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Ordinanza

Ordinanza n. 71/2026 - Latina, Sezione 2

per l’annullamento dell'ordinanza del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 29 gennaio 2026, recante la revoca della SCIA presentata dalla ricorrente per l’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente.

Giustizia amministrativa202600133

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di revoca della SCIA per l’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento comunale adottato, su segnalazione della Questura, per il difetto dei requisiti di buona condotta e affidabilità del legale rappresentante. Ha chiesto in via cautelare la sospensione dell’efficacia dell’atto. Dalla motivazione dell’ordinanza emergono censure relative alla partecipazione procedimentale, alla valutazione degli elementi posti a fondamento della revoca, alla rilevanza della condanna penale riportata dal legale rappresentante e alla presunta contraddittorietà tra il rilascio delle credenziali di accesso al portale CARGOS e il successivo provvedimento negativo. La ricorrente ha inoltre depositato memoria e documenti il 9 e 10 marzo 2026, oltre il termine previsto per la fase cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per insussistenza dei presupposti di cui all’art. 55 c.p.a. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato, in primo luogo, che la comunicazione di avvio del procedimento era stata notificata alla PEC del legale rappresentante, sicché la società appariva posta in condizione di partecipare al procedimento. Ha poi ritenuto che gli elementi posti a fondamento della revoca costituissero, nel loro insieme, validi indici sintomatici dell’assenza di affidabilità e buona condotta e che la relativa valutazione discrezionale dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 11, comma 2, r.d. n. 773/1931, non apparisse affetta da palese irragionevolezza o macroscopica illogicità. In via sommaria, il TAR ha inoltre ritenuto che soltanto la riabilitazione, e non la mera estinzione del reato ai sensi dell’art. 445 c.p.p., fosse idonea a incidere sugli effetti extrapenali della condanna per detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti. Ha escluso altresì che il rilascio automatico delle credenziali CARGOS, conseguente alla presentazione della SCIA, sostituisse le verifiche ordinarie o fosse incompatibile con un successivo esito negativo. Quanto al periculum in mora, ha attribuito prevalenza alle esigenze pubbliche di sicurezza e ordine pubblico rispetto all’interesse economico della società, richiamando la possibilità di limitare l’iniziativa economica privata per ragioni di sicurezza ai sensi dell’art. 41 Cost. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della società ricorrente e liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre oneri di legge. La decisione è cautelare e non definisce il merito dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La misura cautelare è concessa solo quando ne sussistono i presupposti; il TAR ha escluso sia una sufficiente consistenza del fumus boni iuris sia la prevalenza dell’interesse privato nel bilanciamento cautelare.

  • art. 55, comma 5, secondo periodo, c.p.a.

    La memoria e i documenti depositati dalla ricorrente oltre il termine previsto per la fase cautelare sono stati considerati tardivi e non esaminati.

  • art. 11, comma 2, r.d. n. 773/1931

    La valutazione dei requisiti di affidabilità e buona condotta è rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione; in sede cautelare il sindacato si arresta in assenza di palese irragionevolezza o macroscopica illogicità.

  • art. 445 c.p.p.

    La mera estinzione del reato ai sensi della disposizione non è stata ritenuta sufficiente, in via cautelare, a incidere sugli effetti extrapenali della condanna rilevante ai fini dell’affidabilità.

  • art. 41 Cost.

    L’esercizio dell’attività economica privata può essere limitato per ragioni di sicurezza, che nel bilanciamento cautelare sono state ritenute prevalenti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    È stato disposto l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte e della vicenda.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la valutazione amministrativa dei requisiti di affidabilità e buona condotta richiesti per l’esercizio di un’attività soggetta a controllo di pubblica sicurezza non è censurabile quando, a una prima sommaria delibazione, gli elementi raccolti costituiscano un complesso di indici sintomatici coerente e non emergano palese irragionevolezza o macroscopica illogicità.
  • La comunicazione di avvio del procedimento notificata alla PEC del legale rappresentante della società è idonea, in astratto, a porre l’impresa nella condizione di partecipare al procedimento e può escludere, in sede cautelare, la fondatezza della censura di omessa partecipazione.
  • Ai fini della valutazione amministrativa dell’affidabilità, la mera estinzione del reato ai sensi dell’art. 445 c.p.p. non è equiparabile alla riabilitazione e non determina, di per sé, il venir meno degli effetti extrapenali della condanna.
  • Il rilascio automatico delle credenziali di accesso a una piattaforma collegata alla presentazione di una SCIA non equivale all’esito positivo delle verifiche amministrative e non impedisce l’adozione dei provvedimenti conseguenti all’accertamento della carenza dei requisiti.
  • Nel giudizio cautelare il bilanciamento degli interessi può attribuire prevalenza alle esigenze di sicurezza e ordine pubblico rispetto all’interesse economico al libero esercizio dell’attività, essendo quest’ultimo limitabile per tali ragioni ai sensi dell’art. 41 Cost.
  • Gli atti e le memorie depositati oltre i termini specificamente previsti per la fase cautelare non possono essere esaminati né assumere rilevanza nella decisione sulla domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTaxi e noleggio con conducentePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaSCIA e liberalizzazioniPartecipazione al procedimento
RamiCommercio e attività produttiveAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleTutela cautelare

Testo integrale

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