Cassazione Penale, Sentenza n. 9135/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo confermava colpevole per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e marijuana (artt. 81, 110 c.p., art. 73 d.P.R. n. 309/1990), chiedendo: 1) la riqualificazione del fatto nella lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5 (sostanzialmente per il superamento minimo della soglia ponderale), e in subordine la sollevazione di questione di legittimità costituzionale dell'art. 550 c.p.p. per l'esclusione della messa alla prova; 2) il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, censurando il diniego per carenza probatoria sul ruolo dello spaccio; 3) la nullità della revoca della sospensione condizionale di pena per mancata motivazione sulla revoca stessa.
La decisione
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile e respinge tutte le doglianze come manifestamente infondate. Sulla lieve entità (primo motivo) la Corte applica i principi delle Sezioni Unite: la valutazione degli indici di cui all'art. 73, comma 5, è complessiva e motivata; la Corte territoriale ha correttamente ritenuto la condotta non di lieve entità alla luce di elementi concreti (circa 109 g di cocaina ad alta purezza, rifornimenti regolari di circa 200 g, elevato numero di cessioni giornaliere, uso di strumenti per eludere intercettazioni, taglio/confezionamento, abitazione punto di rifornimento). La questione costituzionale sulla messa alla prova è manifestamente infondata: si tratta di scelta di politica criminale rientrante nella discrezionalità legislativa e non irragionevole. Sul diniego delle attenuanti generiche (secondo motivo) la Corte conferma che il giudizio è di fatto, autorizza il giudice a valorizzare l'elemento prevalente e ritiene congruente la decisione che ha negato le attenuanti per la personalità e la pervicacia del ricorrente (pregresse vicende e continuità nel contesto dello spaccio). Sul terzo motivo la revoca della sospensione condizionale è stata effettuata ai sensi dell'art. 168, comma 1, n.2 c.p., cioè in ipotesi di revoca di diritto, perciò la censura sulla mancata motivazione discrezionale è infondata. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La valutazione della 'lieve entità' richiede un esame complessivo degli indici normativamente indicati; il dato ponderale può assumere valore assorbente ma non è autonomamente decisivo se compensato da altri indici
Norme sul concorso di persone nel reato e sulla consumazione del reato, usate per inquadrare le imputazioni relative alla detenzione e cessione
Disciplina dell'accesso alla messa alla prova: la Corte ha ritenuto legittima la scelta legislativa che non include il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 tra quelli per i quali è prevista la messa alla prova
Prevede ipotesi di revoca di diritto della sospensione condizionale della pena; se ricorre una delle fattispecie previste la revoca non è rimessa a mera discrezionalità motivazionale
Riferimento alle circostanze attenuanti generiche; la loro valutazione è di fatto e può essere esclusa sulla base di elementi preponderanti della personalità e della condotta
Giurisprudenza - Sezioni Unite (Murolo), n. 51063/2018
Principio che impone una valutazione globale e motivata degli indici di lieve entità ex art. 73, comma 5, consentendo tuttavia che un indice possa avere valore assorbente
Massime di principio
- La qualificazione della 'lieve entità' ai sensi dell'art. 73, comma 5, richiede una valutazione complessiva e motivata di tutti gli indici: il dato quantitativo pesa ma può essere compensato o assorbito da altre circostanze, o viceversa può risultare assorbente
- La mera vicinanza al valore-soglia ponderale non obbliga il giudice a riconoscere la lieve entità: conta il quadro fattuale (qualità della sostanza, frequenza e professionalità delle cessioni, organizzazione della rete, immissione sul mercato)
- Le questioni di legittimità costituzionale che investono la scelta degli istituti di politica criminale (es. accesso alla messa alla prova) sono difficilmente accolte se la differenziazione normativa è razionale e proporzionata alla maggiore offensività del reato
- Il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche è valutazione di fatto riservata al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per vizi motivazionali o illogicità manifesta
- La revoca della sospensione condizionale prevista come revoca di diritto (art. 168, comma 1, n.2) non richiede le stesse motivazioni ex adverso proprie delle revoche discrezionali; l'impugnazione deve mirare a dimostrare che non sussistesse la fattispecie di legge
- In ricorso per Cassazione le doglianze basate su mera diversa valutazione della prova o su prospettazioni alternative senza mostrare vizio logico-giuridico nella motivazione della sentenza distrettuale sono in genere dichiarate manifestamente infondate
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