Cassazione Civile, Ordinanza n. 01303/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non è entrata nel merito dei cinque motivi di ricorso perché ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della pendenza tributaria. Verificata la riferibilità della definizione all'avviso di accertamento oggetto del giudizio e la regolarità della procedura, ha dichiarato l'estinzione del processo di cassazione. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio contestava alla società un maggior reddito d'impresa per il 2008 e recuperava a tassazione IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e accessori, sulla base di sette rilievi relativi a indebite detrazioni, componenti positivi di reddito non dichiarati e omessa contabilizzazione di ricavi. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto per alcuni rilievi e confermato solo il rilievo n. 6; la Commissione tributaria regionale, su appello principale dell'Ufficio e incidentale della società, aveva riformato parzialmente la decisione, ritenendo legittimi anche i rilievi nn. 2, 4 e 5, illegittimi i nn. 1 e 7, e confermando il rilievo n. 6. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi avverso la sentenza regionale. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della lite tributaria ex art. 6 del d.l. n. 119/2018; l'Agenzia ha confermato in udienza la regolarità della definizione e la sua riferibilità all'avviso impugnato, chiedendo l'estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50
richiamato solo come precedente richiesta di definizione agevolata della lite, poi non accolta dall'Ufficio
art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
norma sulla definizione agevolata della pendenza tributaria; la Corte la applica per dichiarare l'estinzione del giudizio
art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
richiamato nel percorso processuale della domanda di sospensione del giudizio in attesa della definizione agevolata
artt. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
richiamato per la fissazione dell'adunanza camerale
non citato espressamente nel testo fornito
legge di conversione del d.l. n. 50/2017
legge 17 dicembre 2018, n. 136
legge di conversione del d.l. n. 119/2018
Massime di principio
- Quando, nel giudizio tributario di legittimità, interviene una valida definizione agevolata della pendenza riferita al medesimo atto impositivo impugnato, la Corte deve dichiarare l'estinzione del processo senza esaminare i motivi di ricorso.
- Ai fini della declaratoria di estinzione è necessario che risulti la regolarità della definizione agevolata e la sua concreta riferibilità all'avviso di accertamento oggetto del giudizio.
- La definizione agevolata della lite tributaria determina il venir meno dell'interesse alla decisione sul merito delle censure proposte in cassazione.
- In caso di estinzione per definizione agevolata, le spese restano regolate secondo la formula dell'anticipazione da parte di chi le ha sostenute, ove così disposto dalla Corte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01278/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_civile · 20 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01279/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_civile · 20 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01280/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_civile · 20 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01282/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_civile · 20 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01283/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_civile · 20 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01286/2025 del 20/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →