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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48833/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello dell'11/11/2022 che confermò, seppur parzialmente riformando le pene, la loro condanna per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) e per i reati-fine di detenzione e cessione di cocaina (art. 73 d.P.R. 309/1990). Le censure principali riguardavano: 1) eccezione preliminare di nullità per presunta illegittima modifica del periodo di consumazione dell'associazione (artt. 429, 458, 521 c.p.p.); 2) contestazione dell'apprezzamento probatorio fondato prevalentemente su intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori; 3) vizio di motivazione e travisamento della prova quanto alla qualificazione del ruolo (capo/organizzatore/partecipe) e alla partecipazione di singoli (es. Ambrosino, Caputo, Pandolfi, Lumia, Sciarra, Capasso Antonio e Ciro); 4) contestazioni sulla dosimetria della pena (diniego attenuanti generiche, aumenti per continuazione, reformatio in peius); 5) censure sulla confisca e sulla prova della sproporzione patrimoniale; 6) eccezione di illegittimità costituzionale/di diritto UE dell'art. 74, comma 2 (pena minima 20 anni per dirigenti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi nella quasi totalità dei profili, ritenendo congrua e logicamente motivata la valutazione probatoria dei giudici di merito (basata su intercettazioni, videoriprese, servizi di osservazione, sequestri e dichiarazioni di collaboratori) e confermando la non configurabilità della fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) per i reati-fine dati i rilevanti quantitativi e la sistematicità dell'attività. Sono state dichiarate infondate le eccezioni preliminari di nullità relative alla correzione del periodo temporale dell'imputazione, ritenuta mera rettifica di errore materiale ai sensi dell'art. 130 c.p.p. Tuttavia la Cassazione ha disposto: a) annullamento con rinvio limitato per un nuovo giudizio sulla qualificazione di "organizzatore" in relazione ad Antonio Capasso (il ricorso è rigettato nel resto); b) annullamento con rinvio limitato ai soli profili di trattamento sanzionatorio relativi alle attenuanti generiche per Antonio Russo (mancata motivazione sul punto). Tutti gli altri ricorsi sono stati respinti e le condanne e misure patrimoniali (compresa la confisca di quote societarie ove adeguatamente motivate dai giudici di merito) sono state confermate. La richiesta di illegittimità costituzionale/di contrasto con diritto UE dell'art. 74, comma 2, è stata respinta nella sostanza. Infine, la Corte ha ribadito principi di diritto su prova da intercettazioni (rigore probatorio) e su confisca per sproporzione patrimoniale (presunzione iuris tantum superabile dall'imputato).

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 74

    art. 74, comma 1 e comma 2

    Disciplina il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e prevede modalità sanzionatorie aggravate per promotori/dirigenti; la Corte ha ritenuto legittimo il trattamento ed ha respinto la doglianza costituzionale/UE circa il minimo edittale per i dirigenti, confermando l'adeguatezza della pena minima per la repressione del fenomeno.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    art. 73, comma 1 e comma 5

    Sanziona i delitti di detenzione e cessione di stupefacenti; il comma 5 (fattispecie di lieve entità) è stato ritenuto inapplicabile per la rilevante quantità e la sistematicità dell'attività criminale.

  • Codice di procedura penale, art. 429

    Riferito alle nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza di nullità derivante dalla correzione di una svista temporale.

  • Codice di procedura penale, art. 458

    Norma sulle nullità nei gradi successivi; applicata nella valutazione dell'eccezione preliminare di nullità che è stata però disattesa.

  • Codice di procedura penale, art. 521

    Norma sulla impugnazione e relativi effetti; richiamata nell'ambito dell'eccezione di nullità sollevata, ritenuta infondata.

  • Codice di procedura penale, art. 130

    Consente la correzione di errori materiali nel decreto che dispone il giudizio; la Corte ha confermato che il giudice del dibattimento può rettificare un errore materiale nella data del reato senza violare il divieto di modificazione dell'imputazione.

  • Codice di procedura penale, art. 192, comma 2

    Stabilisce limiti e cautela nella valutazione delle prove indiziarie; la Corte ha richiamato l'obbligo di rigore quando l'accusa si fonda prevalentemente su intercettazioni (c.d. 'droga parlata'), esigendo un convincimento oltre ogni ragionevole dubbio.

  • Codice penale, art. 114

    Attenuante della collaborazione/aiuto; i giudici di merito hanno valutato specificamente l'inapplicabilità o il mancato riconoscimento ove il contributo non fosse marginale.

  • Codice penale, art. 379

    Reato di favoreggiamento; la Corte ha ritenuto che, per alcuni imputati, le condotte fossero più gravi e non configurassero mero favoreggiamento ma partecipazione associativa avendo fornito contributi rilevanti alla logistica o allo stoccaggio.

  • D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-sexies (ora art. 240-bis c.p.)

    art. 12-sexies D.L. n. 306/1992 (ora art. 240-bis c.p.)

    Disciplina la confisca per sproporzione tra redditi dichiarati e investimenti; la Corte ha confermato l'applicabilità della presunzione iuris tantum di illecita accumulazione che l'imputato può comunque superare con specifiche allegazioni.

Massime di principio

  • La correzione da parte del giudice di un mero errore materiale nella data del reato (es. nel decreto che dispone il giudizio) è ammissibile e non costituisce modifica dell'imputazione se non cambia il nucleo dell'addebito e non pregiudica il diritto di difesa.
  • Quando l'accusa è fondata prevalentemente su intercettazioni (c.d. 'droga parlata'), il giudice deve valutare con rigore e dettaglio il tenore delle comunicazioni e conseguire un convincimento oltre ogni ragionevole dubbio; valutazioni coerenti e motivate dei giudici di merito non sono sindacabili in Cassazione.
  • La reiterazione, la sistematicità delle operazioni e il rapporto stabile nell'approvvigionamento e nella cessione di ingenti quantitativi possono trasformare rapporti commerciali sinallagmatici in partecipazione associativa (affectio societatis) e escludere la lieve entità ex art. 73, comma 5.
  • Le attribuzioni di ruolo (capo, promotore, organizzatore, mero partecipe) richiedono motivazione puntuale e elementi indiziari concordanti: carenze motivazionali su specifica qualificazione possono comportare annullamento limitato e rinvio.
  • Le pene accessorie di carattere ope legis (es. interdizione legale conseguente) possono essere aggiunte in appello senza violare il divieto di reformatio in peius se sono effetti automatici della condanna principale; diversamente la riforma in peius è vietata nei confronti dell'appellante.
  • La confisca per sproporzione patrimoniale si fonda su una presunzione iuris tantum a carico dell'imputato, che può essere superata solo attraverso allegazioni e prove specifiche e verificabili sull'origine lecita dei beni.
  • Le doglianze che chiedono una rinnovata lettura dei fatti (cd. ricostruzione alternativa della prova) sono inammissibili in Cassazione quando i giudici di merito hanno fornito motivazioni logiche e congrue; la Corte si limita al sindacato di legittimità su questioni di diritto o vizi motivazionali evidenti.

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