Cassazione Penale, Sentenza n. 10030/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma di condanna per detenzione ai fini di spaccio (art. 73, comma 5, d.P.R. 9/10/1990 n. 309). L'imputato contestava: 1) che la finalità di spaccio non fosse provata, essendosi basata solo sul dato ponderale e sul confezionamento; 2) la mancata concessione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; 3) la mancata motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i primi due motivi (ritenuti generici o manifestamente infondati): ha confermato che il possesso di quantitativi e di stupefacente già suddiviso in dosi, l'esistenza di numerosi involucri, la presenza di un bilancino con tracce di cocaina e la detenzione di più tipi di sostanza costituiscono indizi congrui della destinazione allo spaccio. Ha inoltre chiarito che la fattispecie attenuata dell'art. 73, comma 5, e la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. operano su profili diversi e richiedono valutazioni distinte. Tuttavia la Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso sul profilo procedurale: ha ritenuto fondato il motivo relativo all'omessa risposta della corte territoriale alle censure sulla riconoscibilità delle attenuanti generiche e sulla recidiva (riconoscimento della recidiva operato dal giudice di primo grado senza adeguata motivazione). Perciò la sentenza è annullata limitatamente alla concedibilità delle attenuanti generiche e della recidiva e rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze; il resto del ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
La disposizione individua la fattispecie attenuata per il possesso di stupefacenti di lieve entità; la Corte ha affermato che la 'lieve entità' si valuta complessivamente con riferimento a quantità, qualità, modalità e circostanze, e che il superamento del limite tabellare da solo non prova automaticamente la finalità di spaccio ma costituisce un forte indizio se accompagnato da altri elementi (confezionamento, bilancino, pluralità di dosi e varietà di sostanze).
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede valutazioni differenti rispetto alla lieve entità di cui all'art. 73: occorrono elementi soggettivi (non abitualità), scarso grado di colpevolezza, entità esigua del danno o del pericolo; non è sufficiente solo la quantità rilevata, ma serve un giudizio globale sulla non meritevolezza di pena.
codice penale, art. 133, comma 1
Fornisce i criteri per la valutazione della particolare tenuità dell'offesa (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo, non abitualità). La corte territoriale ha applicato questi parametri per escludere la particolare tenuità nel caso concreto.
disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Impone limiti alla forma della motivazione in appello; citato in relazione alla necessità di enunciare i motivi nel ricorso nei limiti richiesti e alla correttezza formale della deduzioni difensive.
Richiamata nella disamina giurisprudenziale che distingue il consumo di gruppo (illecito amministrativo, art. 75 d.P.R. 309/1990) dalle ipotesi penalmente rilevanti; la Corte segnala i presupposti che devono ricorrere per qualificare il comportamento come acquisto per consumo di gruppo.
Massime di principio
- Il possesso di quantità superiori ai limiti tabellari, la presenza di più dosi già confezionate, di bilancini o materiale per la pesatura costituiscono indizi rilevanti, e insieme possono legittimare la convincimento della finalità di spaccio; tuttavia il solo dato ponderale non è automaticamente decisivo.
- La qualificazione come 'fatto lieve' ai sensi dell'art. 73, comma 5, va compiuta con valutazione complessiva di tutti gli indici (quantità, qualità, modalità, strumenti, pluralità di sostanze); una decisione che si limiti a enunciare la quantità senza motivare gli altri elementi può essere criticata.
- La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione autonoma: bisogna dimostrare la particolare tenuità e la non abitualità della condotta; la presenza di più dosi o di diversità di sostanze tende a escluderla.
- Il riconoscimento della recidiva non può fondarsi sulla mera esistenza di precedenti; il giudice deve motivare specificamente l'incidenza dei precedenti sulla recidiva (tempo, natura, rilevanza), altrimenti la mancata valutazione o la mancata risposta alle censure comporta annullamento limitato.
- In sede difensiva, per contrastare l'accusa di spaccio occorre produrre elementi concreti contrari agli indizi (assenza di denaro provento, prove di uso personale, documentazione che dimostri non abitualità, elementi che ricostruiscano modalità di acquisto collettivo) e sollevare specifiche questioni sulla motivazione per ottenere la rinnovazione del giudizio o l'applicazione delle cause di non punibilità/attenuanti.
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