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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04542/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce dallo scioglimento della comunione ereditaria tra due germani: il tribunale aveva attribuito alcuni beni a uno dei coeredi e altri all'altra, ponendo a carico di quest'ultima un conguaglio in denaro. In appello la decisione era stata riformata su impugnazione principale della coerede e incidentale dell'altro. Il ricorrente per cassazione ha proposto sette motivi, tutti incentrati principalmente sulla gestione delle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio e sulla pretesa tardività delle osservazioni difensive: ha denunciato violazione di norme processuali per avere la Corte d'appello ritenuto tardive le sue contestazioni ex art. 157 c.p.c.; omessa pronuncia sui rilievi relativi alla corretta applicazione dell'art. 789 c.p.c. nel procedimento divisorio; erronea applicazione delle preclusioni processuali alle critiche rivolte alla c.t.u.; violazione dell'art. 101 c.p.c. per asserita rilevazione officiosa delle preclusioni senza contraddittorio; errata applicazione dell'art. 157 c.p.c. alle contestazioni sulla perizia; e insufficiente specificazione della rilevanza delle censure da parte del giudice d'appello. Un motivo riguardava anche la valutazione della destinazione urbanistica del fondo e del frazionamento operato dal consulente, con riferimento all'art. 9 d.P.R. n. 380/2001 come modificato in Sicilia.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla tardività delle contestazioni alla consulenza tecnica, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui le critiche alla c.t.u., quando non integrino vere e proprie eccezioni di nullità del procedimento peritale, sono difese e possono essere svolte anche in comparsa conclusionale e in appello, purché non introducano nuovi fatti, domande, eccezioni o prove. Tuttavia, ha osservato che la Corte d'appello aveva comunque esaminato nel merito tali contestazioni e le aveva respinte, sicché risultavano infondati anche i motivi di omessa pronuncia e di omesso esame. Quanto alla censura sulla destinazione urbanistica del bene e sulla stima peritale, la Corte l'ha qualificata come contestazione di merito/fatto non scrutinabile in sede di legittimità e, comunque, non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dichiarato dovuto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate per omessa pronuncia e ultrapetizione, ma la Corte non ha ravvisato tali vizi.

  • art. 152 c.p.c.

    Invocato nel primo motivo insieme ad altre norme processuali; non è stato accolto alcun profilo di violazione.

  • art. 157 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il regime delle nullità e delle relative preclusioni non si applica automaticamente alle critiche alla consulenza tecnica d'ufficio, salvo che si tratti di vere eccezioni di nullità del suo procedimento.

  • art. 277 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per asserita violazione del principio di decisione; la censura è stata respinta.

  • art. 789 c.p.c.

    Invocato per denunciare la non corretta applicazione del procedimento di divisione; la Corte ha ritenuto infondato il motivo per mancata omissione di pronuncia.

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo insieme ad altre norme processuali, senza esito favorevole per il ricorrente.

  • art. 101 c.p.c.

    La censura sulla rilevazione d'ufficio delle preclusioni senza contraddittorio è stata respinta.

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione alla dedotta possibilità di contestare la c.t.u.; nessuna violazione accolta.

  • art. 190 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo sulla tempistica delle difese e delle contestazioni tecniche; motivo respinto.

  • art. 345 c.p.c.

    Invocato con riferimento alle preclusioni in appello; la Corte non ha accolto la doglianza.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo sul regime delle difese non riproposte; la censura è stata respinta.

  • art. 9 d.P.R. n. 380/2001

    Invocato per contestare la valutazione della destinazione urbanistica del bene; la Corte ha ritenuto la censura di merito non scrutinabile in cassazione.

  • art. 4 L. reg. Sicilia n. 16/2016

    Richiamato come norma modificativa applicabile in Sicilia all'art. 9 del d.P.R. n. 380/2001; la doglianza è stata respinta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Le contestazioni e i rilievi critici alla consulenza tecnica d'ufficio, quando non integrano eccezioni di nullità del relativo procedimento, costituiscono difese e possono essere svolte anche per la prima volta in comparsa conclusionale o in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande, eccezioni o prove.
  • La deduzione di omessa pronuncia o di omesso esame di un fatto decisivo non è fondata quando il giudice di merito abbia comunque esaminato nel merito la censura e l'abbia respinta, sicché la questione risulta assorbita o comunque trattata.
  • In sede di legittimità non è proponibile una censura che miri soltanto a rimettere in discussione l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, se la doglianza non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Le censure sulla valutazione di elementi tecnici o estimativi, comprese quelle relative alla destinazione urbanistica di un bene e al suo valore, devono indicare puntualmente gli elementi di fatto rilevanti e l'incidenza concreta sulla stima, altrimenti restano generiche e non idonee a scardinare la decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaProveImpugnazioniConformità urbanistica e catastale
RamiSuccessioniProcesso civileImmobiliare
IstitutiOnere della prova

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