speciale che sposta la responsabilità sanzionatoria dalla persona fisica alla persona giuridica quando la violazione concerne il rapporto fiscale proprio della società; la possibile esclusione è richiamata solo per il caso di condotta nel proprio esclusivo interesse dell’amministratore, non allegato nel giudizio.
art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.
Consente alla Corte di correggere la motivazione della decisione impugnata pur mantenendone fermo l’esito.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel finale in tema di ulteriore importo del contributo unificato, ma escluso per le Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento mediante prenotazione a debito.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo previsto in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- In materia di sanzioni tributarie relative al rapporto fiscale proprio di una società con personalità giuridica, la responsabilità amministrativa è in via esclusiva imputabile alla persona giuridica, non alla persona fisica che rivesta la carica di amministratore.
- La responsabilità dell’amministratore non può essere esclusa per il solo fatto che egli non abbia sottoscritto formalmente la dichiarazione dei redditi, se le condotte contestate si riferiscono al periodo in cui era in carica e sono a lui temporalmente imputabili.
- La deroga al principio della riferibilità delle sanzioni alla persona giuridica può operare soltanto se sia allegato e dimostrato che la persona fisica abbia agito nel proprio esclusivo interesse, e non nell’interesse della società.
- Nel giudizio di legittimità, la motivazione della sentenza impugnata può essere corretta dalla Corte quando il dispositivo risulti comunque conforme a diritto.
- L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il rigetto o l’inammissibilità dell’impugnazione non si applica alle Amministrazioni dello Stato che siano istituzionalmente esonerate dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.
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