Cassazione Civile, Ordinanza n. 34231/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria credito)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di due soggetti indicati come fideiussori di una società debitrice principale, per somme dovute a titolo di scoperto di conto corrente e di finanziamento. Dopo una prima fase di opposizione, un giudizio di appello e un precedente ricorso per cassazione accolto con rinvio per ultrapetizione, la causa è stata riassunta dalla società cessionaria del credito, che ha chiesto la condanna solidale dei fideiussori al pagamento della somma residua relativa al finanziamento. I resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione ad agire della società riassumente e, in subordine, hanno chiesto il riesame nel merito secondo quanto disposto dalla precedente cassazione. Nel ricorso per cassazione contro la sentenza di rinvio, i fideiussori hanno dedotto violazione e falsa applicazione di varie norme in tema di cessione del credito e di trasferimento del rapporto, lamentando in sostanza l’assenza di legittimazione attiva della controparte e l’erronea applicazione delle norme richiamate. La Corte, però, ha rilevato in via preliminare che il ricorso era strutturato in modo radicalmente inidoneo, perché caratterizzato da ampie trascrizioni e assemblaggi di atti e documenti, tali da violare il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa e la specificità del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha respinto l’eccezione preliminare della controricorrente sulla tardività del deposito del ricorso, ma ha ritenuto dirimente il difetto di ammissibilità dell’atto per carenza del requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., aggravato dalla tecnica redazionale fondata su numerose trascrizioni integrali e assemblaggi di atti processuali. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro formale del motivo, ma la Corte non entra nel merito della violazione denunciata perché dichiara l’inammissibilità del ricorso.
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria dei fatti della causa; la pedissequa riproduzione integrale degli atti e il c.d. assemblaggio non soddisfano il requisito e determinano inammissibilità.
La Corte respinge l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla controricorrente, rilevando che il ricorso era stato depositato nei termini.
Sono richiamati dai ricorrenti a sostegno della doglianza sulla legittimazione e sul trasferimento del credito, ma non vengono esaminati nel merito per l’inammissibilità del ricorso.
Richiamata dai ricorrenti in relazione alla cessione dei crediti; la Corte non si pronuncia sul merito delle censure.
art. 24, primo comma, Cost.
È evocato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza specifica valutazione di merito.
Richiamati dai ricorrenti in connessione alla vicenda processuale e alla legittimazione nel giudizio di rinvio, ma non esaminati nel merito.
Richiamato dai ricorrenti sul riparto dell’onere probatorio, ma la Corte non affronta il profilo sostanziale.
artt. 1248, 1263, 1264, 1265 c.c.
Richiamati dai ricorrenti in tema di cessione del credito e opponibilità al debitore/fideiussore, senza scrutinio di merito.
Richiamato dai ricorrenti tra le norme sulla modificazione soggettiva del rapporto; la Corte non lo applica al caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l’esposizione sommaria dei fatti di causa non può essere sostituita dalla riproduzione pedissequa e integrale di atti e documenti del giudizio di merito: un simile assemblaggio viola il requisito di specificità e comporta inammissibilità.
- Il requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c. impone che il ricorrente selezioni e riferisca solo gli elementi fattuali strettamente rilevanti, senza trasferire alla Corte la funzione di individuare autonomamente il materiale decisivo tra trascrizioni massive.
- La mancanza o l’inidoneità dell’esposizione sommaria dei fatti non può essere sanata mediante la lettura dei motivi di ricorso o di altri atti processuali, perché il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, resta ferma la condanna alle spese della parte soccombente e, ricorrendone i presupposti, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
- In presenza di una doglianza che richieda un accertamento eminentemente fattuale, la Corte di cassazione è particolarmente rigorosa nel verificare il rispetto dei requisiti formali del ricorso, senza trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo esame del merito.
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