Cassazione Civile, Ordinanza n. 02190/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cooperativa edilizia)
La controversia
Una cooperativa edilizia chiedeva il rilascio di un appartamento occupato senza titolo, oltre all'indennità di occupazione e al risarcimento dei danni, deducendo che l'alloggio era stato consegnato all'assegnatario originario e che, dopo la revoca della qualità di socio per morosità, il bene doveva essere restituito. Il fratello dell'assegnatario, che risultava di fatto occupare l'immobile, si opponeva sostenendo, nei diversi gradi, che la cooperativa avrebbe dovuto provare la proprietà del bene e che la domanda andava qualificata come rivendicazione, con conseguente onere della probatio diabolica; lamentava inoltre che vi fosse stato un precedente giudizio possessorio che lo avrebbe qualificato come possessore e che la cooperativa difettasse di legittimazione ad agire. Con il ricorso per cassazione deduceva cinque motivi: (1) violazione delle norme sulla proprietà e sul possesso per errata qualificazione della domanda come azione personale di restituzione e non come rivendicazione; (2) violazione delle regole sull'onere della prova, assumendo che la Corte d'appello avesse fondato la decisione su una mancata contestazione della titolarità del bene; (3) violazione del giudicato, per non avere considerato il precedente procedimento possessorio favorevole al ricorrente; (4) falsa applicazione delle norme sulla legittimazione ad agire, confondendo legittimazione e titolarità del diritto; (5) censura sulle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, chiarendo che la domanda della cooperativa era correttamente qualificata come azione personale di restituzione/rilascio di un immobile occupato sine titulo, proposta nei confronti di chi deteneva di fatto il bene senza un titolo opponibile; la contestazione della proprietà non trasforma automaticamente tale azione in rivendicazione e non impone la prova piena della proprietà con onere di probatio diabolica. Ha inoltre affermato che il giudice di merito può qualificare la domanda in base al contenuto sostanziale dei fatti allegati; che il precedente giudizio possessorio non era idoneo a precludere la domanda restitutoria, perché la tutela possessoria riguarda una situazione di fatto e non sostituisce un titolo contrattuale o reale; e che la legittimazione ad agire va distinta dalla titolarità del diritto sostanziale. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato come mera richiesta di favore sulle spese. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, per la proposizione del ricorso successiva al 30 gennaio 2013, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere la natura reale della domanda e il conseguente onere probatorio della proprietà
richiamato dal ricorrente in tema di possesso
richiamato dal ricorrente in tema di interversione del possesso e distinzione tra possesso e detenzione
richiamato dal ricorrente in tema di rapporti tra possesso e diritti reali
richiamato dal ricorrente in tema di successione nel possesso
richiamato dal ricorrente in tema di usucapione e possesso
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che l'azione personale di rilascio non impone la probatio diabolica propria della rivendicazione
richiamato dal ricorrente in relazione al preteso giudicato derivante dal precedente procedimento possessorio
richiamato per censurare l'asserita ultrapetizione o errata qualificazione della domanda
richiamato dal ricorrente nel quadro delle deduzioni sull'azione proposta e sulla legittimazione processuale
richiamato con riferimento ai poteri del giudice nella qualificazione giuridica della domanda
richiamato in relazione alla valutazione delle allegazioni e delle risultanze istruttorie
richiamato in relazione al prudente apprezzamento delle prove
richiamato dalla Corte per escludere che il giudizio possessorio definito valesse come preclusione sostanziale nel diverso giudizio di rilascio
richiamato in tema di spese di lite; la censura è stata ritenuta inammissibile
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- L'azione di rilascio o restituzione di un immobile può essere qualificata come azione personale quando l'attore fonda la pretesa sull'originaria consegna del bene e sulla successiva mancanza di un titolo legittimante in capo all'occupante; in tale ipotesi non si applica il rigoroso onere probatorio della rivendicazione.
- La contestazione della proprietà del bene da parte del convenuto non trasforma automaticamente in rivendicazione una domanda che, per il suo contenuto sostanziale, resta personale di restituzione; il giudice deve guardare alla causa petendi effettiva e non alla sola formulazione letterale.
- In presenza di occupazione sine titulo, l'attore che agisce per il rilascio non deve fornire la prova piena della proprietà, ma deve allegare e dimostrare i fatti costitutivi del rapporto da cui deriva il diritto alla restituzione; spetta al convenuto allegare un titolo idoneo a giustificare la detenzione.
- La tutela possessoria, anche se favorevole al convenuto in un precedente giudizio, non sostituisce né rende superfluo un titolo contrattuale o reale quando si discute della legittimazione a permanere nel godimento del bene.
- La legittimazione ad agire è concetto distinto dalla titolarità del diritto sostanziale: la prima attiene alla riferibilità astratta della pretesa al soggetto che agisce; la seconda attiene alla fondatezza nel merito della domanda.
- Le censure sulle spese di lite sono inammissibili quando si risolvono in una mera richiesta di riforma favorevole priva di specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata.
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