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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01143/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari confinanti)

La controversia

La controversia nasce dalla realizzazione, in un comparto lottizzato, di due edifici da parte della proprietaria di un fondo confinante. Le controparti, nude proprietarie di un immobile vicino e la relativa usufruttuaria, avevano dedotto che uno degli edifici fosse stato costruito in violazione delle norme tecniche del piano particolareggiato locale, con altezza superiore al consentito e in contrasto con il rapporto tra tavole planovolumetriche e norme di attuazione, chiedendo il risarcimento del danno per la riduzione di aria, luce, panoramicità e amenità. Avevano inoltre sostenuto che le nuove costruzioni avessero limitato l’esercizio di una servitù di passaggio gravante su una stradina privata a servizio del loro fondo, chiedendo il ripristino delle modalità originarie di esercizio e il risarcimento dei danni. In appello la società costruttrice aveva contestato sia l’esistenza della violazione edilizio-urbanistica sia la propria legittimazione passiva in relazione alla servitù, deducendo anche che alcune particelle sarebbero state intestate a un diverso soggetto e censurando la mancata CTU. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato: 1) violazione dell'art. 871 c.c. e delle norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato, sostenendo che le tavole planovolumetriche dovessero prevalere sulle prescrizioni normative e che fosse stato violato il principio di specialità; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte d'appello preso in considerazione il preteso difetto di legittimazione passiva relativo alla proprietà di alcune particelle interessate dalla servitù; 3) una censura sulle restituzioni delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, condizionata all'accoglimento dei primi motivi; 4) una censura sulle spese dei gradi di merito, anch’essa subordinata all’accoglimento delle altre doglianze.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla pretesa prevalenza delle indicazioni grafiche del planovolumetrico sulle norme tecniche di attuazione, osservando che la disciplina locale prevedeva espressamente la vincolatività del progetto planivolumetrico solo nei limiti consentiti dalle norme e quindi la prevalenza di queste ultime in caso di contrasto; ha inoltre ribadito che il titolo edilizio è rilasciato salvi i diritti dei terzi, sicché il rilascio della concessione non eliminava il diritto dei confinanti al rispetto dell’altezza massima. Quanto al secondo motivo, ha qualificato la questione come eccezione di merito e non come difetto di legittimazione passiva in senso proprio; ha inoltre dichiarato la censura inammissibile per difetto di autosufficienza e, per la parte riferita al vizio di motivazione, inammissibile in presenza di doppia conforme. I motivi terzo e quarto non sono stati esaminati perché espressamente subordinati all’accoglimento dei primi due, che non è avvenuto. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e viene dato atto dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 871 c.c.

    È richiamato come base della censura relativa alle norme urbanistiche locali incidenti sulle distanze e sui limiti edilizi; la Corte non ne ricava una prevalenza del progetto planivolumetrico sulle norme di attuazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, rilevando che la questione dedotta dalla ricorrente attiene in realtà al merito della titolarità del bene e non a un difetto di legittimazione passiva in senso proprio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per la censura di violazione di legge urbanistica e civilistica, ma la doglianza viene ritenuta infondata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È richiamato per il dedotto omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ne dichiara l’inammissibilità anche in ragione della doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La Corte richiama l’inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, in presenza di doppia conforme.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando la disciplina urbanistica o di piano stabilisce espressamente che il progetto planivolumetrico è vincolante solo nei limiti consentiti dalle norme tecniche di attuazione, le indicazioni grafiche non possono prevalere su una prescrizione normativa incompatibile, nemmeno invocando in astratto il principio di specialità.
  • Il rilascio del titolo edilizio non elimina i diritti dei terzi confinanti: la concessione è rilasciata salvi i diritti altrui, sicché un’opera conforme al titolo può comunque generare responsabilità se viola diritti reali o limiti posti a tutela del vicino.
  • Chi deduce in cassazione un vizio di omesso esame o una specifica eccezione di merito deve rispettare rigorosamente l’onere di autosufficienza, indicando puntualmente dove e come la questione sia stata sollevata nei gradi di merito; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile nei limiti ordinari, con conseguente inammissibilità della censura.
  • Le censure subordinate formulate contro capi conseguenziali della decisione, come restituzioni o spese, restano assorbite se non viene accolto il motivo presupposto da cui dipendono.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareProprietàPossessoImpugnazioni
RamiImmobiliareDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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