Cassazione Civile, Ordinanza n. 17643/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di appalto per lavori edili commissionati da una privato committente a una ditta esecutrice, con la partecipazione di un architetto indicato come direttore dei lavori e di un subappaltatore per gli impianti. La committente chiedeva il risarcimento dei danni per asserite inadempienze esecutive e il pagamento di una penale per ritardo nella consegna; la ditta appaltatrice proponeva domanda riconvenzionale per corrispettivi residui e maggiori importi per opere extra-contratto, oltre a un preteso mancato guadagno; il professionista chiedeva il compenso per due progetti edili e attività connesse, anche rispetto a una pratica successoria; era inoltre presente una opposizione a decreto ingiuntivo relativa a un assegno rimasto insoluto. In primo grado il tribunale accoglieva solo in parte le domande della committente, escludeva la penale da ritardo e riconosceva al professionista un credito poi compensato con un debito della committente. In appello la committente censurava il mancato riconoscimento della penale e soprattutto il riconoscimento del compenso al professionista e la relativa compensazione, sostenendo che non vi fosse prova rigorosa dell'incarico professionale e del credito. In Cassazione il ricorso muoveva tre censure: (1) violazione delle norme sul conferimento dell'incarico professionale, perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente richiesto la forma scritta pur vigendo la libertà di forma nei rapporti tra privati; (2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 116 c.p.c., per non avere valutato una deposizione testimoniale ritenuta determinante; (3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per le spese di lite, che a dire della ricorrente avrebbero dovuto essere compensate in ragione della soccombenza reciproca in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non colpiva la ratio decidendi: la Corte d'appello non aveva affermato la nullità dell'incarico per mancanza di forma scritta, ma aveva solo rilevato l'assenza di un contratto scritto e, all'esito della prova testimoniale, la mancata dimostrazione rigorosa dell'esistenza dell'incarico e del credito. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, poiché risolveva in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e dell'attendibilità dei testimoni, attività riservata al giudice di merito. Ha infine respinto il terzo motivo, affermando che la regolazione delle spese processuali è sindacabile in cassazione solo se venga violato il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa, restando discrezionale la compensazione totale o parziale per giusti motivi. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, alla somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente in tema di contratto d'opera intellettuale e conferimento dell'incarico professionale; la Corte non ne trae un principio diverso, ma osserva che la questione posta non incideva sulla ratio della decisione di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Invocato per denunciare violazione di legge; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non coerente con la ratio decidendi.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro dell'inammissibilità per difetto di specifica riferibilità del motivo alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
Richiamato per censurare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che tale valutazione è riservata al merito e non è sindacabile in cassazione come richiesta di rivalutazione probatoria.
art. 360, comma 1, nn. 5) e 3), c.p.c.
Richiamato per dedurre omesso esame di un fatto decisivo e violazione di legge; la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava in realtà a una nuova lettura delle prove.
Richiamato per contestare la regolazione delle spese; la Corte afferma che il controllo di legittimità sulle spese è limitato al rispetto del principio per cui non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa.
La decisione è stata resa nel procedimento accelerato per i ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, definito in conformità alla proposta del consigliere delegato.
Applicato con condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore per il giudizio di cassazione definito in conformità alla proposta; la Corte richiama anche la doverosità della somma ex comma 4 in favore della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro dell'importo aggiuntivo dovuto, se dovuto, a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che non si confronti con la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la censura deve investire la concreta ragione posta a base della decisione e non una diversa questione non decisa.
- Nei rapporti tra privati il conferimento di un incarico professionale non richiede, di per sé, la forma scritta; tuttavia, la mancanza di scritto può rilevare come dato probatorio, dovendosi poi verificare se l'esistenza dell'incarico e del relativo credito sia dimostrata con gli elementi di prova disponibili.
- La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e la scelta tra le risultanze probatorie appartengono al giudice di merito e non sono censurabili in cassazione sotto la veste di omesso esame del fatto decisivo quando, in realtà, si sollecita una diversa lettura del materiale probatorio.
- Il sindacato della Corte di cassazione sulla regolazione delle spese di lite è molto ristretto: esso impedisce solo che le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre la compensazione totale o parziale per giusti motivi rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
- Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta di definizione accelerata ed è respinto perché inammissibile o manifestamente infondato, possono conseguire anche la condanna alle ulteriori somme previste dall'art. 96 c.p.c. e l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17529/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_civile · 3 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17530/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_civile · 3 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17534/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_civile · 3 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17535/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_civile · 3 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17537/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_civile · 3 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17539/2026 del 03/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →