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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21653/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto che ha applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per quattro anni con obbligo di soggiorno, deducendo violazione di legge (art. 4 d.lgs. n. 159/2011). Contestava che il provvedimento avesse dato rilievo esclusivo ai carichi pendenti senza considerare l'epoca delle condotte e gli indicatori positivi successivi (studio, laurea, master, attività lavorativa). Ha sostenuto che molte delle vicende oggetto del provvedimento risalgono al 2011 o al 2016 e che la lunga detenzione e il percorso di reinserimento dimostrerebbero l'assenza di attualità della pericolosità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di Appello avesse adeguatamente motivato la sussistenza della "pericolosità qualificata" ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 159/2011 (lettere a) e b)), richiamando condanne e indagini per estorsione aggravata dal metodo mafioso (operazione "Trash" 2002-2011; indagine "Nuovo Corso" con fatti tra 2015 e 2018 e tentata estorsione 2016) e l'assunzione di un ruolo centrale nella cosca. La Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale abbia valutato e respinto, in modo congruo, gli elementi positivi dedotti dal ricorrente (studi, lavoro), ritenendoli insufficienti a dimostrare l'abbandono delle logiche mafiose. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare in via equitativa €3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 4

    L'art. 4 disciplina i requisiti per l'applicazione delle misure di prevenzione e la nozione di pericolosità qualificata; la Corte ha ritenuto sussistenti sia la fattispecie di pericolosità qualificata che l'attualità della pericolosità in relazione a gravi indizi di reati-fine e all'assunzione di ruolo centrale nell'associazione mafiosa.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - artt. 10, comma 3 e 27, comma 2

    Richiamati in relazione ai limiti del ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione: è ammesso soltanto per violazione di legge, definendo il perimetro del sindacato di legittimità.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 10, comma 8

    Impone l'obbligo di motivazione del decreto d'appello; la Corte ha valutato che la motivazione fornita dalla Corte territoriale fosse adeguata e non meramente apparente.

  • codice penale - art. 416-bis

    Citato nel contesto delle contestazioni: la Corte ha ritenuto che gli elementi investigativi e le condanne dimostrassero l'appartenenza ad associazione di tipo mafioso e reati-finali riconducibili alle dinamiche mafiose, anche se non tutte le imputazioni erano specificamente qualificate come 416-bis nel corso del procedimento impugnato.

  • codice di procedura penale - art. 606, lett. e)

    Riferito al novero dei vizi sindacabili in Cassazione; la Corte ricorda che l'illogicità manifesta della motivazione non è contestabile come vizio autonomo salvo i casi previsti dalla giurisprudenza concernenti motivazione inesistente o meramente apparente.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di prevenzione la Corte di Cassazione può sindacare in via di legittimità solo violazioni di legge; le censure di mera valutazione probatoria o di logicità motivazionale sono, di norma, inammissibili salvo motivazione inesistente o meramente apparente.
  • Per l'applicazione della sorveglianza speciale è necessario accertare non solo precedenti gravi ma anche l'attualità della pericolosità: tuttavia la mera distanza temporale tra i fatti e il provvedimento non è sufficiente a escludere l'attualità se sussistono altri elementi concreti che indicano la persistenza del ruolo criminale.
  • I comportamenti positivi successivi (studio, lavoro, periodo detentivo, percorsi di reinserimento) devono essere valutati e pesati dal giudice ma possono risultare insufficienti se contrastano con elementi indiziari gravi e attuali che indicano la continuità dell'appartenenza o dell'attività illecita.
  • Quando il ricorrente invoca la non attualità della pericolosità a causa di lunga detenzione, è necessario che emergano elementi concreti e significativi di abbandono delle logiche associative per invertire la presunzione di pericolosità desumibile dalle condotte criminali pregresse.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è strategico contestare specifiche violazioni di legge o l'assenza/meramente apparente motivazione del decreto d'appello; le critiche esclusivamente valutative alla decisione di merito hanno scarse possibilità di successo.

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