Sentenza n. 1519/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento - del parere preliminare 4 ottobre 2022, prot. n. 56663/2022, notificato in data 4 ottobre 2022, avente ad oggetto: “Emissione di parere preliminare PP12/2022”, nonché di ogni atto ad esso preliminare, connesso o conseguente e in particolare, in quanto occorra, della nota con la quale il Comune di Cernusco sul Naviglio ha comunicato di aver rubricato la richiesta quale istanza di parere preliminare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere preliminare comunale negativo sulla possibilità di regolarizzare la difformità dell'immobile rispetto alla sanatoria edilizia rilasciata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, comproprietari di un immobile, avevano impugnato il parere preliminare con cui il Comune aveva comunicato che le soluzioni prospettate per regolarizzare un errore negli elaborati grafici allegati a una precedente domanda di condono edilizio non potevano essere accolte. Deducevano violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili, sostenendo la concreta possibilità di procedere alla regolarizzazione edilizia. Il Comune eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, rilevando che il parere non aveva natura provvedimentale né efficacia lesiva e che il procedimento repressivo, avviato successivamente, non si era ancora concluso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il parere preliminare impugnato aveva natura meramente consultiva ed endoprocedimentale, non assumeva valenza decisoria, non concludeva il procedimento e non determinava alcun arresto procedimentale. L'eventuale incidenza negativa sulla posizione dei ricorrenti avrebbe potuto derivare soltanto dal successivo provvedimento conclusivo del procedimento di vigilanza e repressione edilizia, che non risultava adottato. Pertanto mancava un atto immediatamente lesivo e, conseguentemente, un interesse concreto e attuale alla sua rimozione. Il giudice ha inoltre escluso che la possibile futura incidenza del parere fosse sufficiente a integrare l'attualità dell'interesse. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Richiamati quali disposizioni cui il Comune intendeva conformare la successiva comunicazione di avvio del procedimento repressivo edilizio.
Richiamato quale quadro normativo del procedimento di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e di repressione degli abusi.
Richiamato in relazione alla trattazione da remoto dell'udienza straordinaria.
Massime di principio
- Un parere endoprocedimentale, anche se negativo o eventualmente vincolante, non è autonomamente impugnabile quando non conclude il procedimento, non determina un arresto procedimentale e non produce una lesione attuale e diretta nella sfera giuridica del destinatario.
- L'interesse a ricorrere deve essere concreto e attuale: non è sufficiente una possibile o eventuale incidenza futura dell'atto sulla posizione giuridica del ricorrente, né la mera prospettazione che una lesione possa verificarsi in un momento successivo.
- L'impugnazione deve essere rivolta contro il provvedimento conclusivo che manifesta il potere amministrativo e incide definitivamente sugli interessi contrapposti; il parere presupposto può dover essere contestato unitamente a tale atto conclusivo, salvo specifiche disposizioni che ne prevedano l'immediata impugnabilità.
- La qualificazione formale dell'atto come definitivo o immediatamente impugnabile non è decisiva se, in concreto, l'atto conserva natura consultiva, non chiude il procedimento e non produce effetti lesivi attuali.
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