Cassazione Civile, Ordinanza n. 31650/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto che si qualificava come consegnatario di un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di cui era stato amministratore unico e socio impugnava l'atto avanti al giudice tributario. Dopo che l'appello era stato dichiarato inammissibile perché ritenuto proposto in nome di una società estinta, egli proponeva revocazione sostenendo che il giudice d'appello avesse commesso un errore di fatto: secondo il ricorrente, la sentenza impugnata aveva erroneamente supposto che egli avesse agito quale rappresentante della società, mentre in realtà egli aveva agito solo come consegnatario dell'avviso. In Cassazione denunciava la nullità della sentenza che aveva negato la revocazione, deducendo violazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c. e del d.lgs. n. 546/1992 per non avere la CTR riconosciuto l'errore revocatorio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che non vi fosse errore di fatto revocatorio, perché la questione attiene alla qualificazione giuridica della parte che agisce e alla legittimazione processuale, attività valutativa riservata al giudice e sindacabile, se del caso, con i mezzi ordinari di impugnazione, non con la revocazione. La mancata percezione o l'eventuale erronea qualificazione della posizione processuale del soggetto non integra una falsa percezione della realtà, ma al più un errore di diritto o un vizio processuale. Conseguentemente sono state poste le spese a carico del ricorrente e dato atto dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro per denunciare la nullità della sentenza impugnata in cassazione.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio richiede una falsa percezione della realtà o una svista materiale su un fatto decisivo non controverso; non basta l'errata valutazione delle risultanze processuali o la mancata considerazione di una questione processuale.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario la revocazione segue i presupposti generali dell'errore di fatto, non potendo essere usata per contestare valutazioni giuridiche o processuali del giudice.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che porti ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo escluso dagli atti, o l'inesistenza di un fatto positivamente risultante; non comprende l'errata valutazione delle prove o degli atti.
- L'omessa considerazione di una questione processuale, anche se rilevabile d'ufficio, non integra errore di fatto ai fini della revocazione, ma eventualmente un errore di diritto o un vizio processuale deducibile con gli ordinari mezzi di impugnazione.
- L'individuazione della parte che agisce in giudizio è un'operazione valutativa rimessa al giudice; un'eventuale erronea qualificazione della spendita del nome non configura di per sé errore revocatorio.
- La spendita del nome del rappresentato non richiede formule sacramentali e può risultare anche implicitamente dal contesto dell'atto; la valutazione sulla riferibilità dell'azione a un soggetto è questione di qualificazione giuridica, non di mera percezione fattuale.
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