Cassazione Penale, Ordinanza n. 07606/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna dell'imputato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione e euro 4.000 di multa per detenzione di arma clandestina, ricettazione della medesima arma e detenzione di munizioni. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) violazione dell'art. 648 c.p., sostenendo che la mera clandestinità dell'arma non potesse fondare la ricettazione e che mancasse certezza sul dolo specifico; 2) vizio di motivazione sulla provenienza delittuosa dell'arma e sul dolo specifico; 3) violazione dell'art. 23 l. 110/1975 e dell'art. 697 c.p., per omessa verifica dell'efficienza dell'arma e delle munizioni e quindi dell'offensività concreta; 4) vizio di motivazione sulla concreta pericolosità della condotta; 5) violazione dell'art. 648, comma 2, c.p. e dell'art. 131-bis c.p., poiché la Corte territoriale avrebbe escluso l'ipotesi lieve e la particolare tenuità del fatto solo per la clandestinità dell'arma, senza valutare tutte le circostanze; 6) vizi di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto; 7) violazione di legge sulla dosimetria sanzionatoria per mancato rispetto dei parametri dell'art. 133 c.p. La difesa ha poi depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero aspecifici perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata e si limitavano a riproporre le stesse questioni già dedotte in appello e già disattese con motivazione ritenuta ampia, logica e convincente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per contestare la configurabilità della ricettazione in relazione a un'arma clandestina e per dedurre l'assenza del dolo specifico; la Corte non entra nel merito perché dichiara i motivi aspecifici.
Richiamato per contestare la sussistenza del reato in assenza di verifica dell'efficienza dell'arma e delle munizioni.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla detenzione di munizioni, sul presupposto della mancata verifica dell'efficienza/offensività concreta.
Richiamato per sostenere la configurabilità dell'ipotesi lieve della ricettazione, esclusa dalla Corte territoriale.
Invocato per la particolare tenuità del fatto, censura ritenuta non confrontata con la motivazione di appello.
Richiamato per contestare la dosimetria della pena e la mancata considerazione dei criteri legali di commisurazione.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
La Corte lo richiama per affermare che il motivo di ricorso deve censurare uno dei vizi di motivazione tassativamente indicati e non limitarsi a reiterare le censure di merito.
Base normativa della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Non citato.
La Corte applica la disposizione per la condanna alle spese e alla somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione il motivo è inammissibile per aspecificità quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a reiterare le stesse doglianze già prospettate in appello.
- La riproposizione pedissequa di questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito non integra un valido motivo di ricorso per cassazione, perché il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito.
- Le censure sulla motivazione devono indicare specificamente il vizio dedotto ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), e non possono consistere in un generico dissenso rispetto alla valutazione del giudice di appello.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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