Cassazione Civile, Ordinanza n. 05627/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di compravendita relativo a un villino inserito in un complesso immobiliare, nel quale la società promissaria si era obbligata a ultimare i lavori entro una certa data. I proprietari avevano ottenuto in precedenza una pronuncia che riconosceva una penale giornaliera per il ritardo nella consegna dell'immobile, ritenendo che la consegna fosse avvenuta solo molto tempo dopo la scadenza pattuita. Successivamente la società proponeva opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento della penale. Il tribunale accoglieva l'opposizione ritenendo che il credito non potesse più essere azionato perché la precedente decisione era stata riformata in appello su un profilo di rito. La corte d'appello, invece, riteneva che quella riforma avesse prodotto solo giudicato formale e non sostanziale, e rigettava l'opposizione. In cassazione la società deduceva: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che non poteva essere utilizzata come fonte di prova una sentenza di primo grado riformata su un punto poi annullato, e che mancava comunque la prova dell'imputabilità del ritardo alla società; 2) violazione dell'art. 1366 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la clausola penale sarebbe stata interpretata in modo errato, perché riferita al fine lavori e non alla consegna dell'immobile, e che i lavori sarebbero stati ultimati tempestivamente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la precedente riforma era avvenuta con decisione in rito, idonea a produrre solo giudicato formale e non giudicato sostanziale; quindi non precludeva l'esame della pretesa creditoria. Ha inoltre affermato che la valutazione delle prove e l'interpretazione del titolo contrattuale spettano al giudice di merito, e che, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento/ritardo, gravava sul debitore la prova dell'esatto adempimento o della non imputabilità del ritardo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a sollecitare una nuova valutazione del merito e non indicava in modo conforme ai requisiti di legge il fatto storico asseritamente omesso, il dato da cui risultava, il momento della sua deduzione e la sua decisività. La società ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudicato sostanziale non si forma su una pronuncia resa in rito; tale decisione produce solo effetti nel rapporto processuale in cui è emessa.
La formazione del giudicato formale non equivale a giudicato sostanziale sulla situazione giuridica dedotta in causa.
La clausola contrattuale deve essere interpretata secondo buona fede, valorizzando anche la condotta complessiva delle parti.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
In cassazione non è consentito trasformare censure di merito o di valutazione probatoria in vizi di violazione di legge o omesso esame, se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice di merito.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento in cui è stato dedotto e la sua decisività.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Le produzioni e gli atti richiamati nel motivo devono essere specificamente individuati e localizzabili nel fascicolo.
A fronte dell'allegazione dell'inesatto adempimento, spetta al debitore provare l'esatto adempimento quale fatto estintivo della pretesa creditoria.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La pronuncia resa soltanto su questioni processuali produce giudicato formale e non impedisce un successivo esame nel merito della stessa pretesa in altro giudizio o in sede di opposizione.
- In tema di clausola penale collegata all'adempimento di un'obbligazione di fare, la clausola resta soggetta alla disciplina generale delle obbligazioni: il creditore deve allegare l'inesatto adempimento, mentre il debitore deve provare l'esatto adempimento o la non imputabilità del ritardo.
- L'interpretazione del contratto secondo buona fede deve tener conto non solo del testo letterale ma anche del comportamento complessivo delle parti e del contesto dell'esecuzione.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio: la scelta delle prove ritenute decisive, la loro attendibilità e la ricostruzione del fatto sono riservate al giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo se il ricorrente indica specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento della sua deduzione e la sua decisività; non basta contestare l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori.
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