Cassazione Penale, Sentenza n. 08268/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio (16/09/2025) concernente un fucile Franchi calibro 12, una custodia per fucile e 5 cartucce marca Winchester, emesso in relazione all'ipotesi contravvenzionale prevista dall'art. 703 c.p. Il ricorrente deduce la nullità/insufficienza motivazionale del decreto e dell'ordinanza di convalida per mancata descrizione concisa della condotta attribuita (coordinate spazio-temporali e relazione tra beni sequestrati e fattispecie), censurando violazioni degli artt. 253 co.1, 125 co.3 e 355 c.p.p. e chiedendo la restituzione dei beni.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse sufficientemente motivato, anche per relationem alle annotazioni della polizia giudiziaria, e che il sequestro fosse strumentale agli accertamenti sulla provenienza, funzionalità e uso legittimo degli oggetti. Inoltre ha sottolineato che i beni rinvenuti sono soggetti a confisca obbligatoria in relazione ai reati concernenti le armi, per cui non è possibile la restituzione. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000.
Norme richiamate
Norma sulla contravvenzione contestata: la condotta di sparare con fucile da caccia verso volatili è stata inquadrata in questa fattispecie; la Corte accetta la sussunzione operata dall'atto di indagine.
art. 253, comma 1, cod. proc. pen.
Regola sulle forme del decreto di sequestro probatorio: il ricorrente contestava la mancanza di una descrizione adeguata; la Corte ritiene che la motivazione per relationem alle annotazioni di polizia sia ammissibile quando consenta di rendere comprensibile il fatto e il nesso con i beni.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiesta di motivazione concisa degli atti di indagine: la Corte ha ritenuto che il decreto, pur rinviando alle annotazioni della polizia giudiziaria, abbia dato sufficienti indicazioni sulle ragioni del vincolo.
Principi generali sulla motivazione degli atti: il vizio invocato riguarda la scarsa motivazione del decreto, ma la Corte ha ritenuto la motivazione complessivamente adeguata.
Previsioni sul riesame in materia di misure cautelari reali: il Tribunale del riesame deve motivare adeguatamente e non può integrare motivazioni assenti del provvedimento genetico; qui il Tribunale ha dato conto degli elementi a fondamento del vincolo.
Regola sull'impugnazione in Cassazione delle ordinanze in materia di sequestro: il ricorso è ammesso solo per violazione di legge o vizi motivazionali radicali; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza dei presupposti.
art. 309 e art. 616 cod. proc. pen.
Art. 309 rilevante nel contesto del riesame; art. 616 previsto per la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato la condanna alle spese e alla somma in favore della cassa delle ammende ex art. 616.
art. 6 L. 25 maggio 1975, n. 152
Principio della confisca obbligatoria per reati concernenti le armi: la Corte ha richiamato la giurisprudenza che afferma l'obbligatorietà della confisca e l'impossibilità di restituire i beni soggetti a tale confisca, salvo assoluta insussistenza del fatto o appartenenza a terzi estranei.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione ammette la tecnica della motivazione "per relationem" alle annotazioni della polizia giudiziaria quando ciò renda comprensibile il nesso tra beni sequestrati e fattispecie contestata; la motivazione è inammissibile solo se radicalmente carente o incomprensibile.
- Nei casi di sequestro di armi, la confisca obbligatoria (ex L. 152/1975 art.6) impedisce in linea di principio la restituzione degli oggetti, anche se il sequestro è stato compiuto per finalità probatorie, salvo l'accertamento dell'insussistenza del fatto o della proprietà di un terzo estraneo.
- Il ricorso in Cassazione contro ordinanze di sequestro è limitato ai vizi di legge e ai vizi motivazionali gravi: questioni meramente interpretative o attinenti alla valutazione degli elementi di fatto sono difficilmente idonee a superare il vaglio di ammissibilità.
- Il Tribunale del riesame deve dare conto degli elementi a fondamento del vincolo e di quelli a discarico; tuttavia non può integrare motivazioni assenti del provvedimento originario, ma può validare il sequestro quando la documentazione d'indagine fornisce le necessarie indicazioni.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice della cassazione può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a somme verso la cassa delle ammende quando l'impugnazione si presenti irrituale o infondata.
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