Cassazione Civile, Ordinanza n. 35505/2023 del 19/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP emesso per l'anno d'imposta 2009 nei confronti di un operatore del commercio all'ingrosso di carburanti e lubrificanti, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo, quanto alle differenze quantitative di benzina per uso agricolo oltre il calo consentito, applicabile la presunzione legale di cessione o acquisto prevista dal d.P.R. n. 441 del 1997, superabile solo con le prove tassativamente indicate dalla stessa disciplina, che il contribuente non aveva fornito. Quanto alle ulteriori contestazioni fondate su schede extracontabili, la CTR aveva ritenuto applicabile l'art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, con conseguente inutilizzabilità dei documenti prodotti in giudizio dal contribuente, non avendo egli dedotto una causa non imputabile della mancata esibizione in verifica. Il ricorso per cassazione conteneva tre motivi: il primo denunciava violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 441 del 1997, sostenendo che il calo di carburante non rientrasse nella disciplina invocata, che vi fosse contraddittorietà nella motivazione della CTR e che il calo fosse comunque irrisorio; il secondo denunciava violazione dell'art. 52, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972 per l'affermata inutilizzabilità delle prove documentali; il terzo denunciava omessa valutazione delle prove e omesso esame di fatti decisivi, in relazione a fatture e a dichiarazioni di terzi sulle forniture di carburante.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che non vi fosse contraddizione nella motivazione della CTR e che la disciplina del d.P.R. n. 441 del 1997 fosse applicabile anche ai cali di carburante, in quanto beni soggetti a cali naturali e tecnici; ha osservato che il calo accertato, pur modesto, era oltre il limite consentito e che non esisteva una soglia minima di irrilevanza. Ha inoltre affermato che non poteva essere rivalutato in cassazione il materiale probatorio sul punto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: da un lato perché non colpiva l'autonoma ratio decidendi della sentenza di merito, che aveva ritenuto generiche e non documentate le dichiarazioni dei terzi e aveva assorbito ogni ulteriore censura; dall'altro per difetto di specificità, non essendo stati trascritti e localizzati i documenti richiamati. È stato inoltre ritenuto inammissibile, per la parte relativa all'art. 115 c.p.c., perché la doglianza si risolveva in una contestazione della valutazione del materiale istruttorio, estranea al vizio denunciabile in cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito per effetto del rigetto/inammissibilità del terzo. Il ricorso è stato quindi complessivamente respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La presunzione legale di cessione o acquisto si applica anche alle differenze inventariali e ai cali di carburante soggetti a cali naturali e tecnici; può essere superata solo con le prove previste dalla disciplina di settore.
artt. 1 e 2 d.P.R. n. 441 del 1997
Indicano le prove contrarie tassative idonee a superare la presunzione legale di cessione o acquisto.
Conferma che la disciplina riguarda anche beni specificamente soggetti a cali e sfridi, demandando la determinazione delle misure percentuali a un decreto ministeriale.
art. 52, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972
La documentazione non esibita in sede di verifica può essere ritenuta inutilizzabile se il contribuente non deduce la non imputabilità della mancata esibizione.
Non consente di censurare in cassazione la mera valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito; la violazione è deducibile solo in caso di utilizzo di prove non dedotte, prove illegali o mancato rispetto delle regole sulle prove legali.
È stato il parametro invocato per le censure di violazione di legge formulate nel ricorso.
È stato invocato per denunciare asserita omessa valutazione delle prove e violazione dell'art. 115 c.p.c.
È stato invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte non ne ha ravvisato i presupposti.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il motivo è inammissibile se non vengono trascritti e localizzati i documenti su cui si fonda la censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La presunzione legale di cessione prevista dalla disciplina fiscale può operare anche per differenze di magazzino e cali quantitativi di beni soggetti a cali naturali o tecnici, purché il riscontro avvenga mediante inventario fisico o confronto con le scritture obbligatorie.
- Per superare la presunzione legale non è sufficiente una prova generica: occorre fornire la prova contraria nei modi tassativamente previsti dalla disciplina speciale richiamata.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio; la censura deve investire un vero errore di diritto o un vizio processuale specifico.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, prove acquisite fuori dai limiti legali o abbia attribuito efficacia di piena prova a elementi soggetti a valutazione, non quando si contesti la semplice ponderazione delle risultanze istruttorie.
- Una censura fondata su documenti deve rispettare l'onere di specificità: i documenti vanno trascritti, indicati e localizzati nei fascicoli di merito, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Se la sentenza di merito si fonda su una ratio decidendi autonoma non attinta dal ricorso, le ulteriori censure su aspetti diversi della medesima vicenda restano inidonee e il motivo è inammissibile.
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