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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01303/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non è entrata nel merito dei cinque motivi di ricorso perché ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della pendenza tributaria. Verificata la riferibilità della definizione all'avviso di accertamento oggetto del giudizio e la regolarità della procedura, ha dichiarato l'estinzione del processo di cassazione. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio contestava alla società un maggior reddito d'impresa per il 2008 e recuperava a tassazione IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e accessori, sulla base di sette rilievi relativi a indebite detrazioni, componenti positivi di reddito non dichiarati e omessa contabilizzazione di ricavi. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto per alcuni rilievi e confermato solo il rilievo n. 6; la Commissione tributaria regionale, su appello principale dell'Ufficio e incidentale della società, aveva riformato parzialmente la decisione, ritenendo legittimi anche i rilievi nn. 2, 4 e 5, illegittimi i nn. 1 e 7, e confermando il rilievo n. 6. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi avverso la sentenza regionale. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della lite tributaria ex art. 6 del d.l. n. 119/2018; l'Agenzia ha confermato in udienza la regolarità della definizione e la sua riferibilità all'avviso impugnato, chiedendo l'estinzione del giudizio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio tributario di legittimità, interviene una valida definizione agevolata della pendenza riferita al medesimo atto impositivo impugnato, la Corte deve dichiarare l'estinzione del processo senza esaminare i motivi di ricorso.
  • Ai fini della declaratoria di estinzione è necessario che risulti la regolarità della definizione agevolata e la sua concreta riferibilità all'avviso di accertamento oggetto del giudizio.
  • La definizione agevolata della lite tributaria determina il venir meno dell'interesse alla decisione sul merito delle censure proposte in cassazione.
  • In caso di estinzione per definizione agevolata, le spese restano regolate secondo la formula dell'anticipazione da parte di chi le ha sostenute, ove così disposto dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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