Cassazione Penale, Sentenza n. 32102/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma e ha rinviato gli atti allo stesso Tribunale per un nuovo giudizio. Ha ritenuto la motivazione apparente, priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, perché non collegata concretamente alla posizione del detenuto e non idonea a spiegare il percorso argomentativo seguito. Gli ulteriori motivi di ricorso sono stati dichiarati assorbiti.
Esito
Favorevole al ricorrente (detenuto)
La controversia
Il ricorrente, detenuto sottoposto a un decreto ministeriale di applicazione del regime previsto dall'art. 41-bis ord. pen., aveva impugnato davanti al Tribunale di sorveglianza il provvedimento ministeriale, deducendo l'assenza di elementi attuali e individualizzati idonei a dimostrare la sua capacità di mantenere collegamenti con l'ambiente criminale esterno. Il Tribunale aveva respinto il reclamo. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l'ordinanza avesse riprodotto in modo acritico il decreto ministeriale senza esaminare le deduzioni difensive: la mancata condanna definitiva per il procedimento relativo all'art. 416-bis c.p.; la risalenza degli elementi fattuali al periodo 2017-2019; l'assenza di prova dell'attuale operatività dell'associazione; la mancanza di esponenti liberi con cui mantenere contatti; la modesta situazione dei familiari e la loro estraneità alla gestione dei proventi criminali. Con il secondo motivo ha dedotto che il Tribunale avesse applicato criteri propri della proroga del regime differenziato, benché il reclamo riguardasse la prima applicazione, e non avesse indicato concretamente il pericolo di collegamenti con l'esterno, anche considerando che durante i quindici mesi di detenzione in alta sicurezza non aveva tentato di comunicare con l'esterno. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione del principio di non colpevolezza, poiché il suo ruolo di promotore di una locale di 'ndrangheta e il coinvolgimento in un omicidio erano stati desunti da procedimenti penali ancora in corso. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la motivazione del Tribunale si limitava a richiamare norme e principi generali e si concludeva con una formula astratta sull'attualità del clan e sul ruolo apicale del detenuto, senza confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive né offrire una valutazione individualizzata del caso.
Norme richiamate
regime di cui all’art. 41-bis ord. pen.
L'applicazione del regime penitenziario differenziato deve essere sorretta da una motivazione concreta, individualizzata e logicamente idonea a dimostrare le ragioni della persistente capacità del detenuto di mantenere collegamenti con l'esterno.
reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. con ruolo apicale
La pendenza del procedimento per associazione mafiosa è richiamata tra gli elementi oggetto delle censure difensive; la sentenza non attribuisce alla mera pendenza del procedimento efficacia autonoma e definitiva nel dimostrare i presupposti del regime differenziato.
il ricorso non riguarda un procedimento indicato nel comma 1-bis dell’art. 611 cod. proc. pen.
La disposizione è richiamata per escludere la trattazione orale richiesta dalla difesa, nonché per stabilire che il ricorso è stato trattato secondo il rito applicabile.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo all'applicazione del regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis ord. pen., il giudice di sorveglianza deve svolgere una valutazione individualizzata e correlare gli elementi valorizzati alla concreta posizione del detenuto.
- Una motivazione composta dal solo richiamo alla normativa, ai principi generali e all'attualità dell'organizzazione criminale, senza l'esame concreto delle circostanze individuali e delle deduzioni difensive rilevanti, è apparente e non consente il controllo sulla correttezza del provvedimento.
- La mancata risposta analitica a ogni deduzione difensiva non determina di per sé un vizio dell'ordinanza quando gli elementi posti a fondamento della decisione siano sufficienti, non apparenti e logicamente idonei a sostenerla; tuttavia, quando tali elementi siano generici e privi di riferimenti al caso concreto, l'omessa considerazione delle principali censure difensive integra una carenza motivazionale rilevante.
- Il provvedimento di applicazione del regime ex art. 41-bis ord. pen. deve spiegare in modo comprensibile il percorso logico attraverso il quale gli elementi disponibili dimostrano l'attuale capacità del detenuto di mantenere collegamenti con l'ambiente criminale esterno.
- La motivazione di un provvedimento di sorveglianza non è adeguata se può essere riprodotta invariata per qualsiasi detenuto appartenente a un'organizzazione criminale, sostituendo soltanto il nome dell'interessato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32094/2026 del 27/08/2026
- Sentenza penale · 27 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32110/2026 del 27/08/2026
- Sentenza penale · 27 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32040/2026 del 27/08/2026
- Sentenza penale · 27 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32046/2026 del 27/08/2026
- Sentenza penale · 27 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32087/2026 del 27/08/2026
- Sentenza penale · 27 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32088/2026 del 27/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →