Cassazione Civile, Ordinanza n. 13903/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la riliquidazione di un indennizzo riconosciuto per beni perduti in Etiopia a seguito di rivolgimenti politici. In primo grado il Ministero era stato condannato a pagare varie somme a titolo di indennizzo, con interessi moratori al tasso legale dalla data di entrata in vigore della L. n. 135 del 1985. In appello il Ministero aveva contestato la debenza e la decorrenza degli interessi, mentre gli originari attori avevano chiesto anche il maggior danno da svalutazione. Dopo un primo giudizio di cassazione, che aveva cassato la decisione di appello sul punto della decorrenza degli accessori, la causa era stata riassunta davanti alla Corte territoriale, la quale aveva stabilito che interessi moratori e rivalutazione decorressero dalla notifica della citazione introduttiva del giudizio di riliquidazione (6 novembre 1995). I ricorrenti in cassazione hanno dedotto: 1) violazione del principio di diritto fissato dalla precedente sentenza di cassazione e omesso rilievo della necessità di verificare l'esistenza di un atto di costituzione in mora anteriore; 2) omessa considerazione del giudicato interno formatosi sul comportamento non diligente del Ministero e sull'assenza di esimenti; 3) omesso esame di atti interruttivi della prescrizione/costituzione in mora, in particolare il ricorso al TAR notificato nel 1988 avverso il decreto ministeriale di prima liquidazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato che la motivazione della sentenza di rinvio era inesatta nella parte in cui richiamava due orientamenti giurisprudenziali, ma ha ritenuto corretta la conclusione raggiunta dalla Corte d'appello: in mancanza di precedenti atti di costituzione in mora, gli accessori del credito indennitario decorrevano dalla domanda giudiziale e non dall'entrata in vigore della L. n. 135 del 1985. Ha escluso che vi fosse un giudicato interno sulla colpa del Ministero idoneo a spostare la decorrenza degli accessori e ha affermato che il credito, prima della definitiva quantificazione, non era liquido ed esigibile. Ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo perché nel giudizio di rinvio, caratterizzato da istruzione sostanzialmente chiusa, non potevano introdursi nuovi documenti o nuovi temi di fatto non dedotti tempestivamente, salvo ipotesi non ricorrenti; peraltro gli ulteriori asseriti atti interruttivi non erano stati riprodotti in modo specifico e autosufficiente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
sono stati richiamati come parametri dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
art. 384, quarto comma, c.p.c.
la Corte ha precisato che la motivazione della sentenza di rinvio poteva essere corretta, pur restando ferma la correttezza del dispositivo e della conclusione raggiunta.
nel giudizio di rinvio opera una istruzione sostanzialmente chiusa, con preclusione alla produzione di nuovi documenti e all'introduzione di nuovi temi salvo eccezioni specifiche.
è richiamato come limite entro cui nel giudizio di legittimità possono essere prodotti documenti, rilevante anche ai fini delle preclusioni nel rinvio.
gli interessi moratori e il risarcimento del maggior danno connesso alla mora decorrono dalla domanda giudiziale o da un precedente valido atto di costituzione in mora.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti soccombenti.
Massime di principio
- Quando un credito indennitario viene definitivamente quantificato solo a seguito di azione giudiziaria, gli accessori possono decorrere dalla domanda giudiziale, salvo che sia provato un precedente valido atto di costituzione in mora.
- Nel giudizio di rinvio la cognizione è tendenzialmente chiusa: non è ammessa la produzione di nuovi documenti o l'introduzione di nuovi fatti preesistenti non tempestivamente dedotti, se non nei limiti strettamente giustificati da sopravvenienze o dalle statuizioni rescindenti.
- La deduzione di un giudicato interno richiede che il punto rimasto fermo sia effettivamente coperto da una preclusione processuale e sia idoneo a incidere sul thema decidendum residuo; in mancanza, non può alterare il principio applicabile alla decorrenza degli accessori.
- L'omesso esame di un documento non può essere utilmente censurato se il documento stesso introduce un tema nuovo precluso nel giudizio di rinvio o se la censura non è formulata con specificità e autosufficienza.
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