Cassazione Civile, Ordinanza n. 13685/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria di un lavoratore addetto alla linea degli informatori scientifici del farmaco e, in particolare, dalla mancata sua inclusione in una rotazione con altri colleghi rimasti operativi nella medesima area. La corte territoriale aveva ritenuto illegittima la mancata rotazione, osservando che la società non aveva provato l’infungibilità degli addetti né la non praticabilità organizzativa ed economica della rotazione, e aveva quindi condannato la datrice di lavoro al risarcimento del danno commisurato a un terzo della differenza tra retribuzione e trattamento CIGS per il periodo considerato, oltre a un ulteriore danno. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) la violazione delle norme sull’appello in rito, sostenendo che l’atto di gravame fosse carente di specificità ex art. 434 c.p.c.; 2) un vizio di motivazione della decisione d’appello sul medesimo profilo processuale; 3) l’omesso esame di fatti decisivi relativi alle ragioni organizzative addotte per giustificare l’assenza di rotazione; 4) la violazione di norme processuali per avere la corte esaminato domande e c.t.u. non ritualmente riproposte o comunque acquisiti da altro giudizio; 5) la questione della corretta individuazione della parte nei confronti della quale pronunciarsi dopo la fusione per incorporazione. Il lavoratore ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, lamentando che, riconosciuta l’illegittimità del collocamento senza rotazione, il danno avrebbe dovuto essere liquidato sull’intero periodo e non limitato a un terzo, corrispondente ai mesi che egli avrebbe lavorato se inserito nella rotazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibile, per carenza di interesse, il motivo relativo alla pronuncia nei confronti della società incorporata, osservando che la società incorporante subentra nei rapporti, anche processuali, delle società fuse o incorporate e che, in ogni caso, la decisione d’appello nei confronti dell’incorporata era corretta in difetto di costituzione delle asserite incorporanti. Ha poi ritenuto i primi due motivi della società infondati e/o inammissibili, perché la corte d’appello aveva esaminato la specificità dell’appello e la motivazione non era apparente. Ha giudicato inammissibile il terzo motivo perché diretto a sollecitare un riesame del merito e della prova. Ha respinto anche il quarto motivo, ritenendo che le censure fossero eterogenee, processualmente mal poste e comunque prive di fondamento, poiché la c.t.u. e la documentazione erano state correttamente considerate dalla corte territoriale. Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo ha respinto affermando che il danno risarcibile andava commisurato al lucro cessante effettivamente derivato dalla mancata rotazione nella CIGS, e dunque solo ai mesi in cui il lavoratore avrebbe lavorato se correttamente inserito a turno, evitando un’indebita duplicazione risarcitoria. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
La fusione per incorporazione comporta il subentro dell’incorporante nei rapporti giuridici, anche processuali, delle società partecipanti, con prosecuzione dei giudizi pendenti; la mancata costituzione della società incorporante non impedisce la pronuncia nei confronti dell’incorporata nel caso concreto.
L’atto di appello deve indicare le parti della sentenza da modificare, le modifiche richieste e le violazioni dedotte, ma non richiede la riproduzione integrale di tutte le allegazioni del primo grado; la specificità va valutata in concreto, in relazione all’iter processuale.
Richiamato insieme all’art. 434 c.p.c. per sostenere la doglianza sulla sufficienza dell’esposizione dei fatti nell’atto di appello.
È il parametro formale utilizzato per denunciare violazioni di legge, ma non consente di trasformare il motivo in una richiesta di riesame del merito.
Il vizio riguarda l’omesso esame di fatti decisivi, ma non consente di censurare i fatti processuali né di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La motivazione è censurabile in cassazione solo se del tutto mancante, apparente o incomprensibile; non basta una motivazione ritenuta non condivisibile dalla parte.
Le domande ed eccezioni non accolte devono essere espressamente riproposte in appello, altrimenti si intendono rinunciate; la Corte ha però ritenuto infondata la censura perché le questioni risultavano comunque affrontate.
Richiamato per contestare l’esame in appello di questioni asseritamente non riproposte; la Corte ha negato la violazione.
Invocato nel motivo processuale, ma senza che la Corte ravvisasse alcuna lesione del contraddittorio.
Richiamato insieme alle altre norme sull’ammissibilità dell’appello, ma la Corte ha confermato la specificità delle censure di gravame.
Il risarcimento del danno da lucro cessante va limitato alla perdita causalmente conseguente all’inadempimento o all’illegittima condotta; non può estendersi oltre il pregiudizio effettivamente prodotto.
Richiamato nel quarto motivo, ma non valorizzato dalla Corte nella decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della parte soccombente.
La cassa integrazione a rotazione richiede che la distribuzione del personale sia conforme alle esigenze organizzative; nel caso concreto il giudice di merito aveva ritenuto non provata la non praticabilità della rotazione e la Cassazione ha confermato l’impostazione sul danno da mancata rotazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la specificità dei motivi non richiede la pedissequa riproduzione di tutte le difese di primo grado, ma la chiara individuazione delle parti della sentenza da censurare, delle modifiche richieste e delle ragioni di errore del primo giudice, valutate alla luce dell’intero andamento processuale.
- La fusione per incorporazione non elimina la legittimazione processuale della società incorporante nei rapporti pendenti; l’incorporante subentra nei diritti e negli obblighi dell’incorporata e può proseguire il giudizio, sicché la doglianza sulla mancata intestazione formale della pronuncia può essere priva di interesse.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non consente un nuovo esame del merito o della prova, ma solo la denuncia di motivazione mancante, apparente o incomprensibile nei limiti oggi consentiti dall’art. 360, n. 5, c.p.c. e dall’art. 132 c.p.c.
- In materia di cassa integrazione con rotazione, la parte che contesta la mancata rotazione deve allegare e provare le ragioni organizzative e l’eventuale infungibilità degli addetti; in difetto di prova, la decisione di merito che riconosca l’illegittimità della mancata rotazione non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
- Il risarcimento del danno da mancata rotazione nella cassa integrazione va commisurato al pregiudizio causalmente derivato dalla specifica illegittimità contestata, cioè al lucro cessante effettivo, e non può tradursi in una liquidazione equivalente all’intero periodo di sospensione quando il lavoratore avrebbe comunque dovuto rimanere parte del meccanismo di rotazione.
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