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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12336/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario confinante)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di costituzione di una servitù coattiva di passaggio in favore di un fondo ritenuto intercluso. In primo grado la domanda era stata accolta, con determinazione del tracciato e dell’indennità; in appello, però, la decisione era stata riformata e la domanda rigettata. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione gli eredi della parte attrice deducevano violazione e falsa applicazione dell’art. 1052 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l’applicabilità della norma e omesso di valutare un fatto decisivo: l’iscrizione di una delle ricorrenti nel registro dei coltivatori diretti dal 2004 e la possibilità di avvalersi della normativa regionale per realizzare un piano di utilizzazione aziendale e costruire sul fondo una stalla con annessa abitazione rurale. Contestavano inoltre la valutazione di fatto compiuta dalla Corte di appello circa l’inidoneità concreta del terreno a un effettivo sfruttamento agricolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato in via preliminare che la notificazione del ricorso ai contumaci del grado di appello era nulla e non inesistente, ma ha ritenuto superflua la rinnovazione del contraddittorio perché il ricorso era manifestamente infondato. Nel merito ha confermato la correttezza della sentenza impugnata: ha ribadito che l’art. 1051 c.c. e l’art. 1052 c.c. presuppongono situazioni diverse e non sono fungibili; nel caso di fondo solo relativamente intercluso, o comunque non assolutamente intercluso, la servitù coattiva di passaggio ex art. 1052 c.c. è ammessa solo se la domanda è sorretta da un effettivo interesse dell’agricoltura o dell’industria, attuale e concreto, da accertarsi in concreto dal giudice di merito. La Corte di appello aveva logicamente escluso tale requisito valorizzando la destinazione a prato da pascolo, l’asservimento della parte prevalente del fondo a favore di terzi per civile abitazione, l’inadeguatezza della residua porzione per una futura azienda agricola e la sola iscrizione formale della ricorrente nel registro dei coltivatori diretti, senza interventi concreti sul terreno. È stato anche escluso che vi fosse omesso esame di un fatto decisivo, poiché il fatto invocato era stato in realtà considerato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1051 c.c.

    disciplina il passaggio coattivo per fondo assolutamente o relativamente intercluso; presupposti diversi da quelli dell’art. 1052 c.c.

  • art. 1052 c.c.

    si applica al fondo non intercluso quando il passaggio esistente o l’accesso alla via pubblica siano inadeguati rispetto alle esigenze dell’agricoltura o dell’industria; richiede un interesse generale concreto e attuale, accertato in fatto dal giudice

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il vizio di omesso esame è escluso quando il fatto dedotto sia stato comunque considerato dalla sentenza impugnata

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di porre a carico della parte soccombente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    ha inserito il comma 1 quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • In tema di passaggio coattivo, l’art. 1051 c.c. e l’art. 1052 c.c. regolano fattispecie diverse e non sono intercambiabili: la prima norma opera per l’interclusione assoluta o relativa, la seconda per la non interclusione, quando il passaggio sia inadeguato alle esigenze agricole o industriali.
  • La costituzione coattiva della servitù di passaggio ex art. 1052 c.c. richiede la prova di un interesse non meramente individuale ma concretamente e attualmente riferibile all’agricoltura o all’industria, da verificare in relazione allo stato attuale dei fondi e alla loro effettiva possibilità di più intenso sfruttamento.
  • Non è sufficiente, per integrare il presupposto dell’art. 1052 c.c., una mera prospettiva futura o formale di utilizzazione agricola del fondo; occorrono elementi concreti e attuali che rendano giustificato il sacrificio del fondo servente.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto invocato dal ricorrente sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, anche se valutato in modo non favorevole alla tesi della parte.
  • In cassazione non è consentito introdurre questioni nuove non prospettate nei gradi di merito, neppure se collegate a norme che si assumono rilevanti per la soluzione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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