Sentenza del 09/07/2020 n. 14558 - Corte di Cassazione
Accertamento induttivo - studi di settore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli uffici hanno emesso accertamenti induttivi per l'anno 2005 rettificando il reddito da una perdita di €84.545,00 a un attivo di €95.103,00 (imputato pro quota ai soci) e riconsiderando il reddito anche ai fini IVA, in seguito allo scostamento rispetto allo studio di settore. I ricorrenti hanno contestato la legittimità dell'accertamento induttivo puro, sostenendo che non poteva fondarsi sul mero scostamento dagli studi di settore e denunciando vizi procedurali e di valutazione delle prove.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ha confermato la legittimità dell'accertamento induttivo applicato, ritenendo che non fosse fondato esclusivamente sullo scostamento dagli studi di settore ma anche su altre gravi irregolarità contabili (dettaglio irregolare delle rimanenze, fatture emesse in modo incompleto, pagamenti in contanti oltre i limiti, andamento perdurante in perdita, insostenibilità dei costi dichiarati). Perciò le scritture contabili sono state ritenute inaffidabili e l'accertamento extracontabile è valido. I ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate (€5.600,00 oltre spese prenotate a debito) e sussistono i presupposti per il versamento dell'eventuale contributo unificato aggiuntivo ai sensi del d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
La Corte conferma che l'accertamento induttivo puro è ammesso quando sussistono gravi violazioni contabili; nel caso concreto l'accertamento non si basava solo sullo scostamento dagli studi di settore ma anche su plurimi elementi di irregolarità che giustificano l'indagine extracontabile
Codice di procedura civile, art. 360
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5
La Corte richiama i requisiti di specificità e autosufficienza dei motivi di cassazione: le censure cumulabili devono essere formulate in modo da permettere al giudice di cogliere chiaramente i profili di doglianza; mancanza di indicazione puntuale dei fatti ostativi rende inammissibile la censura per omesso esame di fatto
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis
La sentenza accredita l'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato secondo le previsioni del DPR 115/2002
Massime di principio
- Un accertamento induttivo puro basato sullo scostamento dagli studi di settore è legittimo se sorretto da altri gravi elementi di irregolarità contabile: in tal caso non è necessario il preventivo confronto endoprocedimentale previsto quando l'accertamento è fondato solo sullo studio di settore
- Gli elementi che caratterizzano gravi irregolarità possono comprendere: dettaglio irregolare delle rimanenze, fatture emesse in modo incompleto, pagamenti in contanti oltre i limiti di legge, persistenza di perdite e incongruenza/insostenibilità dei costi dichiarati
- La generalizzata inattendibilità delle scritture contabili giustifica l'adozione di tecniche induttive per la determinazione del reddito
- In sede di impugnazione in Cassazione le censure devono essere formulate con specificità e autosufficienza: chi invoca omesso esame di fatti decisivi deve indicare puntualmente i fatti storici non valutati e dimostrare che avrebbero cambiato l'esito
- Se l'Amministrazione non si fonda esclusivamente sugli studi di settore, non è obbligata a dar vita al confronto endoprocedimentale previsto dalla normativa sugli studi di settore
- Attenzione alla legittimazione passiva: il ricorso deve essere proposto nei confronti della parte effettivamente parte del giudizio; atti notificati a soggetto non legittimato possono renderne inammissibile la posizione passiva
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 lug 2020Sentenza del 09/07/2020 n. 48 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 9 lug 2020Sentenza del 09/07/2020 n. 84 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 9 lug 2020Sentenza del 09/07/2020 n. 91 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 9 lug 2020Sentenza del 09/07/2020 n. 374 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 9 lug 2020Sentenza del 09/07/2020 n. 490 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 9 lug 2020Sentenza del 09/07/2020 n. 492 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →