Cassazione Civile, Ordinanza n. 23104/2022 del 25/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l’Ufficio aveva variato il classamento di quattro capannoni da categoria D/10, dichiarata dal contribuente per fabbricati strumentali a funzioni produttive connesse ad attività agricole, a categoria D/1 (opifici). In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto per difetto di prova, da parte dell’Ufficio, della mancata produzione di reddito agricolo; la CTR aveva confermato. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 62 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ricostruito e valutato i fatti; (2) violazione e falsa applicazione dell’art. 2135 c.c. e dell’art. 9, comma 3-bis, d.l. 557/1993 conv. in l. 133/1994, deducendo che la CTR avesse male interpretato gli elementi istruttori, in particolare immagini fotografiche, sopralluogo e rapporto fra produttività agricola e produzione di energia elettrica. Il controricorrente ha resistito. La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendolo una censura di merito camuffata da violazione di legge e comunque diretta a sollecitare una rivalutazione delle prove, preclusa in cassazione e in ogni caso inibita dalla doppia conforme; ha invece accolto il secondo motivo, osservando che la CTR aveva annullato l’accertamento valorizzando circostanze e risultati produttivi verificatisi solo in epoca successiva al sopralluogo e all’accertamento stesso, e quindi irrilevanti per verificare la sussistenza, alla data dell’accertamento, dei presupposti del trattamento agevolato D/10. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR Sicilia per nuovo esame, anche sulla effettiva destinazione agricola dei capannoni e sulle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate; ha accolto il secondo motivo nei limiti esposti in motivazione; ha cassato la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e ha rinviato la causa alla CTR Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di rinvio dovrà verificare se, sulla base delle risultanze istruttorie, i capannoni fossero effettivamente destinati all’attività agricola alla data rilevante per l’accertamento, senza fondarsi su elementi sopravvenuti.
Norme richiamate
La Corte esclude che la CTR sia incorsa in un’omissione di pronuncia, ritenendo infondata la censura formulata sul punto.
La dedotta violazione non è chiarita e non assume autonoma consistenza nel ricorso.
La violazione è configurabile solo se il giudice decide sulla base di prove non introdotte dalle parti e acquisite d’ufficio fuori dai poteri officiosi; non quando valuta diversamente le prove offerte dalle parti.
La violazione è configurabile solo se il giudice disattende il principio della libera valutazione delle prove, non quando si contesta il modo in cui ha esercitato il prudente apprezzamento del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non può essere usato per censurare la mera ricostruzione del fatto concreto e la valutazione delle prove, che attengono al merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Rileva solo per specifiche violazioni processuali, non per contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento probatorio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Non risultano rispettati i requisiti minimi per denunciare l’omesso esame di fatti decisivi; inoltre, in presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è precluso nei limiti di legge.
In presenza di doppia conforme, il ricorso non può censurare la sentenza sul piano motivazionale nei limiti previsti dalla norma.
La causa è stata trattata con il rito camerale non partecipato previsto per la proposta del relatore.
art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato come norma di raccordo nel processo tributario per la deduzione dei motivi di ricorso in cassazione.
Richiamato per la qualificazione dell’attività agricola rilevante ai fini del classamento agevolato.
art. 9, comma 3-bis, d.l. n. 557/1993 conv. dalla l. n. 133/1994
Richiamato quale base normativa del trattamento catastale agevolato dei fabbricati rurali/strumentali connessi all’attività agricola.
La Corte richiama il ragionamento presuntivo utilizzato dal giudice di merito e osserva che gli indici valorizzati non erano ictu oculi privi della minima capacità rappresentativa.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito prospettare come violazione di legge una censura che, nella sostanza, mira a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione del fatto storico compiuta dal giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi specifiche: uso di prove non introdotte dalle parti o disattesa del principio della libera valutazione delle prove; non è invece deducibile per contestare il peso attribuito alle singole risultanze probatorie.
- In presenza di "doppia conforme", il controllo di legittimità sulla motivazione è ulteriormente limitato nei termini previsti dall’art. 348-ter c.p.c.
- Nei giudizi aventi ad oggetto un accertamento catastale o un trattamento agevolato, il giudice deve verificare i presupposti rilevanti alla data dell’atto impugnato; non possono fondare l’annullamento dell’accertamento circostanze sopravvenute e posteriori rispetto al momento in cui l’Amministrazione ha effettuato la verifica.
- Quando si contesta il classamento di un bene come strumentale ad attività agricola, la valutazione deve concentrarsi sulla concreta destinazione del bene e sulle risultanze istruttorie riferite al periodo rilevante, non su dati economici maturati in un periodo successivo.
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